Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2025 c.c. – Usufrutto
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Chi ha l’usufrutto del credito menzionato in un titolo nominativo ha diritto di ottenere un titolo separato da quello del proprietario.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2024 - Articolo 2024 Codice Civile: Vincoli sul credito→Cod. civ. art. 2026 - Art. 2026 Codice Civile: Pegno→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2023 Codice Civile: Trasferimento mediante girata→Articolo 2027 Codice Civile: Ammortamento→Articolo 2022 Codice Civile: Trasferimento→Articolo 2028 Codice Civile: Obbligo di continuare la gestione→Articolo 2021 Codice Civile: Legittimazione del possessore→Articolo 2029 Codice Civile: Capacità del gestore→Articolo 2020 Codice Civile: Leggi speciali
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 2025 del codice civile si colloca nella disciplina dei titoli di credito e, in particolare, dei titoli nominativi. La norma affronta una situazione peculiare: l'esistenza di un usufrutto sul credito incorporato in un titolo nominativo e le esigenze documentali che ne derivano.
Il contesto: i titoli nominativi
I titoli nominativi si caratterizzano per l'intestazione a un soggetto determinato e per il regime della doppia annotazione: il nome del titolare risulta tanto sul titolo quanto in un registro tenuto dall'emittente. La circolazione e l'esercizio dei diritti presuppongono la coerenza tra le due annotazioni. In questo quadro, la presenza di un diritto reale di godimento, come l'usufrutto, sul credito incorporato pone il problema di rendere riconoscibile e autonoma la posizione dell'usufruttuario.
Il contenuto della norma
L'art. 2025 stabilisce che chi ha l'usufrutto del credito menzionato in un titolo nominativo ha diritto di ottenere un titolo separato da quello del proprietario. La disposizione attribuisce dunque all'usufruttuario una facolta precisa: pretendere il rilascio di un documento distinto, che rappresenti il suo diritto di godimento separatamente dal titolo che resta in capo al nudo proprietario.
La ratio della separazione documentale
La separazione del titolo risponde a un'esigenza di chiarezza e di autonomia. L'usufrutto attribuisce al suo titolare il diritto di godere del credito e dei suoi frutti per la durata del diritto, mentre al nudo proprietario resta la titolarita del credito destinata a riespandersi all'estinzione dell'usufrutto. Disporre di un titolo separato consente all'usufruttuario di esercitare e, ove possibile, far circolare il proprio diritto senza dover ricorrere al documento del nudo proprietario, evitando promiscuita e incertezze.
Il coordinamento tra le posizioni
La norma realizza un equilibrio tra le due posizioni soggettive. Da un lato, l'usufruttuario ottiene uno strumento documentale proprio, idoneo a rendere palese e azionabile il suo diritto; dall'altro, il nudo proprietario conserva il titolo che rappresenta la sua titolarita. La doppia documentazione rispecchia la scomposizione del diritto pieno in nuda proprieta e usufrutto, secondo la struttura tipica dei diritti reali di godimento.
Riflessi sulla circolazione e sull'esercizio dei diritti
La disponibilita di un titolo separato agevola l'usufruttuario nell'esercizio dei diritti connessi al godimento del credito e nella loro eventuale circolazione, nei limiti propri dell'usufrutto. Al tempo stesso, la riconoscibilita formale del diritto attraverso un documento distinto rafforza la certezza dei rapporti, sia verso l'emittente sia verso i terzi che vengano in contatto con le rispettive posizioni.
Una norma di tecnica documentale al servizio dei diritti reali
L'art. 2025 esprime la sensibilita del legislatore per la coerenza tra realta sostanziale e veste documentale. Quando su un credito cartolarizzato in titolo nominativo insiste un usufrutto, la legge non lascia indeterminata la posizione dell'usufruttuario, ma gli riconosce uno strumento documentale autonomo. Si tratta di una soluzione che coniuga le esigenze del diritto dei titoli di credito con quelle della disciplina dei diritti reali.
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 2025 del codice civile?
Prevede che chi ha l'usufrutto del credito menzionato in un titolo nominativo ha diritto di ottenere un titolo separato da quello del proprietario.
Perche l'usufruttuario puo chiedere un titolo separato?
Per rendere autonoma, riconoscibile e azionabile la propria posizione di godimento, distinguendola dalla titolarita del credito che resta in capo al nudo proprietario.
Cosa resta al nudo proprietario?
Conserva il titolo che rappresenta la sua titolarita del credito, destinata a riespandersi all'estinzione dell'usufrutto.
A cosa serve la separazione documentale?
A garantire chiarezza e autonomia tra le due posizioni, evitando promiscuita e agevolando l'esercizio e l'eventuale circolazione del diritto dell'usufruttuario.
La norma riguarda tutti i titoli di credito?
La disposizione si riferisce specificamente al credito menzionato in un titolo nominativo, coerentemente con la struttura della doppia annotazione propria di tali titoli.