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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1201 c.c. Surrogazione per volontà del creditore

In vigore

Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.

In sintesi

  • Il creditore può surrogare il terzo che ha eseguito il pagamento nei propri diritti verso il debitore, trasferendogli il credito con tutte le garanzie accessorie.
  • La surrogazione per volontà del creditore richiede due condizioni cumulative: espressa manifestazione di volontà e contestualità rispetto al momento del pagamento.
  • A differenza della cessione del credito, la surrogazione non richiede la notifica al debitore per essere efficace.
  • Il terzo surrogato subentra nella medesima posizione giuridica del creditore originario, con tutti i privilegi, le ipoteche e le garanzie del credito.
  • La surrogazione è alternativa all'azione di regresso prevista in altri istituti (es. fideiussore, art. 1950 c.c.).

Commento all'art. 1201 c.c., Surrogazione per volontà del creditore

La surrogazione per volontà del creditore è una delle tre forme di pagamento con surrogazione disciplinate dal Codice Civile (artt. 1201-1203 c.c.) e consente al terzo che paga di subentrare nella posizione creditoria originaria, acquisendo non solo il diritto di credito ma anche tutte le garanzie e i privilegi ad esso connessi (art. 1203, ultimo comma, c.c.).

Il requisito della contestualità tra dichiarazione di surrogazione e pagamento è un elemento essenziale di validità: la dichiarazione resa prima o dopo il pagamento non produce l'effetto surrogatorio. Questo requisito distingue la surrogazione dalla cessione del credito, che può avvenire in qualunque momento e prescinde dall'esecuzione del pagamento.

Il requisito dell'espressività impone che la volontà del creditore di surrogare sia inequivoca: non è sufficiente una manifestazione tacita o presunta. Nella prassi notarile e bancaria, la surrogazione è spesso documentata nello stesso atto con cui si perfeziona il pagamento.

Sul piano degli effetti, il terzo surrogato esercita il credito nei confronti del debitore originario con le stesse modalità del creditore cedente, compreso il diritto di escutere le garanzie reali prestate da terzi (art. 1204 c.c.) e, in caso di pagamento parziale, di concorrere proporzionalmente con il creditore residuo (art. 1205 c.c.).

Domande frequenti

Quali sono i requisiti della surrogazione per volontà del creditore ex art. 1201 c.c.?

Sono richiesti due requisiti cumulativi: la dichiarazione di surrogazione deve essere espressa (non è sufficiente una volontà tacita) e deve essere contestuale al pagamento, cioè resa nel medesimo momento in cui il terzo esegue il pagamento.

Qual è la differenza tra surrogazione ex art. 1201 c.c. e cessione del credito?

Nella surrogazione il trasferimento del credito avviene in connessione con il pagamento da parte del terzo; non richiede la notifica al debitore per essere efficace e il terzo acquisisce anche tutte le garanzie accessorie. La cessione del credito invece è un contratto autonomo che richiede la notifica o l'accettazione del debitore per essere opponibile a quest'ultimo (art. 1264 c.c.).

Il debitore deve essere informato della surrogazione?

La surrogazione non richiede la notifica al debitore per produrre effetti. Tuttavia, il debitore che pagasse di nuovo al creditore originario (ignorando la surrogazione) potrebbe liberarsi se in buona fede, pertanto è opportuno che il terzo surrogato lo informi tempestivamente.

Il terzo surrogato acquista anche le garanzie reali del credito originario?

Sì. Per effetto della surrogazione il terzo subentra nel credito con tutti i privilegi, le ipoteche e le garanzie personali e reali che assistevano il credito originario, comprese quelle prestate da terzi garanti (art. 1204 c.c.).

La surrogazione per volontà del creditore richiede la forma scritta?

Il Codice non prescrive una forma specifica per la dichiarazione di surrogazione del creditore. Tuttavia, per ragioni probatorie e per l'eventuale trascrizione delle garanzie ipotecarie trasferite, è fortemente consigliata la forma scritta, preferibilmente in atto pubblico o scrittura privata autenticata.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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