Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1205 c.c. – Surrogazione parziale
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1204 - Articolo 1204 Codice Civile: Terzi garanti→Cod. civ. art. 1206 - Art. 1206 Codice Civile: Condizioni→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1203 Codice Civile: Surrogazione legale→Art. 1207 Codice Civile: Effetti→Articolo 1202 Codice Civile: Surrogazione per volontà del debitore→Articolo 1208 Codice Civile: Requisiti per la validità dell’offerta→Articolo 1201 Codice Civile: Surrogazione per volontà del creditore→Articolo 1209 Codice Civile: Offerta reale e offerta per intimazione→Articolo 1200 Codice Civile: Liberazione dalle garanzie
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 1205 c.c. risolve un problema delicato che si pone quando un terzo, pagando il creditore, si surroga nei suoi diritti, ma il pagamento e' solo parziale. In questo caso convivono due posizioni verso lo stesso debitore: quella del creditore originario, per la parte non soddisfatta, e quella del terzo surrogato, per la parte da lui pagata. La norma stabilisce come questi due crediti debbano coesistere, optando per la regola del concorso proporzionale, salvo patto contrario.
Il fenomeno della surrogazione parziale
La surrogazione consente al terzo che paga di subentrare nei diritti del creditore verso il debitore. Quando il pagamento e' integrale, il terzo prende interamente il posto del creditore. Quando invece e' parziale, il creditore non e' interamente soddisfatto: una parte del suo credito resta in vita. Si crea così una situazione di coesistenza tra il credito residuo del creditore originario e il credito del terzo surrogato, entrambi rivolti verso il medesimo debitore.
La regola del concorso proporzionale
Di fronte a questa coesistenza, la norma stabilisce che il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto e' loro dovuto. Non si crea, dunque, una gerarchia automatica tra i due: entrambi i crediti si pongono sullo stesso piano e, in caso di insufficienza del patrimonio del debitore, vengono soddisfatti in misura proporzionale ai rispettivi importi. E' una soluzione di equilibrio, che ripartisce equamente tra surrogato e creditore il rischio di una soddisfazione solo parziale.
La tutela del creditore originario
La ratio della norma sta nella protezione del creditore originario. Sarebbe iniquo che chi ha pagato solo in parte potesse pretendere di essere soddisfatto prima del creditore per la quota da lui versata, posticipando quest'ultimo. Il legislatore evita questo esito stabilendo il concorso proporzionale: il terzo, pur surrogandosi, non può avvantaggiarsi a danno del creditore che lo ha in parte preceduto. Il creditore originario non subisce un pregiudizio dalla scelta del terzo di soddisfarlo solo in parte.
La derogabilita': salvo patto contrario
La regola del concorso proporzionale non e' imperativa: opera salvo patto contrario. Le parti possono dunque convenire una diversa ripartizione, ad esempio attribuendo al creditore originario una preferenza nel soddisfacimento, oppure regolando diversamente i rapporti tra surrogato e creditore. La natura dispositiva della norma riflette il carattere essenzialmente patrimoniale degli interessi in gioco, che le parti possono modulare secondo le proprie esigenze.
I rapporti tra surrogato, creditore e debitore
La disposizione governa il modo in cui i due crediti incidono sul patrimonio del debitore. Quest'ultimo si trova di fronte a due creditori, ciascuno titolare di una parte del credito originario: il creditore per la quota non soddisfatta, il surrogato per quella pagata. Il concorso proporzionale determina come, in caso di incapienza, l'uno e l'altro debbano essere soddisfatti, senza che la surrogazione parziale alteri a danno del creditore originario l'ordine di realizzazione delle pretese.
Collocazione sistematica
L'art. 1205 si colloca nella disciplina della surrogazione per pagamento, accanto alle norme che individuano i casi e gli effetti della surrogazione. Va letto in coordinamento con i principi generali sull'adempimento del terzo e sulla surrogazione, dei quali costituisce un'applicazione specifica volta a risolvere il caso del pagamento parziale. Realizza un equilibrio tra l'interesse del terzo a recuperare quanto pagato e quello del creditore a non vedere pregiudicata la propria residua pretesa.
Indicazioni pratiche
Per chi paga in surrogazione solo una parte del debito altrui, la norma chiarisce che non si acquista una posizione poziore rispetto al creditore originario: si concorre con lui in proporzione, salvo diverso accordo. Per il creditore, e' la garanzia di non essere posticipato dal terzo per effetto di un pagamento parziale. Quando le parti intendano regolare diversamente i loro rapporti, e' opportuno prevederlo espressamente, avvalendosi della derogabilita' della regola.
La differenza tra surrogazione totale e parziale
La portata dell'art. 1205 si coglie nel confronto con la surrogazione integrale. Quando il terzo paga l'intero debito, prende interamente il posto del creditore, che esce di scena: non vi e' alcun concorso, perché resta un solo creditore. Quando invece il pagamento e' parziale, il creditore originario sopravvive per la quota non soddisfatta, e accanto a lui si pone il terzo surrogato per la parte pagata. E' proprio questa coesistenza che la norma disciplina, evitando che il subentro parziale del terzo si traduca in un pregiudizio per il creditore non integralmente soddisfatto.
La ripartizione del rischio di insolvenza
Il concorso proporzionale realizza una precisa allocazione del rischio. Se il patrimonio del debitore si rivela insufficiente a soddisfare entrambi, la perdita non grava interamente su uno dei due, ma si distribuisce in proporzione ai rispettivi crediti. Surrogato e creditore condividono così, in misura corrispondente alla loro esposizione, l'alea dell'insolvenza del debitore. Questa soluzione equilibrata riflette l'idea che il terzo, pagando solo in parte, non può pretendere una posizione migliore di quella del creditore che lo ha in parte preceduto nel rapporto obbligatorio.
L'autonomia delle parti e il patto contrario
La derogabilita' della regola amplia lo spazio dell'autonomia privata. Le parti possono modulare i loro rapporti in modo diverso dal criterio proporzionale legale: attribuire al creditore originario una preferenza, regolare diversamente l'ordine di soddisfazione, o disciplinare in altro modo il concorso. La natura dispositiva della norma riconosce che gli interessi in gioco sono patrimoniali e disponibili, e che le parti meglio di chiunque possono valutare come ripartire il rischio. In assenza di un patto, opera comunque il criterio proporzionale, che funge da regola suppletiva equilibrata.
Domande frequenti
Cosa accade se il pagamento del terzo surrogato e' parziale?
Il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto e' loro dovuto, salvo patto contrario.
Il terzo che paga in parte ha la precedenza sul creditore?
No. La norma stabilisce il concorso proporzionale proprio per evitare che il terzo, avendo pagato solo in parte, sia preferito al creditore originario.
La regola del concorso proporzionale e' derogabile?
Si'. Opera salvo patto contrario: le parti possono convenire una diversa ripartizione, ad esempio una preferenza a favore del creditore originario.
Perche' la norma tutela il creditore originario?
Perche' sarebbe iniquo che chi ha pagato solo in parte potesse soddisfarsi prima del creditore non integralmente pagato: il concorso proporzionale ripartisce equamente il rischio.
Come si soddisfano surrogato e creditore in caso di incapienza?
In misura proporzionale ai rispettivi crediti, salvo diverso accordo: entrambi si pongono sullo stesso piano nei confronti del debitore.