← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1174 c.c. Carattere patrimoniale della prestazione

In vigore

La prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Requisito di patrimonialità: la prestazione oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica.
  • Interesse anche non patrimoniale: l'interesse del creditore che giustifica la prestazione può essere non patrimoniale (morale, estetico, affettivo), purché la prestazione stessa sia economicamente valutabile.
  • Distinzione fondamentale: la patrimonialità riguarda la prestazione (il «che cosa» si deve fare), non l'interesse sottostante del creditore.
  • Conseguenze: obbligazioni con prestazione non economicamente valutabile sono giuridicamente irrilevanti e non tutelabili in via coattiva.

La prestazione oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica, ma l'interesse del creditore che la giustifica può anche avere carattere non patrimoniale: questa distinzione è fondamentale per delimitare il perimetro delle obbligazioni giuridicamente rilevanti.

Ratio della norma

L'articolo 1174 c.c. pone il requisito di patrimonialità della prestazione come condizione necessaria perché un'obbligazione sia giuridicamente rilevante e coercibile. La ratio è chiara: il diritto delle obbligazioni è strumento di regolazione dei rapporti economici, e solo ciò che ha un valore economico può essere oggetto di esecuzione forzata, risarcimento, compensazione, ecc. Un'obbligazione avente ad oggetto una prestazione priva di qualsiasi valore economico sfugge al sistema del diritto civile patrimoniale e rientra semmai nella sfera della cortesia o dell'obbligo morale.

La distinzione tra prestazione e interesse

Il secondo comma dell'art. 1174 introduce una distinzione sistematicamente rilevante: l'interesse del creditore — la ragione per cui egli vuole la prestazione — può essere anche di natura non patrimoniale. Tizio può commissionare a Caio la realizzazione di un dipinto (prestazione economicamente valutabile) per ragioni puramente estetiche o sentimentali (interesse non patrimoniale). Tizio può stipulare un contratto di assistenza alla persona anziana (prestazione valutabile) per ragioni affettive (interesse non patrimoniale). In entrambi i casi l'obbligazione è valida perché la prestazione è economicamente valutabile, indipendentemente dall'interesse che la sorregge. La rilevanza pratica di questa distinzione è notevole: un contratto con cui una persona si impegni a fare una passeggiata con un amico per fargli compagnia non è un'obbligazione giuridica, perché la prestazione non è economicamente valutabile. Se invece l'impegno è di accompagnare una persona anziana non autosufficiente, la prestazione acquista valenza economica (è il mercato dell'assistenza domestica) anche se l'interesse del committente è puramente affettivo.

Obbligazioni naturali e obbligazioni morali

L'art. 1174 si coordina con la disciplina delle obbligazioni naturali (art. 2034 c.c.): le obbligazioni morali o sociali che non sono giuridicamente coercibili ma la cui spontanea esecuzione è irripetibile. La distinzione rispetto alle obbligazioni ex art. 1174 è che le obbligazioni naturali sono comunque percepite come dovute (per ragioni di coscienza sociale), mentre una prestazione priva di patrimonialità è semplicemente un atto di cortesia privo di qualunque rilevanza giuridica.

Connessioni con altre norme

L'art. 1174 va letto in coordinamento con l'art. 1173 c.c. (fonti delle obbligazioni), con l'art. 1321 c.c. (definizione di contratto, che presuppone un'operazione patrimoniale), con l'art. 2034 c.c. (obbligazioni naturali) e con l'art. 1256 c.c. (impossibilità della prestazione), che presuppone una prestazione oggettivamente valutabile.

Domande frequenti

Cosa significa che la prestazione deve essere 'suscettibile di valutazione economica'?

Significa che la prestazione deve avere un corrispettivo sul mercato o essere comunque quantificabile in denaro. Non occorre che sia già stata monetizzata, ma deve essere possibile attribuirle un valore economico, anche approssimativamente (es. prestazione lavorativa, consegna di bene, obbligazione di non fare).

Un contratto stipulato per ragioni sentimentali è valido?

Sì, se la prestazione è economicamente valutabile. L'art. 1174 c.c. distingue la prestazione (deve essere patrimoniale) dall'interesse del creditore (può essere non patrimoniale). Comprare un oggetto per ragioni affettive, commissionare un ritratto per nostalgia: prestazioni valide perché economicamente quantificabili, a prescindere dalla motivazione.

Qual è la differenza tra obbligazione civile e obbligazione naturale?

L'obbligazione civile (art. 1173 ss.) è coercibile: il creditore può agire in giudizio per ottenere l'adempimento. L'obbligazione naturale (art. 2034 c.c.) è un dovere morale o sociale non coercibile, ma se spontaneamente adempiuta non è ripetibile. Non ha a che fare con la patrimonialità della prestazione, che può sussistere in entrambe.

Cosa succede se un'obbligazione ha una prestazione priva di valore economico?

L'obbligazione è giuridicamente irrilevante: non è coercibile, non dà diritto a risarcimento in caso di inadempimento, non può essere compensata né ceduta. Rientra nella sfera della cortesia o della promessa morale, senza tutela giurisdizionale.

Il risarcimento del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) contraddice l'art. 1174?

No. Il risarcimento del danno non patrimoniale (biologico, morale, esistenziale) è monetizzato — ha cioè una valutazione economica anche se ripara un pregiudizio non economico. La patrimonialità richiesta dall'art. 1174 riguarda la prestazione dovuta, non il tipo di danno risarcibile.

Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.