Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1771 c.c. – Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede, salvo che sia convenuto un termine nell’interesse del depositario.
Il depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell’interesse del depositante. Anche se non è stato convenuto un termine, il giudice può concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1770 - Articolo 1770 Codice Civile: Modalità della custodia→Cod. civ. art. 1772 - Articolo 1772 Codice Civile: Pluralità di depositanti e di deposi…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1769 Codice Civile: Responsabilità del depositario incapace→Articolo 1773 Codice Civile: Terzo interessato nel deposito→Articolo 1768 Codice Civile: Diligenza nella custodia→Articolo 1774 Codice Civile: Luogo di restituzione e spese relative→Articolo 1767 Codice Civile: Presunzione di gratuità→Articolo 1775 Codice Civile: Restituzione dei frutti→Art. 1766 Codice Civile: Nozione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il meccanismo della restituzione
L'articolo 1771 del Codice Civile regola il momento e le modalità della restituzione della cosa depositata, che costituisce l'obbligazione principale del depositario. La norma bilancia i contrapposti interessi: il depositante vuole poter riprendere la cosa quando vuole; il depositario vuole potersi liberare della custodia quando il contratto lo consente.
La restituzione su richiesta del depositante
Il primo comma sancisce il principio fondamentale: il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede. Non e' necessaria alcuna motivazione, preavviso o forma particolare. La richiesta può essere verbale, scritta o anche solo comportamentale (ad esempio, presentarsi a ritirare la cosa).
L'unica eccezione riguarda il termine convenuto nell'interesse del depositario: se le parti hanno stabilito che il deposito duri per un periodo determinato a vantaggio del depositario (ad esempio perché la cosa gli serve come garanzia per un credito che lui vanta), il depositante non può pretendere la restituzione anticipata. In questo caso il termine e' una garanzia per il depositario che solo lui può rinunciare.
La restituzione anticipata su richiesta del depositario
Specularmente, il depositario può chiedere in qualunque momento che il depositante riprenda la cosa, salvo che il termine sia stato convenuto nell'interesse del depositante. Se il termine e' stato stabilito a favore di quest'ultimo, il depositario deve attenderne la scadenza prima di liberarsi dell'obbligo di custodia.
Esempio pratico: Tizio deposita i propri sci presso l'amico Caio da novembre ad aprile, termine stabilito nell'interesse di Tizio che vuole tenerli a portata di mano per la stagione. Caio non può restituire gli sci a gennaio perché lo spazio in garage si e' ridotto: deve attendere aprile o chiedere il consenso di Tizio.
Il termine giudiziale per il ritiro
Il terzo comma introduce uno strumento pratico importante: anche quando non sia stato convenuto alcun termine, il giudice può concedere al depositante un termine congruo per ritirare la cosa. Questa possibilità e' utile quando il depositante si trova in difficoltà temporanea (assenza, malattia, problemi logistici) e ha bisogno di un po' di tempo per organizzarsi, pur non avendo contrattualmente diritto a ulteriore custodia.
La mora del depositante
Se il depositario chiede la restituzione e il depositante si rifiuta ingiustificatamente di ritirare la cosa, si configura la mora del creditore (art. 1206 c.c.). In questo caso il depositario cessa di rispondere dei danni alla cosa non imputabili a sua colpa, ha diritto al rimborso delle spese di custodia eccedenti quelle pattuite e può procedere alla costituzione in mora formale e, eventualmente, alla vendita giudiziale della cosa (art. 1515 c.c. per analogia o art. 1686 c.c. per i vettori).
Profili pratici per operatori commerciali
Nei contratti di deposito commerciale e' fondamentale specificare in modo chiaro a favore di quale parte e' stato stabilito il termine. L'ambiguita' sul punto genera frequenti contenziosi. Una clausola ben redatta potrebbe prevedere: «Il deposito ha durata fino al [data], termine stabilito nell'interesse esclusivo del depositante/depositario. Solo la parte nel cui interesse il termine e' stabilito può rinunciarvi anticipatamente.»
Domande frequenti
Il depositante può sempre chiedere la restituzione della cosa?
Si', salvo che sia stato convenuto un termine nell'interesse del depositario. In tal caso il depositante non può pretendere la restituzione anticipata senza il consenso del depositario che beneficia del termine.
Il depositario può liberarsi della custodia prima della scadenza?
Può chiedere in qualunque momento che il depositante riprenda la cosa, salvo che il termine sia stato stabilito nell'interesse del depositante. Se il termine tutela quest'ultimo, il depositario deve attenderne la scadenza.
Cosa succede se il depositante si rifiuta di ritirare la cosa?
Si configura la mora del creditore (art. 1206 c.c.): il depositario cessa di rispondere dei danni non colposi, ha diritto al rimborso delle spese eccedenti e può adire il giudice per autorizzare la vendita o il deposito della cosa in luogo idoneo.
Il giudice può concedere più tempo al depositante per ritirare la cosa?
Si': anche senza un termine contrattuale, il giudice può concedere al depositante un termine congruo per ritirare la cosa, ad esempio in caso di difficoltà temporanea come assenza o malattia.
Come si stabilisce a favore di chi e' il termine nel deposito?
È essenziale indicarlo esplicitamente nel contratto. In mancanza, si valutano le circostanze dell'accordo e l'interesse concretamente perseguito dalle parti. Solo la parte nel cui interesse il termine e' stabilito può rinunciarvi anticipatamente.