Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1173 c.c. – Fonti delle obbligazioni
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1172 - Articolo 1172 Codice Civile: Denuncia di danno temuto→Cod. civ. art. 1174 - Articolo 1174 Codice Civile: Carattere patrimoniale della prestaz…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1171 Codice Civile: Denuncia di nuova opera→Articolo 1175 Codice Civile: Comportamento secondo correttezza→Articolo 1170 Codice Civile: Azione di manutenzione→Articolo 1176 Codice Civile: Diligenza nell’adempimento→Art. 1169 c.c.: Reintegrazione contro l’acquirente consapevole d→Articolo 1177 Codice Civile: Obbligazione di custodire→Articolo 1168 Codice Civile: Azione di reintegrazione
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In sintesi
Indice dei contenuti
Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle secondo l'ordinamento: questa triade costituisce il catalogo aperto delle fonti dell'obbligazione nel diritto civile italiano.
Ratio e funzione sistematica
L'articolo 1173 c.c. apre il Libro IV del codice civile, dedicato alle obbligazioni, e assolve una funzione di norma-cornice: anziché elencare analiticamente tutte le possibili fonti, operazione impossibile in un sistema dinamico, il legislatore ha adottato una struttura tripartita con clausola di chiusura. La prima fonte è il contratto (artt. 1321 ss. c.c.), che genera obbligazioni per effetto dell'accordo di volontà tra le parti. La seconda è il fatto illecito (art. 2043 c.c.), che obbliga chi cagiona danno ingiusto a risarcirlo. La terza, la più significativa sul piano dogmatico, è la formula residuale «ogni altro atto o fatto idoneo a produrle secondo l'ordinamento giuridico»: una clausola aperta che conferisce flessibilità al sistema.
La clausola aperta: contenuto e rilevanza
La terza categoria dell'art. 1173 ricomprende una serie eterogenea di fonti che il codice disciplina autonomamente: la promessa unilaterale (art. 1987 c.c.), che crea un'obbligazione verso il destinatario senza bisogno di accettazione; la gestione di affari altrui (art. 2028 c.c.), che obbliga il gestore verso il dominus e viceversa; il pagamento dell'indebito (art. 2033 c.c.), che obbliga chi ha ricevuto il pagamento non dovuto a restituirlo; l'arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), che obbliga chi si è arricchito ingiustificatamente a indennizzare l'impoverito. In tutti questi casi l'obbligazione sorge non per accordo né per illecito, ma per effetto di un fatto giuridico che l'ordinamento ritiene sufficiente a costituire il vincolo.
Il dibattito dottrinale sulla categoria
La dottrina si è a lungo interrogata sulla natura della terza fonte. Una parte degli interpreti ha sostenuto che essa esaurisca le fattispecie già nominate dal codice, senza ammettere la creazione giurisprudenziale di nuove figure; un orientamento più moderno, prevalso nella prassi, ritiene invece che la clausola aperta legittimi il riconoscimento di figure atipiche, purché compatibili con i principi dell'ordinamento. Su questa base la giurisprudenza ha riconosciuto, ad esempio, il contatto sociale qualificato come fonte di obbligazione: il medico ospedaliero, il docente, il funzionario pubblico, pur senza contratto formale, sono vincolati da obblighi di protezione verso soggetti entrati nella loro sfera di cura. La Cassazione ha progressivamente consolidato questa lettura, consentendo al terzo danneggiato di agire in via contrattuale, con i relativi benefici in termini di onere della prova e prescrizione, anche in assenza di un contratto in senso tecnico.
Connessioni con altre norme
L'art. 1173 va letto in coordinamento con l'art. 1174 c.c. (carattere patrimoniale della prestazione), con l'art. 1321 c.c. (nozione di contratto), con l'art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale) e con le norme sulle fonti legali di obbligazione (artt. 1987, 2028, 2033, 2041 c.c.).
Domande frequenti
Quali sono le fonti delle obbligazioni secondo l'art. 1173 c.c.?
Contratto, fatto illecito e ogni altro atto o fatto idoneo a produrle secondo l'ordinamento. La terza categoria è una clausola aperta che include promessa unilaterale, gestione di affari, pagamento dell'indebito, arricchimento senza causa e il contatto sociale qualificato riconosciuto dalla giurisprudenza.
Cos'è il contatto sociale qualificato e come si ricollega all'art. 1173 c.c.?
È una figura elaborata dalla giurisprudenza per cui determinati soggetti (medico, insegnante, funzionario) assumono obblighi di protezione verso chi entra nella loro sfera di cura, anche senza contratto formale. La Cassazione lo riconduce alla clausola aperta dell'art. 1173, consentendo l'azione contrattuale con onere della prova invertito.
Qual è la differenza pratica tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale?
Nella responsabilità contrattuale (fonte: contratto o contatto sociale) il creditore deve solo provare l'inadempimento, mentre il debitore deve dimostrare di non essere in colpa. Nell'extracontrattuale (fonte: fatto illecito ex art. 2043) il danneggiato deve provare fatto, danno e nesso causale. La prescrizione è 10 anni per la contrattuale, 5 per l'extracontrattuale.
La promessa unilaterale è una fonte autonoma di obbligazione?
Sì, ma solo nei casi previsti dalla legge (art. 1987 c.c.). La promessa unilaterale tipica è la promessa al pubblico (art. 1989 c.c.) e i titoli di credito. Al di fuori dei casi tipici, la promessa unilaterale non vincola il promittente: il principio di tipicità tutela la libertà patrimoniale.
Un accordo informale (es. stretta di mano) può costituire fonte di obbligazione?
Se integra gli elementi del contratto (accordo, causa, oggetto e forma quando richiesta), sì. Per i contratti che non richiedono forma scritta, l'accordo orale è vincolante. La stretta di mano per una prestazione d'opera o una compravendita di bene mobile è un contratto valido, anche se la prova in giudizio potrà essere più difficile.