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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2028 c.c. – Obbligo di continuare la gestione

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finchè l’interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso.

L’obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l’interessato muore prima che l’affare sia terminato, finchè l’erede possa provvedere direttamente.

In sintesi

  • Gestione spontanea: chi assume scientemente la gestione di un affare altrui senza esservi obbligato diventa gestore di affari e ne risponde come un mandatario.
  • Obbligo di continuare: una volta avviata la gestione, il gestore non può abbandonarla a metà: deve condurla a termine finché l'interessato non sia in grado di provvedere autonomamente.
  • Irrilevanza del decesso dell'interessato: se l'interessato muore prima della conclusione dell'affare, l'obbligo di continuare la gestione permane finché l'erede non sia in grado di subentrare.
  • Requisito della scientia: la parola 'scientemente' esclude la gestione accidentale o inconsapevole; il gestore deve essere consapevole di agire nell'interesse altrui.
  • Apertura del Titolo VI: l'art. 2028 inaugura la disciplina della negotiorum gestio, istituto autonomo fondato sulla solidarietà sociale e distinto dal mandato e dall'arricchimento senza causa.
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La negotiorum gestio nel codice civile

L'art. 2028 c.c. apre il Titolo VI del Libro IV, dedicato alla gestione di affari altrui (negotiorum gestio), istituto di origine romanistica che trova fondamento nella solidarietà sociale e nella tutela degli interessi di chi non e' in grado di curare i propri affari. La norma costituisce la fattispecie base dell'istituto, definendo i presupposti della gestione e l'obbligazione centrale che ne deriva: l'obbligo di continuità.

La gestione di affari si distingue dal mandato perché nasce senza un accordo negoziale tra gestore e interessato, e dall'arricchimento senza causa perché non richiede necessariamente un arricchimento dell'interessato a scapito del gestore. È invece un'obbligazione legale che sorge dal fatto stesso dell'assunzione spontanea e consapevole della gestione.

I presupposti della gestione: affar altrui e scientia

Perché si configuri la gestione di affari ex art. 2028 occorrono due elementi essenziali. Il primo e' l'alterietà dell'affare: il gestore deve intervenire su un affare che appartiene alla sfera giuridica di un altro soggetto (l'interessato), e non su un proprio affare. La giurisprudenza ammette la gestione anche di affari misti (in parte propri e in parte altrui), purche' l'intervento sia rivolto prevalentemente nell'interesse altrui.

Il secondo elemento e' la scientia negotia aliena gerere: il gestore deve essere consapevole di agire nell'interesse altrui. Chi crede erroneamente di gestire un affare proprio non e' un gestore di affari nel senso tecnico della norma, anche se l'art. 2032 estende gli effetti della ratifica anche a questa ipotesi. La consapevolezza non deve essere accompagnata dall'intenzione di arricchirsi: basta la volontà di intervenire utilmente nell'interesse del dominus.

L'obbligo di continuità della gestione

Il cuore dell'art. 2028 e' l'obbligo di continuare la gestione una volta avviata. Il legislatore ha voluto evitare che il gestore, dopo aver iniziato a intervenire negli affari altrui, li abbandoni in una situazione peggiore di quella iniziale. L'abbandono intempestivo potrebbe infatti causare danni maggiori rispetto alla mancata assunzione della gestione.

Tizio si accorge che il vicino Caio, anziano e solo, ha un tubo rotto che sta allagando il suo appartamento durante una sua assenza. Tizio chiama l'idraulico e fa eseguire le prime riparazioni urgenti. A questo punto Tizio non può semplicemente abbandonare la situazione: deve seguire i lavori fino al loro completamento o almeno fino a quando Caio non torni e possa occuparsene personalmente. Se Tizio abbandonasse la gestione a metà, risponderebbe dei danni derivati dall'interruzione.

Il caso del decesso dell'interessato

Il secondo comma dell'art. 2028 risolve espressamente il caso in cui l'interessato muoia prima della conclusione dell'affare. In questo caso l'obbligo di continuare la gestione non si estingue: il gestore deve proseguire finché l'erede non sia in grado di provvedere direttamente. Questa soluzione e' coerente con la ratio della norma: la morte dell'interessato crea una situazione di maggiore vulnerabilita' degli affari, e sarebbe contraddittorio permettere al gestore di abbandonarli proprio in questo momento critico.

La norma tutela dunque gli eredi, che in un momento difficile come quello successivo al lutto potrebbero non essere immediatamente in grado di subentrare nella gestione degli affari del de cuius. Il gestore deve dar loro il tempo necessario per organizzarsi.

Conseguenze dell'inadempimento

Il gestore che interrompe ingiustificatamente la gestione risponde dei danni causati dall'abbandono secondo i criteri ordinari della responsabilità contrattuale (per rinvio alle norme sul mandato ex art. 2030 c.c.). La sua responsabilità può tuttavia essere moderata dal giudice in considerazione delle circostanze che lo hanno indotto ad assumere la gestione, come prevede espressamente l'art. 2030, secondo comma.

Domande frequenti

Quando nasce l'obbligo di gestione di affari altrui?

L'obbligo nasce quando si assume consapevolmente (scientemente) la gestione di un affare altrui senza esservi tenuti per legge o contratto. Dal momento dell'assunzione si e' obbligati a portarla a termine.

Posso smettere di gestire l'affare altrui quando voglio?

No. Una volta avviata la gestione, non puoi abbandonarla a metà: devi condurla a termine finché l'interessato non sia in grado di provvedere autonomamente, altrimenti rispondi dei danni causati dall'interruzione.

Cosa succede se l'interessato muore mentre gestisco il suo affare?

L'obbligo di continuare la gestione non si estingue con la morte dell'interessato. Devi proseguire finché l'erede non sia in grado di subentrare e provvedere direttamente.

È necessario avere un accordo scritto con l'interessato?

No. La gestione di affari e' un'obbligazione legale che nasce dal fatto stesso dell'assunzione spontanea della gestione, senza alcun accordo con l'interessato. Proprio questo la distingue dal mandato.

La gestione di affari si applica anche se credo di agire per me stesso?

In linea di principio no, perché manca la consapevolezza di agire per conto altrui. Tuttavia l'art. 2032 c.c. prevede che la ratifica dell'interessato produca gli effetti del mandato anche in questo caso.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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