Testo dell'articoloVigente
Art. 1686 c.c. – Impedimenti e ritardi nell’esecuzione del trasporto
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se l’inizio o la continuazione del trasporto sono impediti o soverchiamente ritardati per causa non imputabile al vettore, questi deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente, provvedendo alla custodia delle cose consegnategli.
Se le circostanze rendono impossibile la richiesta di istruzioni al mittente o se le istruzioni non sono attuabili, il vettore può depositare le cose a norma dell’art. 1514, o, se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell’art. 1515. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita.
Il vettore ha diritto al rimborso delle spese. Se il trasporto è stato iniziato, egli ha diritto anche al pagamento del prezzo in proporzione del percorso compiuto, salvo che l’interruzione del trasporto sia dovuta alla perdita totale delle cose derivante da caso fortuito.
In sintesi
Indice dei contenuti
La fattispecie: impedimenti non imputabili al vettore
L'art. 1686 c.c. regola le situazioni di crisi che possono sopravvenire nell'esecuzione del trasporto di cose: eventi che impediscono l'inizio o la prosecuzione del viaggio per cause non addebitabili al vettore. Si pensi a calamita' naturali, blocchi stradali, disposizioni dell'autorità, scioperi o situazioni di emergenza sanitaria che rendano impraticabile la rotta concordata.
Gli obblighi del vettore
La norma impone al vettore un obbligo di comunicazione immediata al mittente: non può agire unilateralmente, ma deve richiedere istruzioni su come procedere. Nel frattempo, e' tenuto alla custodia delle cose: risponde per deterioramenti o perdite che avvengano durante il periodo di attesa, salvo cause esoneratrici. L'obbligo di custodia e' un'applicazione del principio generale di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.).
Deposito e vendita in caso di urgenza
Se le istruzioni del mittente sono impossibili da ottenere o, pur ottenute, non sono attuabili, il vettore può ricorrere a misure autonome. Per le merci ordinarie, può procedere al deposito ai sensi dell'art. 1514 c.c. (deposito nelle mani di un terzo o di un pubblico istituto). Per le cose soggette a rapido deterioramento (merci alimentari, fiori, farmaci), può procedere alla vendita secondo l'art. 1515 c.c., che disciplina la vendita coattiva del creditore. In entrambi i casi, il vettore deve informare prontamente il mittente dell'avvenuto deposito o vendita.
Esempio pratico: Tizio e Caio
Tizio e' un grossista di frutta che ha affidato a Caio, vettore, una partita di 10.000 kg di fragole da consegnare a Milano. A metà percorso, una frana blocca la strada statale prevista dal contratto: il desvio alternativo allungherebbe il percorso di due giorni, rendendo la merce non consegnabile in condizioni accettabili. Caio deve immediatamente contattare Tizio per istruzioni. Se Tizio e' irreperibile o le istruzioni non sono praticabili, Caio può vendere le fragole al mercato ortofrutticolo locale ex art. 1515 c.c., informando subito Tizio dell'operazione.
Il corrispettivo del vettore
Il vettore ha sempre diritto al rimborso delle spese sostenute (custodia, deposito, eventuali pedaggi, mantenimento del personale). Se il trasporto era già iniziato, ha inoltre diritto al nolo proporzionale al percorso compiuto: e' un'applicazione del principio di corrispettivita' e di arricchimento senza causa. L'unica eccezione riguarda la perdita totale delle cose per caso fortuito: in tal caso il nolo non e' dovuto, poiché il vettore non ha eseguito la prestazione contrattuale.
Coordinamento sistematico
L'art. 1686 c.c. si coordina con l'art. 1690 c.c. (impedimenti alla riconsegna), che regola un caso speculare: non il trasporto che non arriva a destinazione, ma la merce che arriva ma non può essere consegnata per irreperibilita' o rifiuto del destinatario. In entrambe le ipotesi il legislatore adotta la stessa logica: obbligo di comunicazione, misure conservative, diritto al rimborso del vettore.
Domande frequenti
Cosa deve fare il vettore se un evento esterno blocca il trasporto?
Deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente e custodire le cose nel frattempo. Solo se le istruzioni sono impossibili o inattuabili può agire autonomamente (deposito o vendita).
Il vettore può vendere la merce senza istruzioni del mittente?
Solo se le cose sono soggette a rapido deterioramento e le istruzioni del mittente sono impossibili da ottenere o inattuabili. In tal caso applica l'art. 1515 c.c. e informa subito il mittente.
Il vettore ha diritto al pagamento del nolo se il trasporto si interrompe?
Se il trasporto era già iniziato, spetta un nolo proporzionale al percorso compiuto. Se invece le cose sono andate perdute totalmente per caso fortuito, il nolo non e' dovuto.
Chi risponde per i danni alle merci durante il periodo di attesa?
Il vettore, poiché ha l'obbligo di custodia. Risponde per i deterioramenti salvo cause esoneratrici (forza maggiore, natura delle cose, vizio proprio della merce).
L'art. 1686 si applica anche agli impedimenti all'inizio del trasporto?
Si'. La norma copre sia gli impedimenti all'inizio sia quelli alla continuazione del trasporto, purche' non imputabili al vettore.