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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 17 c.p.c. – Cause relative all’esecuzione forzata

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il valore delle cause di opposizione all’esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede; quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell’articolo 619, dal valore dei beni controversi; quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione, dal valore del maggiore dei crediti contestati.

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In sintesi

  • Opposizioni all'esecuzione forzata: valore pari al credito per cui si procede
  • Opposizioni di terzi (art. 619): valore determinato dai beni controversi
  • Cause su distribuzioni: valore del maggiore dei crediti contestati
  • Metodo di calcolo valore per competenza giudice ed rito applicabile

Valore delle cause di opposizione all'esecuzione si determina dal credito per il quale si procede. Opposizioni di terzi: valore dei beni controversi.

Ratio

L'articolo 17 c.p.c. disciplina il valore delle cause che sorgono nell'ambito dell'esecuzione forzata, differenziando a seconda della natura della controversia. La ratio è fornire criteri di valutazione che rispecchiano l'oggetto reale della controversia: nel caso di opposizione dell'esecutato, il valore è quello del credito originario; nel caso di terzo che contesta la procedura, il valore è quello dei beni in contestazione; nel caso di distribuzioni, il valore è quello dei singoli crediti contestati. Ciò consente una corretta determinazione della competenza territoriale del giudice della competenza.

Analisi

Il comma unico dell'articolo contiene tre ipotesi. Prima: il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata (es. opposizione del debitore all'esecuzione) si determina dal credito per il quale si procede, cioè il credito originario che ha fondato il titolo esecutivo. Seconda: il valore delle opposizioni proposte da terzi in base all'articolo 619 c.p.c. (terzo che vanta diritto su bene sottoposto a espropriazione) si determina dal valore dei beni controversi, cioè dei beni su cui il terzo afferma di avere un diritto. Terza: il valore delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione del ricavato si determina dal valore del maggiore dei crediti contestati, cioè il credito di importo più elevato tra quelli in discussione.

Quando si applica

Si applica ogni volta che sorge una controversia nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata. Tizio ha sentenza di condanna per €50.000 contro Caio e incarica ufficiale giudiziario di eseguirla. Caio si oppone affermando che il credito è stato già estinto. Il valore dell'opposizione di Caio è €50.000. Se un terzo Sempronio afferma che un bene pignorato (un'auto del valore di €20.000) è suo, il valore della controversia di Sempronio è €20.000.

Connessioni

Fortemente collegata agli artt. 474 ss. c.p.c. (esecuzione forzata), 615-620 c.p.c. (opposizioni all'esecuzione), 649 ss. c.p.c. (distribuzione). Correlata anche all'art. 7 c.p.c. (competenza per valore) e al più ampio sistema di determinazione della competenza territoriale. Riferimenti sostanziali: artt. 2910 ss. c.c. (prescrizione del credito), 2740 ss. c.c. (tutela creditori).

Domande frequenti

Come si valuta un'opposizione del debitore all'esecuzione forzata?

Il valore è pari al credito per il quale si procede l'esecuzione, cioè l'importo del credito nel titolo esecutivo (sentenza, decreto, cambiale, assegno) che ha fondato la procedura esecutiva.

Se un terzo contesta il sequestro di un bene, come si calcola il valore?

Il valore si determina dal valore del bene stesso che il terzo afferma di possedere. Se contesto il sequestro di un'auto, il valore è il prezzo della macchina; se contesto il sequestro di un credito, il valore è l'ammontare del credito.

In una distribuzione, se più creditori contestano, qual è il valore della controversia?

Il valore è quello del maggiore dei crediti contestati. Se tre creditori litigano e uno vanta €100.000, uno €60.000 e uno €40.000, il valore per determinare la competenza è €100.000.

L'opposizione dell'esecutato ha sempre valore pari al credito intero?

Sì, secondo l'articolo 17. Anche se il debitore sostiene di aver pagato parte del credito, il valore della sua opposizione rimane quello del credito originario su cui si basa l'esecuzione.

Vale la stessa regola per opposizioni in un processo esecutivo immobiliare?

Sì. Che si tratti di espropriazione mobiliare o immobiliare, il valore delle opposizioni si determina secondo i criteri dell'articolo 17 (credito originario, valore beni controversi, crediti in distribuzione).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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