← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1205 c.c. Surrogazione parziale

In vigore

Se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario. SEZIONE III – Della mora del creditore

In sintesi

  • Se il pagamento da parte del terzo è solo parziale, il terzo surrogato e il creditore originario (per la parte residua) concorrono proporzionalmente nel recupero del credito dal debitore.
  • Il concorso proporzionale è la regola legale suppletiva: le parti possono convenire diversamente con un patto espresso.
  • A differenza della cessione parziale, non vige la regola della preferenza del cedente: nessuno dei due creditori prevale sull'altro in base alla norma codicistica.
  • La disciplina si applica a tutte le forme di surrogazione (legale, per volontà del creditore, per volontà del debitore).
  • La surrogazione parziale è frequente nei rapporti di coobbligazione e nelle assicurazioni (surrogazione dell'assicuratore ex art. 1916 c.c.).

Commento all'art. 1205 c.c., Surrogazione parziale

L'articolo 1205 del Codice Civile disciplina l'ipotesi in cui il terzo esegua un pagamento solo parziale del debito, così da subentrare nel credito per la quota pagata mentre il creditore originario mantiene il diritto per la parte residua. La norma risolve il problema del concorso tra due soggetti che vantano diritti sullo stesso debitore originati dalla medesima obbligazione.

La soluzione adottata dal legislatore, il concorso proporzionale, differisce dalla regola della cessione parziale del credito, ove non è stabilita alcuna prevalenza ma si applicano le norme generali sulla concorrenza tra creditori. In linea di principio, nel pagamento con surrogazione parziale nessuno dei due creditori (surrogato e originario) prevale sull'altro.

Il patto contrario ammesso dalla norma può stabilire sia la prevalenza del creditore originario (soluzione più tutelante per chi ha erogato il credito originario) sia la prevalenza del surrogato (più raro, ma possibile). Tale patto può essere inserito nell'atto di surrogazione o in un accordo separato tra le parti.

Nella pratica assicurativa, la surrogazione parziale dell'assicuratore (art. 1916 c.c.) è disciplinata in modo da non pregiudicare l'assicurato: l'assicuratore può agire in surrogazione solo per la parte di danno che ha indennizzato, e il diritto residuo dell'assicurato prevale su quello dell'assicuratore.

Domande frequenti

Cosa succede se il terzo paga solo una parte del debito e vuole surrogarsi?

Il terzo si surroga nei diritti del creditore solo per la quota che ha pagato. Per la parte residua il creditore originario mantiene il proprio diritto. I due soggetti concorrono proporzionalmente nel recupero dal debitore, salvo accordo diverso.

Il creditore originario ha preferenza sul surrogato parziale nel recupero dal debitore?

No, secondo la regola legale dell'art. 1205 c.c. i due creditori concorrono in proporzione alle rispettive quote. Solo un patto espresso può attribuire preferenza a uno dei due, ad esempio stabilendo che il creditore originario venga soddisfatto per intero prima che il surrogato possa agire.

Come si calcola la proporzione nel concorso tra creditore e surrogato parziale?

La proporzione si calcola in base agli importi rispettivamente dovuti al momento del concorso: se il debito originario era 100, il terzo ha pagato 40 e resta un credito di 60, nel recupero di somme dal debitore il surrogato avrà diritto al 40% e il creditore originario al 60%.

La surrogazione parziale si applica anche alla surrogazione dell'assicuratore?

Sì. L'assicuratore che ha indennizzato parzialmente il danno si surroga nei diritti dell'assicurato solo per la parte indennizzata. Per la parte eccedente l'indennizzo (danno non coperto), l'assicurato mantiene il diritto di agire direttamente contro il responsabile, con prevalenza sull'assicuratore (art. 1916, comma 3, c.c.).

Il patto di preferenza del creditore originario deve essere concordato prima o dopo il pagamento parziale?

Il Codice non specifica il momento: il patto può essere stipulato prima del pagamento (ad esempio nell'atto di surrogazione) o successivamente, purché sia espresso e intervenga prima che il concorso produca effetti concreti nel recupero del credito.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.