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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2025 c.c. Usufrutto

In vigore

Chi ha l’usufrutto del credito menzionato in un titolo nominativo ha diritto di ottenere un titolo separato da quello del proprietario.

In sintesi

  • L'usufruttuario del credito incorporato in un titolo nominativo ha diritto a un titolo separato da quello del proprietario.
  • Il titolo separato viene annotato nel libro dei soci o registro dell'emittente.
  • La separazione tutela sia l'usufruttuario (nel godimento degli interessi/dividendi) che il nudo proprietario (nella disponibilità del capitale).
  • L'usufruttuario non può disporre del titolo in modo da compromettere la restituzione al nudo proprietario.
  • La norma si raccorda con la disciplina dell'usufrutto di crediti ex art. 1000 c.c.
L'usufrutto sui titoli nominativi

L'art. 2025 c.c. disciplina una situazione peculiare: il caso in cui su un titolo nominativo (es. azione nominativa o obbligazione nominativa) venga costituito un diritto di usufrutto. Il titolo nominativo si distingue dagli altri titoli di credito perché individua nominativamente il titolare, che è iscritto sia nel titolo che nel registro dell'emittente (es. libro dei soci per le azioni).

La coesistenza di usufrutto e nuda proprietà sullo stesso credito cartolare pone un problema pratico: come gestire la doppia legittimazione — dell'usufruttuario per il godimento periodico (interessi, dividendi) e del nudo proprietario per la restituzione del capitale alla scadenza?

La soluzione: titolo separato per l'usufruttuario

La soluzione adottata dall'art. 2025 c.c. è elegante: l'usufruttuario ha diritto di ottenere un titolo separato da quello del proprietario, con contestuale annotazione nei registri dell'emittente. In questo modo, l'usufruttuario è titolare di un documento che legittima cartolarmente il suo diritto al godimento, mentre il nudo proprietario mantiene il suo titolo separato che incorpora il diritto al capitale.

Diritti dell'usufruttuario

L'usufruttuario del titolo nominativo ha diritto di percepire gli interessi e i dividendi (frutti civili) durante il periodo dell'usufrutto. Non ha tuttavia il diritto di disporre del capitale incorporato nel titolo, né di gravare il titolo con ulteriori diritti reali senza il consenso del nudo proprietario. Il coordinamento con l'art. 1000 c.c. (usufrutto di crediti) è necessario per determinare le modalità di esercizio dei diritti e gli obblighi di conservazione del capitale.

Aspetti pratici

La fattispecie dell'usufrutto su azioni nominative è frequente nei passaggi generazionali d'impresa: il fondatore cede la nuda proprietà delle azioni ai figli mantenendo l'usufrutto per conservare il diritto di voto e i dividendi. L'art. 2025 c.c. consente di formalizzare questa situazione attraverso l'intestazione separata dei titoli, con effetti certi sia nei confronti della società emittente che dei terzi.

Domande frequenti

L'usufruttuario di un titolo nominativo ha diritto a un documento separato?

Sì: l'art. 2025 c.c. attribuisce all'usufruttuario il diritto di ottenere un titolo separato da quello del nudo proprietario, con annotazione nel registro dell'emittente.

Quali diritti ha l'usufruttuario di un titolo nominativo?

Ha diritto a percepire interessi e dividendi (frutti civili) durante il periodo dell'usufrutto, ma non può disporre del capitale incorporato nel titolo senza consenso del nudo proprietario.

Perché l'art. 2025 c.c. prevede un titolo separato per l'usufruttuario?

Per consentire la doppia legittimazione cartolare: l'usufruttuario come titolare del godimento periodico, il nudo proprietario come titolare del capitale, evitando conflitti nella gestione del titolo.

La fattispecie è rilevante nei passaggi generazionali d'impresa?

Sì: l'usufrutto su azioni nominative è frequente nei patti di famiglia e nei trasferimenti generazionali, dove il fondatore mantiene l'usufrutto (diritto di voto e dividendi) cedendo la nuda proprietà ai figli.

Come si coordina l'art. 2025 c.c. con la disciplina generale dell'usufrutto di crediti?

L'art. 2025 c.c. è una norma speciale per i titoli nominativi che si coordina con l'art. 1000 c.c. (usufrutto di crediti) per la determinazione dei diritti dell'usufruttuario e degli obblighi di conservazione del capitale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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