Testo dell'articoloVigente
L’art. 1172 c.c. disciplina la denuncia di danno temuto: il proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento o il possessore che tema un danno grave e prossimo da qualsiasi edificio, albero o altra cosa può denunciarlo al giudice e ottenere provvedimenti per ovviare al pericolo, con eventuale idonea garanzia.
Art. 1172 c.c. – Denunzia di danno temuto
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all’autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo.
L’autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia per i danni eventuali.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e campo di applicazione
L'art. 1172 c.c. introduce la cosiddetta denuncia di danno temuto, rimedio preventivo che completa il sistema di tutela dei diritti reali e del possesso accanto alla denuncia di nuova opera disciplinata dall'articolo precedente. Mentre l'art. 1171 c.c. fronteggia il pericolo generato da un'attività umana in corso, una costruzione, una sopraelevazione, uno scavo, l'art. 1172 c.c. e' rivolto a situazioni di pericolo statico: la fonte del rischio non e' un'attività che si sta svolgendo, ma uno stato di cose già esistente che minaccia di causare danno.
La norma comprende una casistica ampia: edifici fatiscenti o pericolanti, muri di contenimento in stato di deterioramento, alberi con radici che minacciano le fondamenta o con chioma instabile in caso di vento, cornicioni in precario equilibrio, cisterne o serbatoi a rischio di cedimento. La cosa pericolosa può appartenere al denunziato o essere nella sua disponibilita' giuridica, e il pericolo può provenire dal fondo altrui verso il fondo del denunziante.
I requisiti del pericolo
La legge richiede che il pericolo sia grave e prossimo. La gravita' esclude dal perimetro dell'azione i rischi bagatellari o i danni di lieve entita': non e' sufficiente un generico timore, ma occorre che il pregiudizio prospettato sia di una certa consistenza economica o materiale. La prossimita' implica che il danno sia imminente o comunque non lontano nel tempo: un pericolo puramente ipotetico o riferito a un futuro indefinito non integra il presupposto richiesto dalla norma.
Tizio che rileva una profonda crepa portante nel muro di confine dell'edificio di Caio, con rischio di crollo sulla propria autovettura o sulla propria abitazione, soddisfa entrambi i requisiti. Diversamente, una leggera umidita' superficiale o un albero perfettamente sano con radici che potrebbero in futuro crescere verso la fondazione di Tizio probabilmente non integrano i presupposti di legge.
Il procedimento e i provvedimenti
La denuncia si propone all'autorità giudiziaria ordinaria con un procedimento a cognizione sommaria, analoga nella struttura a quella della nuova opera. Il giudice valuta la situazione di pericolo e adotta i provvedimenti ritenuti più idonei a ovviare al rischio: può ordinare la rimozione o il consolidamento della cosa pericolosa, imporre un divieto di uso parziale o totale, o disporre l'esecuzione di opere di messa in sicurezza. Il comma 2 prevede espressamente la possibilità di ordinare una idonea garanzia per i danni eventuali, strumento che tutela il denunziante nell'ipotesi in cui il pericolo si concretizzi nelle more del procedimento.
A differenza dell'art. 1171 c.c., la denuncia di danno temuto non e' soggetta ad alcun termine decadenziale: l'azione può essere proposta in qualsiasi momento in cui il pericolo sussista, e si estingue soltanto con il venir meno della situazione pericolosa. Sempronio può agire anche anni dopo che l'edificio di Caio ha iniziato a mostrare segni di cedimento strutturale, purche' il pericolo sia ancora attuale e grave.
Rapporto con altre azioni e responsabilità del proprietario
La denuncia di danno temuto si affianca, e non si sostituisce, alla responsabilità per danni da cose in custodia (art. 2051 c.c.) e alla responsabilità per rovina di edificio (art. 2053 c.c.). Queste ultime presuppongono però che il danno si sia già verificato, mentre la denuncia ex art. 1172 c.c. interviene preventivamente, prima della realizzazione del pregiudizio. Il proprietario dell'edificio pericolante e' tenuto a rimuovere il pericolo; se non vi provvede spontaneamente e il danno si verifica, risponde a titolo di responsabilità oggettiva o semioggettiva secondo le norme citate.
La consolidata giurisprudenza di legittimita' ha precisato che la denuncia di danno temuto può essere proposta anche nei confronti del conduttore o di chi ha la disponibilita' materiale della cosa pericolosa, non solo nei confronti del proprietario. La legittimazione passiva segue quindi la situazione di fatto più che quella di diritto, nell'ottica di garantire una tutela effettiva e rapida al soggetto minacciato.
Domande frequenti
Che differenza c'e' tra denuncia di nuova opera e denuncia di danno temuto?
La denuncia di nuova opera (art. 1171 c.c.) contrasta un'attività umana in corso di esecuzione ed e' soggetta al termine annuale dall'inizio dei lavori. La denuncia di danno temuto (art. 1172 c.c.) si rivolge invece a pericoli statici già esistenti, edifici pericolanti, alberi instabili, muri degradati, e non e' soggetta ad alcun termine decadenziale.
Quali sono i requisiti del pericolo per la denuncia di danno temuto?
Il pericolo deve essere grave (non un rischio banale o di lieve entita') e prossimo (imminente, non lontano nel tempo o puramente ipotetico). Entrambi i requisiti devono sussistere contemporaneamente: un pericolo grave ma remoto, o un rischio imminente ma di scarsa entita', non integra i presupposti dell'azione.
Cosa può ordinare il giudice in caso di danno temuto?
Il giudice adotta i provvedimenti più idonei a ovviare al pericolo: può ordinare demolizioni parziali, lavori di consolidamento, rimozione della cosa pericolosa o divieti di uso. Può inoltre imporre una garanzia per i danni eventuali a tutela del denunziante qualora il pericolo si concretizzi nelle more del giudizio.
Chi può essere convenuto in un giudizio di danno temuto?
Legittimato passivo e' non solo il proprietario della cosa pericolosa, ma anche il conduttore o chi ha la disponibilita' materiale e il controllo effettivo della cosa. La giurisprudenza tende a far coincidere la legittimazione passiva con la posizione di chi ha il potere di eliminare concretamente il pericolo.
La denuncia di danno temuto esclude l'azione risarcitoria se il danno si verifica?
No, le azioni sono cumulabili. Se il pericolo si concretizza in danno effettivo, il titolare può agire per il risarcimento ai sensi degli artt. 2051 e 2053 c.c. La denuncia ex art. 1172 c.c. ha natura preventiva e non preclude le tutele risarcitorie successive.