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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1773 c.c. Terzo interessato nel deposito

In vigore

Se la cosa è stata depositata anche nell’interesse di un terzo e questi ha comunicato al depositante e al depositario la sua adesione, il depositario non può liberarsi restituendo la cosa al depositante senza il consenso del terzo.

In sintesi

  • Deposito a favore di terzo: la cosa puo essere depositata anche nell'interesse di un soggetto diverso dal depositante.
  • Adesione del terzo: quando il terzo comunica la propria adesione a depositante e depositario, acquista una posizione tutelata.
  • Vincolo del depositario: dopo l'adesione del terzo, il depositario non puo restituire la cosa al depositante senza il consenso del terzo.
  • Tutela dell'interesse del terzo: la norma impedisce accordi bilaterali tra depositante e depositario che pregiudichino il terzo.
  • Forma della comunicazione: non sono previste formalita speciali, ma la comunicazione deve essere chiara e rivolta a entrambe le parti del contratto.

Commento all'art. 1773 c.c., Terzo interessato nel deposito

L'art. 1773 c.c. introduce nel contratto di deposito un meccanismo di tutela del terzo beneficiario, in analogia con quanto previsto dal contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.), adattandolo alle peculiarita del rapporto di custodia. La norma regola il caso in cui la cosa sia depositata non soltanto nell'interesse del depositante, ma anche nell'interesse di un soggetto estraneo al contratto originario.

Struttura della fattispecie

Perche scatti la tutela prevista dall'art. 1773, occorre che ricorrano tre elementi: (1) la cosa sia stata depositata anche nell'interesse di un terzo; (2) il terzo abbia comunicato la propria adesione sia al depositante che al depositario; (3) tale adesione sia avvenuta prima che la restituzione al depositante sia avvenuta.

Si pensi, ad esempio, a Tizio che deposita presso Sempronio dei documenti societari nell'interesse anche di Caio, socio della stessa impresa. Se Caio comunica formalmente la propria adesione a Tizio e a Sempronio, quest'ultimo non potra piu restituire i documenti a Tizio senza il previo consenso di Caio. In questo modo si cristallizza la posizione del terzo, rendendola non eliminabile da accordi successivi tra i soli contraenti originari.

Modalita dell'adesione

La legge non richiede una forma speciale per l'adesione del terzo: e sufficiente una comunicazione chiara e inequivoca indirizzata a entrambe le parti del contratto. L'adesione puo avvenire anche tacitamente, purche risulti in modo non dubbio dalla condotta del terzo. E pero consigliabile, per evidenti ragioni probatorie, che la comunicazione avvenga in forma scritta, cosi da documentare il momento preciso in cui si e perfezionata la protezione.

Effetti dell'adesione

Una volta che l'adesione e comunicata, il depositario si trova in una posizione analoga a quella di un mandatario che deve soddisfare gli interessi di piu soggetti. Non puo liberarsi dalla propria obbligazione restituendo la cosa al solo depositante: deve ottenere anche il consenso del terzo. Se il depositario violasse questo divieto e restituisse ugualmente la cosa a Tizio senza il consenso di Caio, si renderebbe responsabile nei confronti del terzo per i danni derivanti dall'inadempimento.

Rapporto con la revoca nel contratto a favore di terzo

Nel contratto a favore di terzo disciplinato dall'art. 1411 c.c., lo stipulante puo revocare la stipulazione finche il terzo non abbia dichiarato di volerne profittare. L'art. 1773 c.c. rappresenta una declinazione specifica di questa logica nel deposito: l'adesione del terzo produce effetti equivalenti alla dichiarazione di profitto, rendendo irrevocabile il beneficio a lui attribuito senza il suo consenso.

Profili pratici

La fattispecie si incontra nella prassi nei depositi di titoli o valori mobiliari effettuati da un socio nell'interesse della societa, nei depositi notarili di somme destinate a terzi (ad esempio i proventi di una vendita da versare all'acquirente), e in qualsiasi situazione in cui il depositante voglia garantire a un terzo l'accesso al bene custodito. La norma e pertanto uno strumento di garanzia informale ma efficace, che non richiede la costituzione di un pegno o di altra garanzia reale.

Domande frequenti

Quando si applica la tutela del terzo nel deposito?

Si applica quando la cosa e depositata anche nell'interesse di un terzo e quest'ultimo ha comunicato la propria adesione sia al depositante sia al depositario, rendendo irrevocabile il proprio beneficio senza il suo consenso.

Il terzo deve usare una forma particolare per comunicare la sua adesione?

No, la legge non impone una forma specifica; tuttavia, per ragioni di prova, e consigliabile che la comunicazione avvenga in forma scritta e sia indirizzata espressamente a entrambe le parti del contratto.

Cosa succede se il depositario restituisce la cosa al depositante ignorando il consenso del terzo?

Il depositario si espone a responsabilita per i danni causati al terzo dall'inadempimento, poiche ha violato il vincolo derivante dall'adesione gia comunicata.

Il depositante puo annullare l'effetto dell'adesione del terzo?

No. Una volta che il terzo ha comunicato la propria adesione a entrambe le parti, il depositante non puo unilateralmente privarsi del consenso del terzo per ottenere la restituzione del bene.

Quali esempi pratici rientrano nell'art. 1773 c.c.?

Depositi di titoli a favore di una societa, depositi notarili di somme destinate a un acquirente, o qualsiasi situazione in cui il depositante voglia garantire a un terzo l'accesso a un bene custodito senza costituire una garanzia reale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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