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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1684 c.c. Lettera di vettura e ricevuta di carico

In vigore

Su richiesta del vettore, il mittente deve rilasciare una lettera di vettura con la propria sottoscrizione, contenente le indicazioni enunciate nell’articolo precedente e le condizioni convenute per il trasporto. Su richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare un duplicato della lettera di vettura con la propria sottoscrizione o, se non gli è stata rilasciata lettera di vettura, una ricevuta di carico, con le stesse indicazioni. Salvo contrarie disposizioni di legge, il duplicato della lettera di vettura e la ricevuta di carico possono essere rilasciate con la clausola “all’ordine”.

In sintesi

  • Lettera di vettura: su richiesta del vettore, il mittente la rilascia con firma e indicazioni del contratto.
  • Ricevuta di carico: su richiesta del mittente, il vettore la emette se non e' stata rilasciata lettera di vettura.
  • Duplicato firmato: il vettore sottoscrive il duplicato della lettera di vettura o la ricevuta.
  • Clausola all'ordine: salvo legge contraria, duplicato e ricevuta possono essere emessi all'ordine, rendendoli trasferibili.
  • Funzione probatoria: i documenti certificano le condizioni del trasporto e le merci consegnate.

Inquadramento normativo

L'art. 1684 c.c. disciplina i documenti di viaggio nel contratto di trasporto di cose: la lettera di vettura e la ricevuta di carico. Entrambi svolgono una funzione probatoria fondamentale e regolano i rapporti tra mittente, vettore e destinatario lungo l'intera catena logistica.

La lettera di vettura

La lettera di vettura e' un documento che il mittente rilascia su richiesta del vettore. Deve essere sottoscritta dal mittente e contenere le indicazioni previste dall'art. 1683 c.c.: natura e quantita' delle cose, peso, imballaggi, luogo di destinazione, nome del destinatario e condizioni del trasporto. Si tratta di un atto unilaterale del mittente, ma presuppone la richiesta del vettore: in assenza di tale richiesta, il mittente non e' obbligato a emetterla.

La lettera di vettura non e' equiparabile a un titolo di credito in senso stretto: non incorpora di per se' il diritto alla riconsegna, ma rappresenta la prova documentale del contratto e delle sue condizioni. Il suo duplicato, invece, puo' assumere rilevanza giuridica autonoma: se rilasciato con la clausola all'ordine, consente la circolazione del diritto alla merce per girata.

La ricevuta di carico

La ricevuta di carico e' emessa dal vettore su richiesta del mittente, quando non e' stata rilasciata la lettera di vettura. Attesta che le cose sono state consegnate per il trasporto e riporta le stesse indicazioni della lettera di vettura. E' un documento proveniente dal vettore, a differenza della lettera di vettura che e' del mittente.

Anche la ricevuta di carico puo' essere emessa all'ordine: in tal caso e' trasferibile mediante girata e il possessore del documento puo' esercitare i diritti derivanti dal contratto. Questa possibilita' e' fondamentale nel commercio internazionale e nei trasporti marittimi, dove la polizza di carico (bill of lading) svolge una funzione analoga e rappresenta l'evoluzione piu' compiuta di questi strumenti.

Esempio pratico: Tizio e Caio

Tizio, grossista di articoli sportivi, stipula con Caio, vettore, un contratto per la consegna di 500 paia di scarpe a un negozio di Roma. Caio chiede a Tizio la lettera di vettura: Tizio la redige con tutte le indicazioni di legge e la firma. Tizio, a sua volta, chiede a Caio il duplicato sottoscritto, che conserva come prova del contratto. Se Tizio deve cedere il credito relativo alla merce a un finanziatore, il duplicato emesso all'ordine gli consente di girarlo come un titolo cambiario.

Rapporti con la disciplina internazionale

Nel trasporto su strada internazionale si applica la Convenzione CMR (Ginevra 1956), che prevede una lettera di vettura CMR con funzione analoga ma diversa disciplina specifica. Nel trasporto aereo si applica la Convenzione di Montreal 1999, che prevede la air waybill. L'art. 1684 c.c. trova quindi applicazione residuale per i trasporti interni non coperti da normativa speciale.

Clausola all'ordine e circolazione del documento

La clausola all'ordine trasforma il documento in uno strumento circolante: il destinatario indicato puo' girare il titolo a terzi, trasferendo il diritto alla riconsegna della merce. Questo meccanismo e' tipico del commercio internazionale e consente di smobilizzare il credito merci prima ancora che la consegna avvenga. Il vettore che riconsegna in buona fede al possessore del documento girato si libera dall'obbligazione, salvo dolo o colpa grave.

Domande frequenti

Il mittente e' sempre obbligato a rilasciare la lettera di vettura?

No. L'obbligo sorge solo su richiesta del vettore. In assenza di richiesta, il contratto di trasporto e' valido anche senza lettera di vettura, che ha funzione probatoria e non costitutiva.

Qual e' la differenza tra lettera di vettura e ricevuta di carico?

La lettera di vettura e' emessa e firmata dal mittente; la ricevuta di carico e' emessa e firmata dal vettore. Entrambe attestano le condizioni del trasporto, ma provengono da soggetti diversi.

Cosa significa che il documento e' emesso 'all'ordine'?

Significa che e' trasferibile mediante girata: il titolare puo' cederlo a terzi, i quali acquistano il diritto alla riconsegna della merce. E' uno strumento tipico del commercio internazionale.

Il duplicato della lettera di vettura e' un titolo di credito?

Non e' un titolo di credito in senso stretto come una cambiale, ma se emesso all'ordine puo' circolare per girata e attribuire al giratario i diritti sul carico.

Qual e' la normativa applicabile ai trasporti internazionali?

Per il trasporto su strada internazionale si applica la Convenzione CMR; per quello aereo la Convenzione di Montreal. L'art. 1684 c.c. si applica ai trasporti nazionali non coperti da normativa speciale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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