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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Foro generale = giudice del luogo di residenza o domicilio del convenuto
  • Se residenza e domicilio sono sconosciuti: giudice del luogo di dimora
  • Se il convenuto è all'estero o la dimora è ignota: giudice del luogo di residenza dell'attore (foro suppletivo)
  • «Salvo che la legge disponga altrimenti»: la regola cede ai fori speciali previsti dalla legge
  • Espressione del principio actor sequitur forum rei (l'attore segue il giudice del convenuto)

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 18 c.p.c. – Foro generale delle persone fisiche

Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora.

Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nel Regno o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l’attore.

Commento

Il foro generale delle persone fisiche è quello di residenza o domicilio del convenuto; in mancanza, il luogo di dimora; se nemmeno questo è noto o il convenuto è all'estero, il foro è quello di residenza dell'attore.

Ratio della norma

L'art. 18 c.p.c. consacra la regola romanistica actor sequitur forum rei: il convenuto va citato davanti al giudice del luogo a lui più prossimo (residenza o domicilio). La ratio è la tutela del convenuto, parte non scelta del processo: chi è chiamato in giudizio ha diritto di difendersi nel proprio ambito territoriale, senza dover affrontare disagi sproporzionati. La regola realizza inoltre un'equa distribuzione del carico processuale tra gli uffici giudiziari e ancora la giurisdizione a un criterio oggettivo verificabile.

Analisi del testo

L'art. 18 si articola in tre criteri concentrici. Criterio principale: il giudice del luogo di residenza o domicilio del convenuto. Residenza e domicilio sono nozioni del diritto sostanziale (artt. 43-47 c.c.): la residenza è il luogo di dimora abituale; il domicilio è il luogo dove si stabilisce la sede principale dei propri affari e interessi. Quando i due luoghi divergono (per esempio residente a Milano ma con domicilio a Roma per esigenze professionali), l'attore può scegliere indifferentemente uno dei due fori: si tratta di criteri concorrenti, non subordinati. Criterio sussidiario: se residenza e domicilio sono sconosciuti, vale il luogo di dimora, che è il luogo dove il convenuto si trova in via di mero fatto. Criterio suppletivo: se il convenuto non ha residenza, domicilio né dimora in Italia, oppure la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo di residenza dell'attore. Quest'ultima regola è eccezionale e mira a non lasciare l'attore privo di tutela giurisdizionale.

Quando si applica

L'art. 18 è la regola generale, ma cede in presenza di fori speciali previsti dalla legge. I principali sono: il foro del consumatore (art. 33, comma 2, lett. u, codice del consumo: residenza o domicilio del consumatore, quando il convenuto è il consumatore); il foro della pubblica amministrazione (art. 25 c.p.c.); i fori obbligatori per cause di lavoro (art. 413 c.p.c.: luogo di esecuzione della prestazione); il foro della successione (art. 22 c.p.c.); il foro del consumatore in materia di telecomunicazioni e servizi (D.Lgs. 28/2010); il foro per la ripetizione dell'indebito e per le obbligazioni nascenti da fatto illecito (artt. 20 e 25 c.p.c.). I fori speciali, quando previsti come esclusivi o inderogabili, prevalgono sull'art. 18; quando alternativi, l'attore può scegliere.

Connessioni con altre norme

L'art. 18 si combina con gli artt. 43-47 c.c. (definizione di residenza, domicilio, dimora), con l'art. 19 c.p.c. (foro delle persone giuridiche), con gli artt. 20-30 c.p.c. (fori speciali alternativi: contratti, obbligazioni, immobili), con l'art. 28 c.p.c. (limiti alla deroga convenzionale del foro). Per il foro del consumatore rilevano l'art. 33 codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) e la giurisprudenza costante che lo considera inderogabile. La verifica della competenza territoriale è soggetta alle preclusioni dell'art. 38 c.p.c.: il convenuto deve sollevare l'eccezione nella comparsa di costituzione, a pena di decadenza.

Casi pratici

Caso 1: divergenza tra residenza e domicilio

Tizio è residente a Bologna ma ha eletto domicilio a Milano per esigenze professionali (è amministratore delegato di una società con sede milanese, e ha ufficio personale e centro principale di affari in città). Caio vuole citarlo per un debito personale. Può scegliere indifferentemente: (a) Tribunale di Bologna come foro della residenza, oppure (b) Tribunale di Milano come foro del domicilio. Si tratta di fori alternativi e non subordinati: l'art. 18 c.p.c. consente la scelta dell'attore tra residenza e domicilio quando questi divergono.

Caso 2: convenuto trasferitosi all'estero

Sempronio si è trasferito stabilmente in Spagna, dove ha residenza e dimora attuali. Tizio, residente a Roma, vuole agire contro Sempronio per il pagamento di un credito derivante da un contratto stipulato in Italia. Applicando l'art. 18, comma 2 c.p.c., poiché Sempronio non ha residenza, domicilio né dimora in Italia, il giudice competente è quello del luogo di residenza dell'attore: Tribunale di Roma. Restano impregiudicate le questioni di giurisdizione internazionale, che vanno verificate ai sensi del Regolamento UE 1215/2012 (Bruxelles I-bis) e degli accordi internazionali applicabili.

Domande frequenti

Cos'è il foro generale delle persone fisiche?

È il giudice davanti al quale, in via generale, deve essere citato il convenuto persona fisica: il giudice del luogo di residenza o domicilio del convenuto, o, in mancanza, il luogo di dimora. La regola attua il principio actor sequitur forum rei ed è espressione di tutela della parte chiamata in giudizio.

Se il convenuto ha residenza in un luogo e domicilio in un altro, quale foro vale?

Sono fori alternativi: l'attore può scegliere indifferentemente tra il giudice della residenza e quello del domicilio. La distinzione richiama l'art. 43 c.c.: la residenza è il luogo di dimora abituale; il domicilio è il luogo dove la persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi. Spesso coincidono, ma quando divergono, l'attore conserva la scelta.

Cosa succede se il convenuto vive all'estero?

Se il convenuto non ha residenza, domicilio né dimora in Italia, è competente il giudice del luogo di residenza dell'attore (art. 18, comma 2 c.p.c.). Il foro suppletivo opera solo in mancanza di tutti i criteri principali. Resta da verificare la giurisdizione italiana sul piano internazionale (Regolamento UE 1215/2012, accordi bilaterali, criteri della L. 218/1995).

Il foro generale può essere derogato dalle parti?

Sì, in linea generale il foro generale è derogabile per accordo scritto delle parti (art. 28 c.p.c.). Ci sono però fori inderogabili, come il foro del consumatore (residenza o domicilio del consumatore), che prevale anche su clausole contrattuali contrarie. La deroga deve essere espressa e specifica; clausole contenute in moduli prestampati possono essere ritenute vessatorie e quindi prive di effetto se non specificamente approvate per iscritto.

Come si fa valere l'incompetenza territoriale del giudice adito?

Mediante eccezione del convenuto, da proporre nella comparsa di costituzione e risposta a pena di decadenza (art. 38, comma 1 c.p.c.). L'eccezione deve indicare il giudice ritenuto competente e le ragioni. In mancanza di tempestiva eccezione, l'incompetenza territoriale si sana e il giudice originariamente adito conserva la competenza, salvo i casi di competenza territoriale inderogabile.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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