Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1682 c.c. – Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell’ambito del proprio percorso.

Tuttavia il danno per il ritardo o per l’interruzione del viaggio si determina in ragione dell’intero percorso.

In sintesi

  • Trasporto cumulativo: si verifica quando il trasferimento del passeggero o della merce richiede l'intervento di più vettori in successione su un unico percorso globale.
  • Responsabilità limitata al percorso: ciascun vettore risponde solo per i danni verificatisi nel tratto di propria competenza.
  • Eccezione per ritardo e interruzione: il danno da ritardo o interruzione del viaggio si calcola però sull'intero percorso, indipendentemente dal tratto in cui è avvenuto il ritardo.
  • Tutela del passeggero: il criterio del percorso complessivo per il ritardo evita che il viaggiatore debba suddividere la propria pretesa tra vettori diversi.
  • Coordinamento contrattuale: nella pratica i vettori cumulativi regolano internamente i rapporti di rivalsa attraverso accordi specifici.
Indice dei contenuti

Il trasporto cumulativo: responsabilità ripartita e regola del percorso intero

L'art. 1682 c.c. disciplina il trasporto cumulativo, figura ricorrente nella pratica dei trasporti di media e lunga distanza: più vettori si succedono nell'esecuzione di un unico contratto di trasporto, ciascuno coprendo una tratta del percorso complessivo. Il passeggero o il mittente ha stipulato un contratto unitario, ma il servizio viene materialmente eseguito da operatori distinti.

Il principio di responsabilità segmentata

Il comma 1 enuncia la regola base: ciascun vettore risponde per il danno verificatosi nel proprio tratto. Se Tizio viaggia da Milano a Parigi con un percorso che coinvolge tre vettori diversi (treno Milano-Torino, autobus Torino-Lione, treno Lione-Parigi) e subisce un sinistro sul tratto Torino-Lione, risponde solo il vettore di quel tratto. Gli altri vettori non sono coinvolti per quel danno specifico.

Questa soluzione e' razionale dal punto di vista della responsabilità civile: ciascun vettore può controllare la sicurezza del proprio tratto e adottare le relative misure. Sarebbe ingiusto imporre la responsabilità a chi non aveva controllo sull'evento.

L'eccezione per il ritardo e l'interruzione

Il comma 2 introduce però una regola diversa per i danni da ritardo o interruzione del viaggio: in questo caso il danno si determina in ragione dell'intero percorso. La ratio e' di tutela del passeggero: il ritardo di un vettore si ripercuote sull'intera catena, rendendo impossibile identificare con precisione quale parte del danno complessivo sia imputabile a ciascun operatore. Il legislatore ha scelto la soluzione più semplice ed equa: il danno da ritardo e' un danno globale, riferito al ritardo nell'arrivo a destinazione finale.

Profili pratici: la rivalsa tra vettori

Nella pratica, i vettori che partecipano a un trasporto cumulativo stipulano accordi interni che disciplinano la ripartizione dei rischi e i rapporti di rivalsa. Se Caio (vettore del secondo tratto) causa un ritardo che produce un danno calcolato sull'intero percorso, gli altri vettori eventualmente chiamati a rispondere avranno azione di rivalsa nei confronti di Caio per la quota di danno a lui imputabile.

Rapporto con la normativa speciale

Per i trasporti internazionali cumulativi (es. trasporto ferroviario internazionale regolato dalle CIV/CIM, trasporto aereo con scali) le convenzioni internazionali prevedono spesso regole specifiche che derogano all'art. 1682 c.c. In particolare, alcune convenzioni prevedono la responsabilità solidale di tutti i vettori verso l'utente, con rivalsa interna tra di loro. L'art. 1682 c.c. mantiene rilevanza come norma residuale per i trasporti interni non regolati da normativa speciale.

Domande frequenti

Cos'e' il trasporto cumulativo?

È un trasporto in cui più vettori si succedono nell'esecuzione di un unico contratto, ciascuno coprendo una tratta del percorso complessivo.

Se mi faccio male durante il secondo tratto di un viaggio con tre vettori, chi risponde?

Risponde solo il vettore del tratto in cui si e' verificato il sinistro, in base al principio di responsabilità segmentata dell'art. 1682, comma 1, c.c.

Come si calcola il danno da ritardo nel trasporto cumulativo?

Si calcola sull'intero percorso, non sul singolo tratto in cui si e' verificato il ritardo. Così il passeggero non deve suddividere la propria pretesa tra più vettori.

I vettori cumulativi hanno rapporti di rivalsa tra loro?

Si'. Se un vettore e' chiamato a risarcire un danno causato da un altro, può agire in rivalsa contro il vettore responsabile per la quota di danno a lui imputabile.

La normativa internazionale cambia le regole del trasporto cumulativo?

Si'. Le convenzioni internazionali (es. CIV per il trasporto ferroviario) spesso prevedono la responsabilità solidale di tutti i vettori verso l'utente, derogando alla regola codicistica.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.