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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1775 c.c. – Restituzione dei frutti

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti.

In sintesi

  • Il depositario è obbligato a restituire al depositante i frutti della cosa depositata che abbia percepito.
  • I frutti della cosa depositata appartengono al depositante, non al depositario.
  • L'obbligo riguarda solo i frutti effettivamente percepiti, non quelli potenzialmente producibili.
  • La norma si applica sia ai frutti naturali (es. dividendi di titoli) sia ai frutti civili (es. canoni di locazione di cose depositate).
  • Il depositario che utilizza i frutti senza restituirli risponde verso il depositante anche per gli interessi.
Indice dei contenuti

L'obbligo di restituzione dei frutti nel deposito

L'art. 1775 c.c. estende l'obbligo restitutorio del depositario oltre la cosa principale, includendo i frutti che il depositario abbia percepito dalla cosa depositata. La norma è coerente con la struttura del deposito: poiché il depositario non acquista la proprietà della cosa e ha solo un obbligo di custodia, i frutti che la cosa produce durante il periodo di deposito appartengono al depositante e devono essergli restituiti.

Nozione di frutti nel deposito

I frutti rilevanti ai fini dell'art. 1775 c.c. sono sia i frutti naturali sia i frutti civili della cosa depositata. I frutti naturali sono quelli che provengono direttamente dalla cosa (cedole e dividendi di titoli azionari o obbligazionari depositati, interessi su strumenti fruttiferi); i frutti civili sono quelli che si traggono dalla cosa come corrispettivo del suo godimento (canoni di locazione di un bene mobile concesso in uso da terzi durante il deposito).

Si segnala che la norma si riferisce ai frutti «percepiti» dal depositario: il depositario non è tenuto a fare il possibile per far produrre frutti alla cosa depositata, né risponde dei frutti che la cosa avrebbe potuto produrre se adeguatamente gestita. Risponde solo di quelli che ha effettivamente ricevuto e che deve restituire al depositante.

Rilevanza pratica: deposito di titoli e strumenti finanziari

La fattispecie più comune di applicazione dell'art. 1775 c.c. è il deposito di titoli e strumenti finanziari. Le banche e gli intermediari finanziari che custodicono titoli per conto dei clienti (deposito titoli) percepiscono cedole, dividendi e rimborsi di capitale in conto del depositante. L'obbligo di accredito di questi importi al depositante è la trasposizione pratica dell'art. 1775 c.c., regolata in dettaglio dalle norme speciali del TUF e dai contratti di deposito titoli.

Analogamente, se Tizio deposita da Caio un'automobile, e Caio, senza autorizzazione, la concede in uso a terzi percependo un canone, dovrà restituire a Tizio non solo l'automobile ma anche i canoni percepiti come frutti civili della cosa.

Responsabilità del depositario per i frutti non restituiti

Il depositario che non restituisce i frutti percepiti è inadempiente verso il depositante. Il depositante può agire per la restituzione dei frutti e, se il depositario ha omesso di restituirli tempestivamente, per il risarcimento del danno da ritardo, compresi gli interessi legali sulle somme non restituite. Se il depositario ha consumato i frutti per uso personale, risponde anche del valore di quanto consumato.

Caso pratico: deposito di obbligazioni

Tizio deposita presso Caio (intermediario finanziario) un portafoglio di obbligazioni societarie. Nel corso dell'anno, le obbligazioni pagano cedole per un totale di €3.000. Caio percepisce le cedole ma, per un errore amministrativo, non le accredita a Tizio. Tizio ha diritto alla restituzione dei €3.000 di cedole percepite da Caio più gli interessi legali sulle somme trattenute indebitamente, ai sensi dell'art. 1775 c.c.

Conclusioni

L'art. 1775 c.c. è espressione del principio per cui il deposito non trasferisce la proprietà della cosa né dei suoi frutti: tutto ciò che la cosa produce durante il deposito rimane di pertinenza del depositante. Il depositario è un mero custode che deve rendere conto di quanto ricevuto in relazione alla cosa affidatagli, inclusi i frutti percepiti nel periodo di custodia.

Domande frequenti

Se deposito titoli azionari in banca, chi incassa i dividendi?

I dividendi spettano al depositante (titolare dei titoli). La banca depositaria li percepisce come agent del depositante e ha l'obbligo di accreditarli al cliente, in virtù del principio sancito dall'art. 1775 c.c.

Il depositario deve fare in modo che la cosa produca frutti?

No. Il depositario è tenuto solo a restituire i frutti che ha effettivamente percepito, non a massimizzare la produttività della cosa depositata. Il deposito non è un contratto di gestione del patrimonio.

Se il depositario usa l'automobile depositata e percepisce un canone da terzi, deve restituirlo?

Sì. Il canone percepito dall'uso non autorizzato della cosa depositata è un frutto civile che il depositario deve restituire al depositante. Inoltre, l'uso non autorizzato della cosa depositata può costituire inadempimento del contratto e, nei casi più gravi, appropriazione indebita.

Il depositante può chiedere interessi sui frutti non restituiti tempestivamente?

Sì. Il depositario che ritarda la restituzione dei frutti è in mora e deve al depositante gli interessi legali sulle somme non restituite, oltre all'eventuale risarcimento del maggior danno dimostrato.

La norma si applica anche al deposito di cose infruttuose?

Se la cosa depositata non produce frutti, l'art. 1775 c.c. non trova applicazione pratica. Tuttavia, se in corso di deposito la cosa dovesse iniziare a produrre frutti (per esempio per una circostanza sopravvenuta), il depositario sarebbe comunque obbligato a restituirli al depositante.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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