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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 33 Cod. Consumo definisce vessatorie le clausole che determinano un significativo squilibrio dei diritti tra consumatore e professionista.
  • Il secondo comma elenca una lista grigia di clausole presunte vessatorie fino a prova contraria.
  • Sono presunte vessatorie clausole su limitazione di responsabilità, recesso unilaterale, modifiche unilaterali, foro esclusivo del professionista.
  • Per i servizi finanziari sono previste deroghe specifiche a tutela della funzionalità del rapporto.
  • La sanzione è la nullità di protezione della singola clausola, conservandosi il contratto nel resto ex art. 36 Cod. Consumo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 33 Cod. Consumo – Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

*2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:

**a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o dando alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;

**b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

**c) escludere o limitare l’opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest’ultimo;

**d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;

**e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest’ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;

**f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo;

**g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;

**h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;

**i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;

**l) prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;

**m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;

**n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;

**o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale e’ eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;

**p) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d’interpretare una clausola qualsiasi del contratto;

**q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l’adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;

**r) limitare o escludere l’opponibilità dell’eccezione d’inadempimento da parte del consumatore;

**s) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest’ultimo;

**t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, limitazioni all’adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;

**u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;

**v) prevedere l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un’obbligazione immediatamente efficace del consumatore. È fatto salvo il disposto dell’articolo 1355 del codice civile.

*3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga alle lettere h) e m) del comma 2:

**a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;

**b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.

*4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, sempreché’ vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n) e o) del comma 2, il tasso di interesse o l’importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.

*5. Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonché la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.

*6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazione siano espressamente descritte.

Commento

L'art. 33 Cod. Consumo individua le clausole vessatorie nei contratti tra professionista e consumatore, fissando una clausola generale e una lista grigia di presunzioni.

Ratio

La norma attua la Direttiva 93/13/CEE e protegge il consumatore dallo squilibrio di forza contrattuale che caratterizza i rapporti con il professionista, specialmente in presenza di contratti predisposti unilateralmente o di moduli e formulari. La ratio è duplice: definire criteri per individuare le clausole abusive e responsabilizzare il professionista, che deve evitarne l'inserimento o dimostrarne la non vessatorietà. La protezione è considerata di ordine pubblico economico e opera attraverso la nullità relativa, rilevabile anche d'ufficio dal giudice nazionale, secondo quanto chiarito dalla Corte di Giustizia UE in numerose pronunce.

Analisi

Il primo comma contiene la clausola generale: sono vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Il riferimento alla buona fede deve intendersi in senso oggettivo, come correttezza contrattuale, e non come mero stato soggettivo del professionista. Lo squilibrio deve essere significativo: non basta una semplice asimmetria, occorre un'alterazione sostanziale del programma negoziale. Il secondo comma elenca le clausole presunte vessatorie fino a prova contraria (la cosiddetta lista grigia): si va dalla limitazione di responsabilità del professionista in caso di morte o danno al consumatore (lett. a), alle clausole di recesso unilaterale (lett. g, h), alle modifiche unilaterali del contratto (lett. m), al foro esclusivo del professionista (lett. u). La prova contraria deve essere fornita dal professionista. Il terzo, quarto, quinto e sesto comma prevedono deroghe per i contratti aventi ad oggetto servizi finanziari a tempo indeterminato, motivate dall'esigenza di flessibilità del rapporto e dall'andamento dei mercati finanziari.

Quando si applica

L'art. 33 si applica a tutti i contratti tra professionista e consumatore, indipendentemente dalla forma o dall'oggetto, purché ricorrano le qualità soggettive delle parti (consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale; professionista: chi agisce nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale). Sono esclusi i contratti business-to-business, salvo specifiche estensioni normative. La norma opera in modo automatico: il giudice può rilevare d'ufficio la vessatorietà di una clausola, anche in fase di esecuzione del contratto, e dichiararla inefficace ai sensi dell'art. 36 Cod. Consumo. L'art. 34 prevede inoltre criteri di valutazione complessiva, tenuto conto della natura del bene o servizio, delle altre clausole e delle circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto.

