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Art. 1197 c.c. Prestazione in luogo dell’adempimento
In vigore
Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l’obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita. Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l’evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita, salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno. In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La datio in solutum, cessione di una cosa diversa da quella dovuta in accordo con il creditore, è un modo di estinzione dell'obbligazione alternativo all'adempimento diretto: il debitore si libera consegnando qualcosa d'altro, purché il creditore accetti.
Ratio della norma
L'articolo 1197 c.c. disciplina la datio in solutum (dare in pagamento), istituto di derivazione romanistica che consente di estinguere un'obbligazione mediante la consegna di una cosa diversa da quella originariamente dovuta, con il consenso del creditore. La ratio è di favorire la composizione bonaria dei rapporti obbligatori quando il debitore non riesce ad adempiere nella forma originale ma può offrire qualcosa di equivalente o utile.
Il consenso del creditore è necessario
Il primo comma stabilisce il principio fondamentale: il debitore non può unilateralmente liberarsi offrendo una prestazione diversa, anche se di maggior valore. Il creditore ha diritto alla prestazione concordata e non è tenuto ad accettare surrogati. La datio in solutum richiede quindi un accordo novatorio: il creditore rinuncia alla prestazione originaria e accetta in sua vece la cosa o la prestazione alternativa. Questo accordo è di natura contrattuale e può riguardare qualsiasi tipo di prestazione: consegna di un bene mobile o immobile, cessione di un credito, esecuzione di un'opera.
La cessione di credito come datio in solutum
Il caso più frequente nella pratica è quello in cui il debitore cede al creditore un proprio credito verso un terzo in luogo del pagamento. Il secondo comma dell'art. 1197 disciplina questa fattispecie: la cessione del credito estingue l'obbligazione originaria, ma il debitore cedente garantisce l'esistenza del credito ceduto (garantia de veritate). Non garantisce invece la solvibilità del terzo debitore ceduto, salvo patto contrario. Questa regola è di grande importanza nella prassi delle cessioni di credito a saldi parziali: il debitore può cedere al creditore il proprio credito verso un cliente, ma se quel cliente non paga, il debitore originario non risponde.
Effetti e tutele del creditore
La datio in solutum estingue l'obbligazione originaria al momento dell'accordo (o della consegna, secondo la natura della prestazione). Se la cosa ceduta è viziata (fisica o giuridicamente), il creditore può: (a) far rivivere l'obbligazione originaria (come se la datio non fosse avvenuta); ovvero (b) pretendere una cosa sostitutiva priva di vizi. Non può invece pretendere il risarcimento del danno differenziale come nell'inadempimento ordinario, perché la datio in solutum è un negozio volontario non un adempimento coatto.
Connessioni con altre norme
L'art. 1197 va letto con l'art. 1230 c.c. (novazione oggettiva), con l'art. 1260 c.c. (cessione del credito) e con l'art. 1198 c.c. (datio pro solvendo, cessione di titolo di credito).
Domande frequenti
Cos'è la datio in solutum e quando si usa?
È l'accordo con cui il creditore accetta una prestazione diversa da quella originariamente dovuta in estinzione del debito. Si usa quando il debitore non può adempiere nella forma originale ma può offrire qualcosa d'altro (es. cedere un immobile invece di pagare in denaro, cedere crediti commerciali invece di pagare fatture).
Il creditore può essere costretto ad accettare la datio in solutum?
No. L'art. 1197 richiede il consenso del creditore. Il debitore non può imporre una prestazione diversa, anche se di maggior valore. Il creditore ha diritto alla prestazione pattuita e può rifiutare qualsiasi sostituto.
Se cedo un credito al posto di pagare e il mio debitore non paga, devo rispondere io?
Di regola no. La cessione del credito come datio in solutum estingue il tuo debito verso il creditore-cessionario. Garantisci solo che il credito ceduto esiste (veritas nominis), non che il terzo pagherà (bonitas nominis). Se vuoi garantire anche la solvibilità del terzo, occorre un accordo esplicito.
Cosa succede se la cosa ceduta in pagamento risulta viziata?
Il creditore può scegliere tra due rimedi: (a) far rivivere l'obbligazione originaria come se la datio non fosse mai avvenuta; (b) pretendere la sostituzione con una cosa priva di vizi. Non può chiedere il risarcimento del danno differenziale come nell'inadempimento ordinario.
La datio in solutum è una novazione?
No, o almeno non necessariamente. La novazione (art. 1230 c.c.) estingue l'obbligazione originaria e ne crea una nuova con oggetto o titolo diverso; richiede la volontà di novare (animus novandi). La datio in solutum estingue l'obbligazione mediante esecuzione di una prestazione diversa, senza creare un nuovo rapporto obbligatorio.