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Art. 1198 c.c. Cessione di un credito in luogo dell’adempimento
In vigore
dell'adempimento Quando in luogo dell’adempimento è ceduto un credito, l’obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti. È salvo quanto è disposto dal secondo comma dell’articolo 1267.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La cessione del credito come modalita' di adempimento
L'art. 1198 c.c. disciplina una fattispecie speciale di dazione in pagamento: anziche' eseguire la prestazione originariamente dovuta, il debitore cede al creditore un credito che egli vanta verso un terzo. E' una figura diffusa nelle relazioni commerciali e nei rapporti bancari, in cui un soggetto non dispone di liquidita' ma e' titolare di crediti verso terzi che intende trasferire al proprio creditore a parziale o totale soddisfazione del debito.
La regola pro solvendo: estinzione differita alla riscossione
Il codice adotta una soluzione prudenziale: salvo diversa volonta' delle parti, l'obbligazione originaria non si estingue con la cessione del credito, ma solo con la sua effettiva riscossione. Finche' il cessionario (il creditore originario) non incassa il credito ceduto, il debito originario rimane in vita. Questo e' il meccanismo pro solvendo.
Esempio: Tizio deve 10.000 euro a Caio. Tizio cede a Caio un credito che vanta verso Sempronio per la stessa somma. Ai sensi dell'art. 1198, il debito di Tizio verso Caio si estingue solo quando Caio effettivamente riscuote i 10.000 euro da Sempronio. Se Sempronio e' insolvente, il debito di Tizio verso Caio rimane in vita e Caio potra' agire per il recupero.
La deroga pro soluto: estinzione immediata
Le parti possono liberamente derogare alla regola legale, convenendo che la cessione avvenga pro soluto: in tal caso, il debito originario si estingue nel momento stesso in cui il creditore accetta la cessione, indipendentemente dall'effettiva riscossione. Il debitore cedente trasferisce il rischio dell'insolvenza del ceduto al creditore. Questa deroga deve risultare chiaramente dalla volonta' delle parti, non si presume.
Il rinvio all'art. 1267, comma 2, c.c.
L'art. 1198 richiama espressamente il secondo comma dell'art. 1267 c.c., che disciplina la garanzia del cedente nella cessione di credito. Nella cessione pro solvendo il cedente garantisce l'esistenza e la validita' del credito ceduto al momento della cessione (garanzia di verita'), ma, salvo patto contrario, non risponde della solvenza del debitore ceduto. Nella cessione pro soluto, invece, il cedente non garantisce nemmeno la solvenza, avendo il creditore accettato il rischio di insolvenza come parte dell'accordo.
Differenza con la datio in solutum (art. 1197 c.c.)
L'art. 1197 disciplina la dazione in pagamento di una cosa diversa da quella dovuta: in quel caso, l'estinzione del debito avviene nel momento in cui il creditore accetta la diversa prestazione. L'art. 1198 e' una fattispecie distinta, perche' l'oggetto della dazione non e' una cosa, ma un credito, e la particolarita' sta nel fatto che l'estinzione dipende dall'esito della riscossione, non dall'accettazione. Le due norme rispondono a logiche diverse: la datio in solutum classica trasferisce il rischio al creditore immediatamente; la cessione pro solvendo lo mantiene in capo al cedente.
Applicazioni pratiche: accordi di rientro e ristrutturazioni
La norma ha rilevanza pratica negli accordi di rientro bancario, dove il debitore cede alla banca crediti commerciali in suo favore (ad es. fatture verso clienti). La banca accetta pro solvendo, mantenendo l'esposizione originaria fino all'incasso. Nelle ristrutturazioni del debito tra imprese, la cessione pro soluto e' invece preferita quando il cessionario ha maggiore capacita' di recupero e vuole acquistare il credito con immediata liberazione del cedente.
Domande frequenti
La cessione di un credito estingue immediatamente il debito originario?
No, salvo diverso accordo delle parti. La regola legale (pro solvendo) prevede che il debito originario si estingua solo con l'effettiva riscossione del credito ceduto da parte del creditore.
Cosa significa che la cessione e' pro soluto?
Significa che le parti hanno concordato che il debito si estingue nel momento in cui il creditore accetta la cessione, indipendentemente dall'effettiva riscossione. Il rischio di insolvenza del ceduto si trasferisce al creditore.
Se il terzo debitore ceduto e' insolvente, chi ne risponde?
Nella cessione pro solvendo, il rischio rimane in capo al cedente: se il creditore non riesce a riscuotere, il debito originario rimane in vita. Il cedente garantisce solo l'esistenza e validita' del credito, non la solvenza del ceduto.
Qual e' la differenza tra cessione pro solvendo e dazione in pagamento classica?
Nella dazione in pagamento ex art. 1197 c.c., il debito si estingue nel momento in cui il creditore accetta la diversa prestazione. Nella cessione pro solvendo, l'estinzione e' subordinata alla successiva riscossione effettiva del credito ceduto.
L'art. 1198 si applica anche alle cessioni di crediti commerciali tra imprese?
Si'. E' la norma di riferimento quando un'impresa cede al proprio creditore crediti verso clienti (es. fatture). La regola pro solvendo e' quella legale, ma le parti possono pattuire la modalita' pro soluto.