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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 35 Cod. Consumo – Forma e interpretazione

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.

*2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore.

*3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di cui all’articolo 37.

In sintesi

  • Obbligo di chiarezza e comprensibilità per clausole scritte
  • Principio di interpretazione contra proferentem a favore del consumatore
  • Protezione dal linguaggio tecnico-legale inaccessibile
  • Non applicabile nei casi di cui all'art. 37 (azione inibitoria)

Le clausole scritte devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile; in caso di dubbio prevale interpretazione favorevole al consumatore.

Ratio

L'articolo 35 del Codice del Consumo riconosce che il consumatore è la parte debole nel rapporto contrattuale. Due principi salvaguardano il consumatore: primo, il professionista non può celare informazioni critiche dietro linguaggio oscuro; secondo, se il significato di una clausola rimane ambiguo, si interpreta a favore del consumatore (principio contra proferentem).

La norma realizza il principio fondamentale del CDC: la trasparenza dell'informazione e l'equilibrio negoziale mediante interpretazione protettiva.

Analisi

Il comma 1 impone al professionista di redigere clausole "in modo chiaro e comprensibile" se proposte per iscritto. Ciò non significa linguaggio semplice al livello di bambino, ma sì accessibile a un consumatore medio: niente acronimi non spiegati, niente riferimenti normativi senza remissione, niente burocratichese puro.

Il comma 2 sancisce la regola interpretativa: in dubbio, vince l'interpretazione favorevole al consumatore. Non è discrezione del giudice: è obbligo legale. Se una clausola permette due letture, quella che protegge il consumatore prevale.

Il comma 3 esclude l'applicazione al caso di cui all'art. 37 (azioni inibitorie), perché lì il giudice valuta la clausola in astratto per l'interesse generale, non per proteggere quel consumatore specifico.

Quando si applica

Si applica a qualsiasi contratto per iscritto tra professionista e consumatore: vendita online, polizze assicurative, contratti di servizio, leasing, mutui. Esclude contratti verbali (dove non c'è "per iscritto") e contratti negoziati individualmente clausola per clausola.

Esempi di violazione: clausola che dice "applicabili norme internazionali per la lite" senza specificare quali; clausola con link esterno non fornito; termini tecnici non spiegati (es. "CMS" per cliente non IT).

Connessioni

L'art. 35 coordina con artt. 33-34 (vessatorietà), artt. 1-19 (informazioni precontrattuali), e artt. 50-61 (contratti a distanza che prevedono ulteriori doveri informativi).

Nel diritto civile, il principio contra proferentem esiste da sempre (art. 1369 CC), ma il CDC lo rafforza esplicitamente. A livello sovranazionale, la Direttiva 93/13/CEE e la Consumer Rights Directive 2011/83/UE impongono trasparenza e interpretazione protettiva.

Domande frequenti

Come faccio a sapere se una clausola è stata redatta in modo 'chiaro e comprensibile'?

Se un consumatore medio, leggendo la clausola, non capisce cosa comporta per lui e cosa comporta per l'azienda, allora è violazione dell'art. 35 comma 1. Non serve competenza legale: devi poter capire l'obbligo. Se trovi parole incomprensibili, fai presente all'azienda; se non cambia, puoi ricorrere al giudice.

L'art. 35 mi tutela anche nei contratti verbali?

No. L'art. 35 comma 1 parla esplicitamente di clausole proposte "per iscritto". Per i contratti verbali, rimangono applicabili il principio di buona fede (art. 1375 CC) e la possibilità di impugnare la clausola se vessatoria per l'assenza di informazione.

Se un'azienda usa un termina tecnico (es. 'IBAN') senza spiegarlo, viola l'art. 35?

Dipende dal contesto. IBAN è acronimo comune nel settore bancario, conosciuto dal consumatore medio moderno. Ma se il termine è specialistico (es. 'saggio lordo annuale' in un contratto assicurativo) e non viene spiegato, è violazione dell'art. 35 comma 1.

Se il giudice applica l'art. 35 comma 2 a mio favore, che succede alla clausola?

La clausola rimane scritta, ma è interpretata secondo il significato favorevole a te. Se è ambigua, prevale la tua interpretazione. Se è manifestamente abusiva, può essere dichiarata nulla (art. 36). L'effetto è retroattivo: il contratto si applica come se la clausola fosse sempre stata intesa a tuo favore.

Posso farmi aiutare da un avvocato a verificare se le clausole sono 'chiare'?

Sì, è consigliato. Un avvocato può valutare se le clausole violano l'art. 35 e, in caso, avanzare una rivendicazione al giudice o all'azienda. Molti sportelli di consulenza ai consumatori offrono servizi gratuiti o a basso costo per questo tipo di verifica.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.