Confronto sistemico

L'art. 33 si coordina con l'art. 34 Cod. Consumo (criteri di valutazione), l'art. 35 (interpretazione contro lo stipulante in caso di dubbio), l'art. 36 (nullità di protezione), l'art. 37 (azione inibitoria delle associazioni dei consumatori). Si raccorda con la Direttiva 93/13/CEE e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, che ha più volte ribadito il potere/dovere del giudice nazionale di rilevare d'ufficio la vessatorietà. Sul piano del diritto interno, opera in parallelo all'art. 1341 c.c. sulle clausole onerose nei contratti per adesione, che resta applicabile nei contratti tra imprese o tra privati non consumatori.

Profili problematici

Le questioni più dibattute riguardano l'estensione della nozione di consumatore (persona fisica, esclusi gli enti non profit secondo orientamento prevalente), la valutazione del significativo squilibrio in concreto (la Cassazione richiede un'analisi complessiva del programma negoziale), l'efficacia della trattativa individuale come prova contraria (lett. art. 34), il rapporto tra disciplina consumeristica e norme settoriali specifiche (es. servizi finanziari, telecomunicazioni). La giurisprudenza ha sviluppato un'ampia casistica su clausole di foro, di limitazione di responsabilità, di modifica unilaterale del contratto, dichiarandone l'inefficacia anche in via incidentale. L'azione inibitoria ex art. 37 consente alle associazioni dei consumatori di ottenere la cessazione dell'uso di clausole vessatorie.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi e linee guida

Gazzetta Ufficiale · Codice del Consumo

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Casi pratici

Caso 1: Tizio e il foro esclusivo del professionista

Tizio, consumatore residente a Bari, sottoscrive un contratto online con una società di Milano contenente clausola di foro esclusivo a Milano. La clausola è vessatoria ex lett. u) del secondo comma ed è dichiarata inefficace: la competenza è del foro del consumatore, riconosciuto come tutela inderogabile della parte debole.

Caso 2: Caia e la modifica unilaterale del contratto

Caia ha un abbonamento telefonico con clausola che consente al gestore modifiche unilaterali senza preavviso. La clausola è presunta vessatoria ex lett. m) e dichiarata inefficace, con diritto di Caia di ottenere il ripristino delle condizioni originarie e l'eventuale rimborso delle somme corrisposte in eccesso.

Caso 3: Sempronio e la clausola limitativa di responsabilità

Sempronio acquista un servizio di trasporto con clausola che limita la responsabilità del professionista in caso di danni personali. La clausola è nulla ex lett. a) del secondo comma per limitazione della responsabilità in caso di morte o danno alla persona, e Sempronio può ottenere il pieno risarcimento dei danni subiti.

Domande frequenti

Quando una clausola è vessatoria ai sensi dell'art. 33 Cod. Consumo?

Una clausola è vessatoria quando, malgrado la buona fede, determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. La valutazione è complessiva: si tiene conto della natura del bene o servizio, delle altre clausole del contratto e delle circostanze esistenti al momento della conclusione del rapporto.

Cosa è la lista grigia del secondo comma?

È un elenco di clausole presunte vessatorie fino a prova contraria: il professionista deve dimostrare che la clausola non determina squilibrio. Tra le ipotesi figurano le clausole di limitazione della responsabilità, di recesso unilaterale, di modifica unilaterale del contratto, di foro esclusivo del professionista. La presunzione opera in favore del consumatore e ne rafforza la tutela contrattuale.

Cosa succede alla clausola vessatoria?

La clausola vessatoria è colpita da nullità di protezione ex art. 36 Cod. Consumo: è inefficace, mentre il contratto resta valido nel resto. La nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice e opera nel solo interesse del consumatore. La Corte di Giustizia UE ha più volte ribadito il dovere del giudice nazionale di accertare la vessatorietà delle clausole.

Esistono deroghe per i servizi finanziari?

Sì. I commi 3, 4 e 5 prevedono deroghe per i contratti di servizi finanziari a tempo indeterminato: il professionista può recedere senza preavviso per giustificato motivo, può modificare le condizioni del contratto con preavviso e diritto di recesso del consumatore, e può modificare tasso o oneri senza preavviso per i servizi finanziari ordinari. Sono giustificate dalla natura del mercato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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