Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2028 c.c. – Obbligo di continuare la gestione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finchè l’interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso.
L’obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l’interessato muore prima che l’affare sia terminato, finchè l’erede possa provvedere direttamente.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2027 - Articolo 2027 Codice Civile: Ammortamento→Cod. civ. art. 2029 - Articolo 2029 Codice Civile: Capacità del gestore→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2026 Codice Civile: Pegno→Articolo 2030 Codice Civile: Obbligazioni del gestore→Art. 2025 Codice Civile: Usufrutto→Articolo 2031 Codice Civile: Obblighi dell’interessato→Articolo 2024 Codice Civile: Vincoli sul credito→Articolo 2032 Codice Civile: Ratifica dell’interessato→Articolo 2023 Codice Civile: Trasferimento mediante girata
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La negotiorum gestio nel codice civile
L'art. 2028 c.c. apre il Titolo VI del Libro IV, dedicato alla gestione di affari altrui (negotiorum gestio), istituto di origine romanistica che trova fondamento nella solidarietà sociale e nella tutela degli interessi di chi non e' in grado di curare i propri affari. La norma costituisce la fattispecie base dell'istituto, definendo i presupposti della gestione e l'obbligazione centrale che ne deriva: l'obbligo di continuità.
La gestione di affari si distingue dal mandato perché nasce senza un accordo negoziale tra gestore e interessato, e dall'arricchimento senza causa perché non richiede necessariamente un arricchimento dell'interessato a scapito del gestore. È invece un'obbligazione legale che sorge dal fatto stesso dell'assunzione spontanea e consapevole della gestione.
I presupposti della gestione: affar altrui e scientia
Perché si configuri la gestione di affari ex art. 2028 occorrono due elementi essenziali. Il primo e' l'alterietà dell'affare: il gestore deve intervenire su un affare che appartiene alla sfera giuridica di un altro soggetto (l'interessato), e non su un proprio affare. La giurisprudenza ammette la gestione anche di affari misti (in parte propri e in parte altrui), purche' l'intervento sia rivolto prevalentemente nell'interesse altrui.
Il secondo elemento e' la scientia negotia aliena gerere: il gestore deve essere consapevole di agire nell'interesse altrui. Chi crede erroneamente di gestire un affare proprio non e' un gestore di affari nel senso tecnico della norma, anche se l'art. 2032 estende gli effetti della ratifica anche a questa ipotesi. La consapevolezza non deve essere accompagnata dall'intenzione di arricchirsi: basta la volontà di intervenire utilmente nell'interesse del dominus.
L'obbligo di continuità della gestione
Il cuore dell'art. 2028 e' l'obbligo di continuare la gestione una volta avviata. Il legislatore ha voluto evitare che il gestore, dopo aver iniziato a intervenire negli affari altrui, li abbandoni in una situazione peggiore di quella iniziale. L'abbandono intempestivo potrebbe infatti causare danni maggiori rispetto alla mancata assunzione della gestione.
Tizio si accorge che il vicino Caio, anziano e solo, ha un tubo rotto che sta allagando il suo appartamento durante una sua assenza. Tizio chiama l'idraulico e fa eseguire le prime riparazioni urgenti. A questo punto Tizio non può semplicemente abbandonare la situazione: deve seguire i lavori fino al loro completamento o almeno fino a quando Caio non torni e possa occuparsene personalmente. Se Tizio abbandonasse la gestione a metà, risponderebbe dei danni derivati dall'interruzione.
Il caso del decesso dell'interessato
Il secondo comma dell'art. 2028 risolve espressamente il caso in cui l'interessato muoia prima della conclusione dell'affare. In questo caso l'obbligo di continuare la gestione non si estingue: il gestore deve proseguire finché l'erede non sia in grado di provvedere direttamente. Questa soluzione e' coerente con la ratio della norma: la morte dell'interessato crea una situazione di maggiore vulnerabilita' degli affari, e sarebbe contraddittorio permettere al gestore di abbandonarli proprio in questo momento critico.
La norma tutela dunque gli eredi, che in un momento difficile come quello successivo al lutto potrebbero non essere immediatamente in grado di subentrare nella gestione degli affari del de cuius. Il gestore deve dar loro il tempo necessario per organizzarsi.
Conseguenze dell'inadempimento
Il gestore che interrompe ingiustificatamente la gestione risponde dei danni causati dall'abbandono secondo i criteri ordinari della responsabilità contrattuale (per rinvio alle norme sul mandato ex art. 2030 c.c.). La sua responsabilità può tuttavia essere moderata dal giudice in considerazione delle circostanze che lo hanno indotto ad assumere la gestione, come prevede espressamente l'art. 2030, secondo comma.
Domande frequenti
Quando nasce l'obbligo di gestione di affari altrui?
L'obbligo nasce quando si assume consapevolmente (scientemente) la gestione di un affare altrui senza esservi tenuti per legge o contratto. Dal momento dell'assunzione si e' obbligati a portarla a termine.
Posso smettere di gestire l'affare altrui quando voglio?
No. Una volta avviata la gestione, non puoi abbandonarla a metà: devi condurla a termine finché l'interessato non sia in grado di provvedere autonomamente, altrimenti rispondi dei danni causati dall'interruzione.
Cosa succede se l'interessato muore mentre gestisco il suo affare?
L'obbligo di continuare la gestione non si estingue con la morte dell'interessato. Devi proseguire finché l'erede non sia in grado di subentrare e provvedere direttamente.
È necessario avere un accordo scritto con l'interessato?
No. La gestione di affari e' un'obbligazione legale che nasce dal fatto stesso dell'assunzione spontanea della gestione, senza alcun accordo con l'interessato. Proprio questo la distingue dal mandato.
La gestione di affari si applica anche se credo di agire per me stesso?
In linea di principio no, perché manca la consapevolezza di agire per conto altrui. Tuttavia l'art. 2032 c.c. prevede che la ratifica dell'interessato produca gli effetti del mandato anche in questo caso.