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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 17 c.p.c. – Cause relative all’esecuzione forzata
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Il valore delle cause di opposizione all’esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede:
quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell’articolo 619, dal valore dei beni controversi;
quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione, dal valore del maggiore dei crediti contestati.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 16 - Articolo 16 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Cod. proc. civ. art. 18 - Art. 18 c.p.c.: Foro generale delle persone fisiche→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 15-bis Codice di Procedura Civile: Esecuzione forzata→Articolo 15 Codice di Procedura Civile – Cause relative a beni immobili→Art. 19 c.p.c.: Foro generale delle persone giuridiche e delle a→Art. 14 c.p.c. Cause relative a somme di→Art. 20 c.p.c.: Foro facoltativo per le cause relative a diritti→Art. 13 c.p.c.: Cause relative a prestazioni alimentari e a rend→Art. 21 c.p.c.: Foro per le cause relative a diritti reali e ad
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Valore delle cause di opposizione all'esecuzione si determina dal credito per il quale si procede. Opposizioni di terzi: valore dei beni controversi.
Ratio
L'articolo 17 c.p.c. disciplina il valore delle cause che sorgono nell'ambito dell'esecuzione forzata, differenziando a seconda della natura della controversia. La ratio è fornire criteri di valutazione che rispecchiano l'oggetto reale della controversia: nel caso di opposizione dell'esecutato, il valore è quello del credito originario; nel caso di terzo che contesta la procedura, il valore è quello dei beni in contestazione; nel caso di distribuzioni, il valore è quello dei singoli crediti contestati. Ciò consente una corretta determinazione della competenza territoriale del giudice della competenza.
Analisi
Il comma unico dell'articolo contiene tre ipotesi. Prima: il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata (es. opposizione del debitore all'esecuzione) si determina dal credito per il quale si procede, cioè il credito originario che ha fondato il titolo esecutivo. Seconda: il valore delle opposizioni proposte da terzi in base all'articolo 619 c.p.c. (terzo che vanta diritto su bene sottoposto a espropriazione) si determina dal valore dei beni controversi, cioè dei beni su cui il terzo afferma di avere un diritto. Terza: il valore delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione del ricavato si determina dal valore del maggiore dei crediti contestati, cioè il credito di importo più elevato tra quelli in discussione.
Quando si applica
Si applica ogni volta che sorge una controversia nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata. Tizio ha sentenza di condanna per €50.000 contro Caio e incarica ufficiale giudiziario di eseguirla. Caio si oppone affermando che il credito è stato già estinto. Il valore dell'opposizione di Caio è €50.000. Se un terzo Sempronio afferma che un bene pignorato (un'auto del valore di €20.000) è suo, il valore della controversia di Sempronio è €20.000.
Connessioni
Fortemente collegata agli artt. 474 ss. c.p.c. (esecuzione forzata), 615-620 c.p.c. (opposizioni all'esecuzione), 649 ss. c.p.c. (distribuzione). Correlata anche all'art. 7 c.p.c. (competenza per valore) e al più ampio sistema di determinazione della competenza territoriale. Riferimenti sostanziali: artt. 2910 ss. c.c. (prescrizione del credito), 2740 ss. c.c. (tutela creditori).
Casi pratici
Caso 1: Una banca ha sentenza di condanna contro Caio per €80.000 di mutuo non pagato
Avvia esecuzione forzata sul patrimonio di Caio. Caio si oppone sostenendo di aver pagato parzialmente (€30.000) e il credito residuo è solo €50.000. Il valore dell'opposizione è €50.000 (il credito per il quale procede l'esecuzione), indipendentemente da quanti beni siano stati pignorati.
Caso 2: Caso 2
Nel corso dell'esecuzione, l'ufficiale giudiziario sequestra un'automobile che Caio dichiara non essere sua bensì di Filano (suo fratello che la usava in prestito). Filano propone opposizione di terzo per rivendicare l'auto. Il valore dell'opposizione di Filano è il valore dell'auto, poniamo €25.000. Se nel frattempo sono stati pignorati anche conti correnti e l'ufficiale deve distribuire il ricavato tra creditori, il valore di una controversia sorta in distribuzione è il maggiore dei crediti contestati (es. se due creditori litigano per €80.000 e €60.000, il valore è €80.000).
Domande frequenti
Come si valuta un'opposizione del debitore all'esecuzione forzata?
Il valore è pari al credito per il quale si procede l'esecuzione, cioè l'importo del credito nel titolo esecutivo (sentenza, decreto, cambiale, assegno) che ha fondato la procedura esecutiva.
Se un terzo contesta il sequestro di un bene, come si calcola il valore?
Il valore si determina dal valore del bene stesso che il terzo afferma di possedere. Se contesto il sequestro di un'auto, il valore è il prezzo della macchina; se contesto il sequestro di un credito, il valore è l'ammontare del credito.
In una distribuzione, se più creditori contestano, qual è il valore della controversia?
Il valore è quello del maggiore dei crediti contestati. Se tre creditori litigano e uno vanta €100.000, uno €60.000 e uno €40.000, il valore per determinare la competenza è €100.000.
L'opposizione dell'esecutato ha sempre valore pari al credito intero?
Sì, secondo l'articolo 17. Anche se il debitore sostiene di aver pagato parte del credito, il valore della sua opposizione rimane quello del credito originario su cui si basa l'esecuzione.
Vale la stessa regola per opposizioni in un processo esecutivo immobiliare?
Sì. Che si tratti di espropriazione mobiliare o immobiliare, il valore delle opposizioni si determina secondo i criteri dell'articolo 17 (credito originario, valore beni controversi, crediti in distribuzione).
Fonti consultate: 1 fonte verificate