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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1777 c.c. Persona a cui deve essere restituita la cosa

In vigore

Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata per riceverla, e non può esigere che il depositante provi di esserne proprietario. Se è convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunziare la controversia al depositante, e può ottenere di essere estromesso dal giudizio indicando la persona del medesimo. In questo caso egli può anche liberarsi dall’obbligo di restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal giudice, a spese del depositante.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Destinatario della restituzione: il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona da lui indicata, senza poter esigere la prova della proprieta.
  • Terza rivendicazione: se un terzo rivendica diritti sulla cosa in giudizio, il depositario deve denunciare la controversia al depositante a pena di risarcimento.
  • Estromissione dal giudizio: il depositario puo farsi estromettere indicando il depositante come legittimato passivo.
  • Deposito liberatorio: puo anche liberarsi consegnando la cosa al giudice nei modi stabiliti, a spese del depositante.
  • No obbligo di verifica della proprieta: il depositario non ha il compito di accertare chi sia il vero proprietario della cosa.

Commento all'art. 1777 c.c. – Persona a cui deve essere restituita la cosa

L'art. 1777 c.c. disciplina tre aspetti distinti ma interconnessi: il soggetto legittimato a ricevere la restituzione, la posizione del depositario quando un terzo avanzi pretese sul bene, e i rimedi di cui il depositario dispone per liberarsi dall'obbligazione in situazioni controverse.

Il destinatario della restituzione

Il primo comma stabilisce che il depositario deve restituire la cosa al depositante oppure alla persona che questi ha indicato come destinataria. La norma aggiunge un principio importante: il depositario non puo esigere che il depositante dimostri di essere proprietario della cosa. Questa previsione e coerente con la struttura del deposito: il contratto si fonda sulla consegna e sulla custodia, non sul titolo di proprieta. Tizio puo depositare un bene di cui e solo possessore o detentore qualificato, e al momento della restituzione Sempronio non puo pretendere che Tizio esibisca un atto di acquisto.

Questo principio protegge il depositante da richieste improprie, ma espone il depositario a un rischio: restituire la cosa al depositante potrebbe ledere i diritti del vero proprietario. La legge gestisce questo rischio attraverso le disposizioni del secondo e terzo comma.

La denuncia della controversia al depositante

Se un terzo — ad esempio il vero proprietario del bene — conviene in giudizio il depositario rivendicando la proprieta della cosa o pretendendo di avere altri diritti su di essa, scatta un obbligo fondamentale: il depositario deve denunciare la controversia al depositante, a pena del risarcimento del danno. La ratio e che il depositario non e in grado di difendersi efficacemente in un giudizio sulla proprieta o sui diritti reali sulla cosa, in quanto non conosce l'origine e la storia del bene come la conosce il depositante.

Si immagini che Caio affermi di essere il vero proprietario del quadro depositato da Tizio presso Sempronio e conveni Sempronio in giudizio. Sempronio deve immediatamente avvisare Tizio, consentendogli di intervenire o di difendersi. Se Sempronio omette questa comunicazione e subisce una sentenza sfavorevole, risponde dei danni verso Tizio per aver privato quest'ultimo della possibilita di difendersi.

L'estromissione dal giudizio

Il secondo comma offre al depositario una seconda opzione: puo chiedere al giudice di essere estromesso dal processo, indicando il depositante come soggetto legittimato passivo. Questa misura — simile alla chiamata in causa del terzo — consente al depositario di uscire dalla lite, rimettendo la questione al rapporto diretto tra il terzo rivendicante e il depositante.

Il deposito liberatorio

La norma prevede infine una terza soluzione: il depositario puo liberarsi dall'obbligo di restituzione depositando la cosa nei modi stabiliti dal giudice, a spese del depositante. Si tratta di un meccanismo analogo al deposito ex art. 1210 c.c., che consente al depositario di neutralizzare il rischio di dover restituire la cosa a soggetti in lite tra loro, trasferendo il problema all'autorita giudiziaria. Le spese di questo deposito giudiziale sono poste a carico del depositante, che ha creato la situazione di incertezza non comunicando al depositario le pretese di terzi.

Profili pratici

La fattispecie e rilevante nei depositi di beni di provenienza incerta, nei sequestri volontari e nelle situazioni in cui il bene depositato sia oggetto di una controversia successoria o commerciale. Il depositario che riceve una citazione in giudizio deve agire tempestivamente per denunciare la lite al depositante: i termini processuali non attendono e un ritardo potrebbe tradursi in una decadenza con conseguente responsabilita.

Domande frequenti

Il depositario puo rifiutarsi di restituire la cosa se il depositante non prova di essere proprietario?

No. Il depositario non puo esigere la prova della proprieta: deve restituire la cosa al depositante o alla persona da lui indicata, senza poter richiedere titoli di acquisto o altri documenti dimostrativi del diritto di proprieta.

Cosa deve fare il depositario se un terzo lo conviene in giudizio rivendicando la cosa?

Deve denunciare immediatamente la controversia al depositante, sotto pena del risarcimento del danno. In questo modo il depositante puo intervenire nel processo e difendere i propri diritti sul bene.

Il depositario puo uscire dal processo avviato dal terzo?

Si. Puo chiedere al giudice di essere estromesso dal giudizio indicando il depositante come legittimato passivo, lasciando che la lite si svolga direttamente tra il terzo rivendicante e il depositante.

Cosa significa depositare la cosa nei modi stabiliti dal giudice?

E un deposito giudiziale liberatorio: il depositario consegna il bene all'autorita giudiziaria nei modi da essa indicati, e in questo modo si libera dall'obbligo di restituzione. Le spese di questa procedura sono a carico del depositante.

Quali rischi corre il depositario che omette di denunciare la controversia al depositante?

Rischia di dover risarcire il depositante per i danni derivanti dalla mancata comunicazione, in quanto ha privato quest'ultimo della possibilita di partecipare al giudizio e difendere i propri diritti sulla cosa.

Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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