Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2032 c.c. – Ratifica dell’interessato
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La ratifica dell’interessato produce, relativamente alla gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato, anche se la gestione è stata compiuta da persona che credeva di gerire un affare proprio.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2031 - Articolo 2031 Codice Civile: Obblighi dell’interessato→Cod. civ. art. 2033 - Articolo 2033 Codice Civile: Indebito oggettivo→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2030 Codice Civile: Obbligazioni del gestore→Articolo 2034 Codice Civile: Obbligazioni naturali→Articolo 2029 Codice Civile: Capacità del gestore→Articolo 2035 Codice Civile: Prestazione contraria al buon costume→Articolo 2028 Codice Civile: Obbligo di continuare la gestione→Articolo 2036 Codice Civile: Indebito soggettivo→Articolo 2027 Codice Civile: Ammortamento
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In sintesi
Indice dei contenuti
La ratifica come atto unilaterale dell'interessato
L'art. 2032 c.c. disciplina la ratifica della gestione di affari da parte dell'interessato (dominus negotii). La ratifica è un atto unilaterale recettizio con cui l'interessato approva retroattivamente l'operato del gestore, producendo effetti analoghi a quelli del mandato. Non è un contratto: basta la dichiarazione unilaterale dell'interessato, che può essere espressa o tacita (desumibile da comportamenti concludenti).
La ratifica non è necessaria perché sorgano gli obblighi ex art. 2031 (rimborso spese, adempimento obbligazioni assunte dal gestore): questi sorgono automaticamente al ricorrere dei presupposti legali. La ratifica produce però effetti ulteriori e più ampi, assimilando completamente il rapporto al mandato e risolvendo eventuali questioni sui poteri del gestore verso i terzi.
Gli effetti della ratifica: equiparazione al mandato
La ratifica produce 'relativamente alla gestione' gli effetti che sarebbero derivati da un mandato. Questo significa che, a seguito della ratifica, il rapporto tra gestore e interessato è regolato integralmente dalle norme sul mandato, con tutte le conseguenze che ne derivano:
In primo luogo, la ratifica ha efficacia retroattiva: si considera come se il mandato fosse stato conferito ab initio, al momento dell'inizio della gestione. Tutti gli atti compiuti dal gestore prima della ratifica si considerano compiuti in forza del mandato, con la stessa efficacia che avrebbero avuto se il mandato fosse esistito sin dall'origine (cfr. art. 1399, secondo comma, c.c.).
In secondo luogo, la ratifica sana gli atti compiuti contro il divieto dell'interessato: l'eccezione prevista dall'art. 2031, secondo comma, viene meno, e l'interessato diventa obbligato al rimborso anche per gli atti che aveva vietato. In terzo luogo, la ratifica risolve i problemi di opponibilità verso i terzi degli atti compiuti dal gestore senza poteri di rappresentanza.
La ratifica della gestione del proprio affare
Il profilo più interessante dell'art. 2032 è l'estensione della ratifica al caso in cui il gestore credeva di gestire un affare proprio. Normalmente chi gestisce un affare proprio non è un gestore di affari altrui (manca la scientia negotia aliena gerere ex art. 2028). Tuttavia, se l'interessato ratifica la gestione, gli effetti si producono come se fosse esistito un mandato, anche in questo caso.
Si pensi a Tizio che, credendo che un terreno confinante appartenga a sé, lo coltivi e lo migliori. Successivamente si scopre che il terreno appartiene a Caio. Se Caio ratifica le operazioni compiute da Tizio, si produce un rapporto equiparato al mandato: Caio dovrà rimborsare le spese utili e Tizio avrà diritto agli eventuali compensi come se fosse stato mandatario. La ratifica funge dunque da strumento di regolarizzazione retroattiva di situazioni che altrimenti sarebbero disciplinate solo dalle norme sull'arricchimento senza causa.
Forma e limiti della ratifica
La ratifica non richiede una forma particolare, salvo che gli atti ratificati richiedano la forma scritta ad substantiam (es. vendita immobiliare): in tal caso anche la ratifica dovrà essere in forma scritta. La ratifica parziale (limitata ad alcuni atti) è ammissibile, ma deve essere espressa con chiarezza per evitare che sia interpretata come ratifica totale. Non è invece ammissibile la ratifica condizionata a eventi futuri incerti, in quanto incompatibile con la natura retroattiva dell'istituto.
Domande frequenti
Cosa produce la ratifica della gestione di affari altrui?
La ratifica produce gli stessi effetti di un mandato, con efficacia retroattiva: tutti gli atti del gestore si considerano compiuti in forza del mandato sin dall'inizio della gestione, risolvendo i problemi di rappresentanza verso i terzi.
La ratifica e' necessaria per avere il rimborso delle spese?
No. Il diritto al rimborso delle spese necessarie e utili sorge automaticamente ex art. 2031 c.c. se la gestione e' stata utilmente iniziata. La ratifica produce però effetti più ampi, assimilando il rapporto al mandato.
La ratifica si applica anche se il gestore credeva di agire per se stesso?
Si'. L'art. 2032 estende espressamente gli effetti della ratifica anche al caso in cui il gestore credeva di gestire un affare proprio, purche' l'interessato decida di ratificare le operazioni compiute.
La ratifica sana gli atti compiuti contro il divieto dell'interessato?
Si'. La ratifica rimuove l'eccezione prevista dall'art. 2031, secondo comma: l'interessato che ratifica la gestione diventa obbligato anche per gli atti compiuti contro il suo precedente divieto.
La ratifica deve essere fatta per iscritto?
Non e' richiesta una forma specifica, salvo che gli atti ratificati richiedano la forma scritta ad substantiam (come i contratti su immobili). La ratifica può essere anche tacita, desumibile da comportamenti concludenti dell'interessato.