Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 20 c.p.c. – Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Per cause su diritti di obbligazione è competente il giudice del luogo dove è sorta o dove deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, in alternativa al foro ordinario.
Ratio
L'articolo 20 c.p.c. introduce un criterio di competenza facoltativa (alternativa al foro ordinario) per le cause relative a diritti di obbligazione. La ratio è permettere al ricorrente di scegliere, oltre al foro ordinario del convenuto (domicilio), anche il foro dove l'obbligazione è sorta o dove deve eseguirsi. Ciò riflette l'idea che le obbligazioni hanno connessioni funzionali con i luoghi dove vengono negoziate o dove devono essere eseguite, garantendo un accesso più agevole alla giustizia.
Analisi
La disposizione è semplice ma rilevante: per le cause relative a diritti di obbligazione (contratti, debiti, prestazioni in genere), il ricorrente ha facoltà di agire non solo davanti al giudice del domicilio del convenuto, bensì davanti al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione (es. dove è stato stipulato il contratto) oppure davanti al giudice del luogo dove deve eseguirsi l'obbligazione (es. dove il debitore deve effettuare il pagamento o il servizio). Questa scelta dà flessibilità al ricorrente, soprattutto nei contratti con esecuzione diffusa su più territori.
Quando si applica
Applicazione tipica: Tizio, domiciliato a Roma, stipula un contratto con Caio, domiciliato a Milano, per la fornitura di merce. Il contratto è stipulato (sorto) a Torino e la consegna deve avvenire a Napoli. Tizio può scegliere di citare Caio davanti al giudice di Roma (domicilio), oppure di Torino (luogo della stipulazione), oppure di Napoli (luogo della consegna). Questo criterio si applica a ogni rapporto obbligatorio: prestiti, servizi, lavoro, subfornitura.
Connessioni
Coordina con l'art. 19 c.p.c. (foro generale per domicilio), 21 c.p.c. (diritti reali su immobili), 23 c.p.c. (cause tra soci). Rilevante anche il Reg. (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis) che disciplina competenza internazionale. Correlata agli artt. 1218 ss. c.c. (obbligazioni), 1321 ss. c.c. (contratti), nonché alle normative specifiche (diritto del consumatore, lavoro, franchising).
Domande frequenti
Cosa sono i 'diritti di obbligazione' nel significato dell'articolo 20?
Sono crediti e debiti che nascono da contratti, legge o altri atti giuridici. Includono vendite, prestiti, servizi, lavoro, locazioni, assicurazioni, qualsiasi rapporto dove una parte ha il diritto di ottenere una prestazione dall'altra.
Se un contratto non specifica il luogo di esecuzione, posso usare il foro facoltativo?
Sì. Anche se il contratto è vago sul luogo di esecuzione, puoi comunque scegliere il foro del luogo dove è sorta l'obbligazione (es. dove è stato sottoscritto il contratto), oppure comunque il foro ordinario del domicilio del convenuto.
Il foro facoltativo è sempre più vantaggioso?
Non sempre. Dipende dalle circostanze. Se il giudice della mia città è più esperto, o se lì ho testimoni e documenti, sì. Ma se il foro ordinario è più conveniente per azioni future, potrebbe non valere la pena.
Se contesto in un luogo non previsto dall'articolo 20, la causa è nulla?
No, non nulla. Il convenuto può contestare la competenza in primo difesa. Il giudice potrebbe dichiararsi incompetente e rinviare il processo. Ma la causa non è ipso facto nulla.
Vale per contratti internazionali?
Sì, ma con attenzione al Regolamento Bruxelles I-bis (UE n. 1215/2012) che può fornire criteri diversi o più restrittivi per le cause transfrontaliere rispetto all'articolo 20 CPC.
Fonti consultate: 1 fonte verificate