Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1206 c.c. – Condizioni

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinchè il debitore possa adempiere l’obbligazione.

In sintesi

  • Mora del creditore: il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offerto dal debitore o non compie quanto necessario perché il debitore possa adempiere.
  • Offerta del debitore: l'offerta deve essere formale (di regola tramite atto di intimazione o offerta reale) e conforme all'obbligazione per luogo, tempo e modalità.
  • Effetti: la mora del creditore sospende la mora del debitore, trasferisce sul creditore il rischio della prestazione e riduce gli interessi al tasso legale.
  • Deposito liberatorio: il debitore può depositare la cosa o la somma e liberarsi definitivamente dell'obbligazione.
Indice dei contenuti

Il creditore è in mora quando rifiuta ingiustificatamente di ricevere la prestazione offertagli o non collabora con il debitore per consentire l'adempimento: la mora del creditore tutela il debitore diligente che vuole liberarsi ma si trova di fronte a un creditore che non coopera.

Ratio della norma

L'articolo 1206 c.c. apre la sezione dedicata alla mora accipiendi (mora del creditore), istituto speculare alla mora del debitore (artt. 1219-1221 c.c.) ma meno frequente nella pratica. La ratio è di tutela del debitore: se il debitore è pronto e disposto ad adempiere ma il creditore non si fa trovare, rifiuta la prestazione o omette le condotte di cooperazione necessarie, sarebbe ingiusto porre il debitore nella condizione di essere considerato inadempiente. Il sistema risponde garantendo al debitore uno strumento formale per «cristallizzare» la propria disponibilità ad adempiere e trasferire sul creditore le conseguenze del ritardo.

I presupposti della mora del creditore

La mora del creditore richiede tre elementi. Primo: il debitore deve aver effettuato una offerta formale conforme alle modalità, al luogo e al tempo dell'adempimento, cioè un'offerta «seria» che corrisponda a ciò che il creditore ha diritto di pretendere. Non è sufficiente un'offerta verbale informale o una mera disponibilità generica. Secondo: il creditore deve aver rifiutato la prestazione o non aver compiuto le attività di cooperazione necessarie perché il debitore possa adempiere (es. non si è presentato a ricevere la merce, non ha fornito le istruzioni necessarie per l'esecuzione dei lavori). Terzo: il rifiuto o l'omissione del creditore non devono essere giustificati da un motivo legittimo (es. difformità della prestazione rispetto a quanto pattuito, vizio manifesto della merce).

Effetti della mora del creditore

La mora del creditore produce tre effetti principali. (1) Interruzione della mora del debitore: se il debitore era già in mora, la mora del creditore la sospende e poi la interrompe. (2) Trasferimento del rischio: il rischio del perimento o deterioramento fortuito della cosa passa dal debitore al creditore moroso (art. 1207 c.c.). (3) Riduzione degli interessi: se l'obbligazione è pecuniaria, gli interessi cessano di maturare o si riducono al tasso legale a favore del debitore. Il debitore rimasto in attesa senza colpa non deve interessi sulle somme che ha cercato di pagare.

Connessioni con altre norme

L'art. 1206 va letto con l'art. 1207 c.c. (effetti della mora del creditore), con l'art. 1208 c.c. (offerta formale: condizioni), con l'art. 1210 c.c. (deposito liberatorio) e con gli artt. 1219-1221 c.c. (mora del debitore).

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 29/2019

NON FONDATA (INTERPRETAZIONE CONFORME)

La Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sul combinato degli artt. 1206, 1207 e 1217 c.c. in tema di mora del creditore applicata al rapporto di lavoro. La pronuncia, allineandosi alle Sezioni Unite n. 2990/2018, conferma che il datore di lavoro moroso deve corrispondere le retribuzioni anche in assenza di effettiva riammissione del lavoratore, riconoscendo natura retributiva (e non meramente risarcitoria) dell'obbligazione.

Domande frequenti

Quando il creditore è considerato 'in mora'?

Quando, senza motivo legittimo, rifiuta di ricevere la prestazione offerta dal debitore oppure non compie le attività di cooperazione necessarie perché il debitore possa adempiere (es. non si presenta a ritirare la merce, non fornisce le istruzioni per i lavori).

Cosa deve fare il debitore per mettere il creditore in mora?

Effettuare un'offerta formale conforme all'obbligazione per modalità, luogo e tempo (art. 1208 c.c.). Di regola serve un'intimazione scritta o un'offerta reale tramite ufficiale giudiziario. Un'offerta verbale informale di regola non è sufficiente.

Quali sono gli effetti della mora del creditore per il debitore?

Il debitore non è più considerato inadempiente, non deve interessi per il periodo di mora del creditore, e se la cosa perisce fortuitamente il rischio passa al creditore. Se deposita la somma o la cosa presso un depositario autorizzato, si libera definitivamente dall'obbligazione.

Un inquilino che vuole pagare l'affitto e il locatore non si fa trovare, cosa deve fare?

Deve tentare un'offerta formale ex art. 1208 c.c. (intimazione scritta o offerta tramite ufficiale giudiziario). Se il locatore rifiuta, l'inquilino può depositare la somma ex art. 1210 c.c. e liberarsi definitivamente. La mora del creditore (locatore) protegge l'inquilino da azioni di sfratto per morosità.

Il rifiuto del creditore è sempre ingiustificato?

No. Il creditore può legittimamente rifiutare se la prestazione offerta è difforme da quella dovuta (es. consegna di merce non conforme, pagamento parziale quando è dovuto l'intero), se l'offerta non rispetta le modalità pattuite, o se ricorre un'eccezione legittima (es. exceptio non adimpleti contractus nei contratti a prestazioni corrispettive).

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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