Indice
In sintesi
- Durante la mora del creditore (offerta valida non accettata ex art. 1206 c.c.), l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore è a carico del creditore.
- Dal giorno della mora cessano di decorrere gli interessi e non sono più dovuti i frutti della cosa che il debitore non abbia già percepito.
- Il creditore moroso è tenuto a risarcire i danni causati dalla sua mora e a sostenere le spese di custodia e conservazione della cosa dovuta.
- Gli effetti della mora retroagiscono al giorno dell'offerta, se questa viene poi dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o accettata dal creditore.
- La mora del creditore non estingue l'obbligazione ma ne sospende l'esigibilità e trasferisce sul creditore il rischio del perimento fortuito.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1207 c.c. Effetti
In vigore
Quando il creditore è in mora, è a suo carico l’impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore. Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta. Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell’offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore.
Stesso numero, altri codici
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Commento all'art. 1207 c.c., Effetti della mora del creditore
L'articolo 1207 del Codice Civile disciplina gli effetti giuridici della mora del creditore (mora accipiendi), che si costituisce quando il creditore, senza giustificato motivo, rifiuta di ricevere l'adempimento offerto validamente dal debitore secondo le modalità previste dagli artt. 1206 e seguenti c.c.
Il primo e più rilevante effetto è la traslazione del rischio: se la cosa dovuta perisce o diviene impossibile da prestare per cause non imputabili al debitore, il creditore non può liberarsi dall'obbligo di eseguire la propria controprestazione (nei contratti sinallagmatici) e deve considerarsi come se avesse ricevuto la prestazione. In questo modo la mora accipiendi inverte la regola generale dell'art. 1463 c.c. (res perit creditori nel sinallagma).
Il secondo effetto riguarda la cessazione degli interessi e dei frutti: dal giorno dell'offerta valida, il debitore non è più obbligato a corrispondere interessi sul capitale né a consegnare i frutti naturali o civili della cosa che non abbia già percepito nel proprio interesse. Questo effetto si coordina con l'art. 1282 c.c. sugli interessi nelle obbligazioni pecuniarie.
Il terzo effetto è la responsabilità del creditore per i danni causati dalla mora (es. spese di magazzinaggio, deperimento della merce, costi di custodia) e per le spese di conservazione della cosa. La norma si inserisce nel quadro della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. applicata al creditore.
La retroattività degli effetti al giorno dell'offerta, prevista nell'ultimo comma, è una disposizione di estremo rilievo pratico: anche se la validità dell'offerta viene accertata giudizialmente anni dopo, tutti gli effetti della mora (cessazione interessi, trasferimento del rischio, ecc.) decorrono dal momento originario dell'offerta stessa.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 29/2019
Non fondata
La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità sugli artt. 1206, 1207 e 1217 c.c. nella parte in cui, in caso di trasferimento d'azienda dichiarato illegittimo, limiterebbero il lavoratore al solo risarcimento del danno. Il dubbio è superato dal diritto vivente formatosi con Cass. SS.UU. n. 2990/2018: l'effettiva offerta della prestazione lavorativa fa sorgere a carico del datore l'obbligo di pagare le retribuzioni e non un mero risarcimento, secondo la disciplina ordinaria della mora del creditore.
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itDomande frequenti
Cosa si intende per mora del creditore e come si costituisce?
La mora del creditore (mora accipiendi) si verifica quando il creditore, senza giustificato motivo, rifiuta di ricevere la prestazione offerta validamente dal debitore. Per costituire in mora il creditore è necessaria un'offerta reale (per le cose mobili) o per intimazione (per le obbligazioni pecuniarie) secondo le forme previste dagli artt. 1208-1216 c.c.
Se la cosa dovuta perisce durante la mora del creditore, chi ne sopporta il rischio?
Il rischio del perimento fortuito della cosa si trasferisce sul creditore moroso: il debitore è liberato dall'obbligo di consegnare la cosa senza dovere alcun risarcimento, anche se nei contratti sinallagmatici ha diritto alla controprestazione come se avesse adempiuto.
Gli interessi continuano a decorrere durante la mora del creditore?
No. Dal giorno dell'offerta valida cessano di decorrere gli interessi (sia corrispettivi sia moratori) e il debitore non deve più consegnare i frutti della cosa che non abbia già percepito. Gli interessi ricomincerebbero a decorrere solo se la mora del creditore cessasse.
Il creditore moroso è tenuto a risarcire i danni al debitore?
Sì. Il creditore è tenuto a risarcire i danni causati al debitore dalla propria mora (ad esempio i costi di conservazione e custodia della cosa, le spese sostenute per l'offerta reale, eventuali danni da deperimento della merce) e a rimborsare tutte le spese di conservazione della cosa dovuta sostenute dal debitore.
Da quando decorrono gli effetti della mora del creditore se l'offerta viene dichiarata valida dal giudice?
Gli effetti retroagiscono al giorno dell'offerta originaria, non a quello della sentenza. Quindi anche se il giudizio dura anni, la cessazione degli interessi e il trasferimento del rischio si computano dal momento in cui il debitore ha fatto la prima offerta valida, poi confermata dal giudicato.
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