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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 37 Cod. Consumo – Azione inibitoria

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui all’articolo 137, le associazioni rappresentative dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l’associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano l’utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l’uso delle condizioni di cui sia accertata l’abusività ai sensi del presente capo.

*2. L’inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

*3. Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.

*4. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle azioni inibitorie esercitate dalle associazioni dei consumatori di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell’articolo 140.

In sintesi

  • Legittimazione ad agire per associazioni consumatori, professionisti e camere di commercio
  • Possibilità di inibitoria per vietare clausole abusive accertate
  • Inibitoria possibile in via cautelare se sussistono giustificati motivi di urgenza
  • Possibilità di pubblicazione del provvedimento su giornali a diffusione nazionale
  • Rimando alla disciplina generale delle azioni collettive (art. 140)

Le associazioni rappresentative di consumatori e professionisti possono intentare azione inibitoria per vietare l'uso sistematico di clausole abusive.

Ratio

L'articolo 37 del Codice del Consumo riconosce che la tutela del singolo consumatore è insufficiente. Un solo consumatore potrebbe non ricorrere in giudizio per paura, costo, complessità. Le associazioni di consumatori agiscono nell'interesse collettivo: accertano una clausola abusiva e chiedono al giudice di inibire il professionista da usarla.

La norma è strumento di enforcement pubblico: non protegge solo chi agisce, ma tutti i consumatori futuri che non vedranno più quella clausola nei contratti.

Analisi

Il comma 1 conferisce legittimazione attiva (diritto di agire) a: associazioni rappresentative dei consumatori (es. CODACONS, Unione Nazionale Consumatori); associazioni rappresentative dei professionisti (es. confcommercio); camere di commercio. Non qualsiasi soggetto, ma solo organismi rappresentativi riconosciuti.

Il comma 2 permette inibitoria cautelare (ante iudicio, senza attendere il merito) se sussistono giustificati motivi di urgenza. Esempio: un'azienda sta proponendo a migliaia di consumatori una clausola manifestamente abusiva; l'associazione chiede inibitoria cautelare per bloccarla subito.

Il comma 3 attribuisce al giudice il potere di ordinare pubblicazione del provvedimento (es. su Il Corriere della Sera), per notorietà massima della decisione.

Il comma 4 rimanda all'art. 140 (azioni di classe) per procedura. Non è procedimento aggravato: l'azione inibitoria è semplice, il giudice dichiara la clausola abusiva e la inibisce.

Quando si applica

Si applica quando un professionista o un'associazione di professionisti utilizza, sistematicamente e ripetutamente, clausole abusive in contratti con consumatori. Non basta una clausola in un contratto; serve condotta reiterata.

Esempi: una banca propone a tutti i clienti una clausola che esclude responsabilità per errori di trasferimento; un'azienda aerea nega sempre rimborso per overbooked; un gestore telefonico appone clausole che permettono rinnovo automatico senza consenso.

Connessioni

L'art. 37 coordina con artt. 33-36 (identificazione clausole abusive), artt. 1-19 (informazioni), art. 140 (azioni collettive in genere).

Nel diritto processuale, l'azione inibitoria è azione di classe senza rappresentanza (no representative action come nel common law), ma azione collettiva pubblica. Rimanda agli artt. 669-bis CPC (procedimento cautelare). A livello UE, la Direttiva 98/27/CE (Injunctions Directive) impone agli Stati di permettere azioni inibitorie come questa.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra azione inibitoria (art. 37) e risarcimento danni (art. 36)?

Azione inibitoria (art. 37): vietare l'uso di una clausola a livello collettivo, senza risarcimento. Risarcimento danni (art. 36 + 140): un consumatore danneggiato da una clausola abusiva chiede soldi indietro. Sono indipendenti: una può accadere senza l'altra.

Posso io, come consumatore singolo, fare azione inibitoria?

Formalmente no, l'art. 37 comma 1 riconosce legittimazione solo alle associazioni di consumatori, associazioni di professionisti e camere di commercio. Ma puoi rivolgerti a un'associazione e chiedergli di intraprendere l'azione per te.

Quanto tempo ci vuole per ottenere un'inibitoria?

Dipende. Se il giudice ritiene sussistere urgenza (art. 37 comma 2), può concedere inibitoria cautelare in pochi giorni/settimane, bloccando subito la pratica. Se no, occorre il procedimento ordinario (mesi/anni). L'inibitoria cautelare è tipica per clausole abusive massicce.

Se il giudice pubblica il provvedimento (art. 37 comma 3), a che serve?

Serve a notificare al pubblico e ai consumatori che quella clausola è illegale. Se vedi la sentenza pubblicata, puoi usarla per contrastare l'azienda, anche se non sei parte della causa. È effetto erga omnes: vincolante per tutti, non solo per chi ha agito.

Cosa succede se l'azienda continua a usare la clausola dopo inibitoria?

Violazione di sentenza. L'azienda rischia: 1) sanzione pecuniaria per inosservanza; 2) risarcimento dei danni ai consumatori che hanno subìto la clausola dopo l'inibitoria (non potevano sapere che era stata proibita); 3) responsabilità penale se il giudice ritiene contumacia grave.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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