Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1201 c.c. – Surrogazione per volontà del creditore
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1200 - Articolo 1200 Codice Civile: Liberazione dalle garanzie→Cod. civ. art. 1202 - Articolo 1202 Codice Civile: Surrogazione per volontà del debitor…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1199 Codice Civile: Diritto del debitore alla quietanza→Articolo 1203 Codice Civile: Surrogazione legale→Art. 1198 c.c.: Cessione di un credito in luogo dell’adempimento→Articolo 1204 Codice Civile: Terzi garanti→Articolo 1197 Codice Civile: Prestazione in luogo dell’adempimento→Articolo 1205 Codice Civile: Surrogazione parziale→Articolo 1196 Codice Civile: Spese del pagamento
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 1201 del codice civile disciplina la surrogazione per volonta del creditore, una delle modalita attraverso cui il terzo che adempie un'obbligazione altrui subentra nei diritti del creditore soddisfatto. La norma si inserisce nel sistema della surrogazione, che il codice articola in piu figure, e si caratterizza per il ruolo decisivo della volonta del creditore quale fonte del subingresso. Pur nella sua estrema concisione, la disposizione fissa requisiti rigorosi che ne segnano la differenza rispetto ad altri strumenti di circolazione del credito.
La funzione della surrogazione
Quando un terzo paga un debito altrui, l'obbligazione si estingue nei confronti del creditore originario, ma la legge consente che il terzo, anziche disporre solo dell'azione di regresso o di rimborso, subentri nella stessa posizione del creditore soddisfatto. La surrogazione realizza cosi una vicenda modificativa dal lato attivo: il credito non si estingue del tutto, ma trasla in capo al solvens con i suoi accessori, le garanzie e i privilegi. Lo scopo e favorire l'intervento dei terzi nell'adempimento, assicurando loro una tutela rafforzata rispetto al semplice diritto al rimborso.
Il ruolo della volonta del creditore
Nella figura disciplinata dall'art. 1201 la fonte del subingresso e la volonta del creditore. E il creditore che, ricevendo il pagamento dal terzo, decide di surrogarlo nei propri diritti. Questa caratteristica distingue la surrogazione per volonta del creditore da quella per volonta del debitore e da quella legale, dove il meccanismo opera per scelta del debitore o per previsione di legge. Il creditore, in quanto titolare del diritto, e libero di disporre del proprio credito trasferendone la titolarita al terzo che lo soddisfa.
Il requisito della forma espressa
La norma esige che la surrogazione sia fatta in modo espresso. Non e ammessa una surrogazione tacita o desumibile per implicito: occorre una manifestazione di volonta chiara e inequivoca diretta a trasferire il credito al terzo. Il rigore formale risponde a un'esigenza di certezza: poiche il pagamento da parte di un terzo determinerebbe normalmente l'estinzione del credito, e necessario che la deroga a tale effetto sia frutto di una scelta esplicita e riconoscibile.
La contestualita al pagamento
Il secondo requisito e la contestualita: la surrogazione deve avvenire contemporaneamente al pagamento. Non e percio possibile surrogare il terzo dopo che il pagamento si e gia perfezionato, perche a quel punto il credito si sarebbe gia estinto e non vi sarebbe piu nulla in cui surrogare. La regola della simultaneita assicura che il credito non si estingua, ma transiti senza soluzione di continuita dal creditore al terzo. Si tratta di un requisito di stretta interpretazione, la cui mancanza impedisce il prodursi dell'effetto surrogatorio.
Gli effetti del subingresso
Verificatasi la surrogazione, il terzo subentra nella posizione del creditore originario. Egli acquista il credito con tutti i suoi accessori: gli interessi, le garanzie reali e personali, i privilegi che lo assistono. Il debitore conserva nei confronti del nuovo creditore le eccezioni che avrebbe potuto opporre al precedente. La surrogazione non peggiora ne migliora artificiosamente la posizione del debitore, ma realizza un mutamento del soggetto attivo del rapporto lasciandone invariato il contenuto.
Distinzione dalla cessione del credito
La surrogazione per volonta del creditore presenta affinita con la cessione del credito, ma se ne distingue per funzione e presupposti. La cessione e un atto di trasferimento del credito che prescinde da un pagamento da parte del cessionario, mentre la surrogazione presuppone l'adempimento del terzo ed e a questo strettamente collegata, dovendo essere contestuale al pagamento. La diversa struttura si riflette sulla disciplina e rende la surrogazione lo strumento tipico delle ipotesi in cui il subingresso e la conseguenza dell'avvenuto soddisfacimento del creditore.
Domande frequenti
Che cos'e la surrogazione per volonta del creditore?
E la vicenda per cui il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, lo surroga nei propri diritti, facendolo subentrare nella titolarita del credito con i relativi accessori e garanzie.
Quali requisiti richiede l'art. 1201 c.c.?
Due requisiti cumulativi: che la surrogazione sia fatta in modo espresso e che avvenga contemporaneamente al pagamento. La mancanza di uno solo di essi impedisce l'effetto surrogatorio.
La surrogazione puo essere tacita?
No. La norma esige una manifestazione di volonta espressa: non e ammessa una surrogazione desumibile per implicito, in ragione dell'esigenza di certezza connessa alla deroga all'effetto estintivo del pagamento.
Che differenza c'e con la cessione del credito?
La cessione trasferisce il credito a prescindere da un pagamento del cessionario, mentre la surrogazione presuppone l'adempimento del terzo e deve essere contestuale al pagamento. Diverse sono percio funzione e presupposti.
Cosa acquista il terzo surrogato?
Subentra nella stessa posizione del creditore originario, con interessi, garanzie reali e personali e privilegi. Il debitore conserva verso il nuovo creditore le eccezioni opponibili al precedente.