Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 35 Cod. Consumo – Forma e interpretazione

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.

*2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore.

*3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di cui all’articolo 37.

In sintesi

  • Obbligo di chiarezza e comprensibilità per clausole scritte
  • Principio di interpretazione contra proferentem a favore del consumatore
  • Protezione dal linguaggio tecnico-legale inaccessibile
  • Non applicabile nei casi di cui all'art. 37 (azione inibitoria)
Indice dei contenuti

Le clausole scritte devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile; in caso di dubbio prevale interpretazione favorevole al consumatore.

Ratio

L'articolo 35 del Codice del Consumo riconosce che il consumatore è la parte debole nel rapporto contrattuale. Due principi salvaguardano il consumatore: primo, il professionista non può celare informazioni critiche dietro linguaggio oscuro; secondo, se il significato di una clausola rimane ambiguo, si interpreta a favore del consumatore (principio contra proferentem).

La norma realizza il principio fondamentale del CDC: la trasparenza dell'informazione e l'equilibrio negoziale mediante interpretazione protettiva.

Analisi

Il comma 1 impone al professionista di redigere clausole "in modo chiaro e comprensibile" se proposte per iscritto. Ciò non significa linguaggio semplice al livello di bambino, ma sì accessibile a un consumatore medio: niente acronimi non spiegati, niente riferimenti normativi senza remissione, niente burocratichese puro.

Il comma 2 sancisce la regola interpretativa: in dubbio, vince l'interpretazione favorevole al consumatore. Non è discrezione del giudice: è obbligo legale. Se una clausola permette due letture, quella che protegge il consumatore prevale.

Il comma 3 esclude l'applicazione al caso di cui all'art. 37 (azioni inibitorie), perché lì il giudice valuta la clausola in astratto per l'interesse generale, non per proteggere quel consumatore specifico.

Quando si applica

Si applica a qualsiasi contratto per iscritto tra professionista e consumatore: vendita online, polizze assicurative, contratti di servizio, leasing, mutui. Esclude contratti verbali (dove non c'è "per iscritto") e contratti negoziati individualmente clausola per clausola.

Esempi di violazione: clausola che dice "applicabili norme internazionali per la lite" senza specificare quali; clausola con link esterno non fornito; termini tecnici non spiegati (es. "CMS" per cliente non IT).

Connessioni

L'art. 35 coordina con artt. 33-34 (vessatorietà), artt. 1-19 (informazioni precontrattuali), e artt. 50-61 (contratti a distanza che prevedono ulteriori doveri informativi).

Nel diritto civile, il principio contra proferentem esiste da sempre (art. 1369 CC), ma il CDC lo rafforza esplicitamente. A livello sovranazionale, la Direttiva 93/13/CEE e la Consumer Rights Directive 2011/83/UE impongono trasparenza e interpretazione protettiva.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Tizio sottoscrive online un abbonamento a un servizio streaming

Nel contratto c'è una clausola: "il servizio è soggetto a interruzioni per maintenance senza preavviso; non è responsabilità di [Azienda]" senza specificare quanto dura una interruzione media o quante volte può succedere. La clausola è vaga. Se Tizio viene addebitato per 3 mesi con servizio non disponibile il 50% dei giorni, può invocare l'art. 35 comma 2: l'interpretazione favorevole lo protegge, il servizio rimane "acceso" a titolo gratuito per le ore perse.

Caso 2: Caio sottoscrive una polizza assicurativa auto

Nel contratto legge: "sono esclusi dalla copertura sinistri derivanti da caso fortuito". Non sa cosa significhi "caso fortuito" legalmente. Se poi viene negato il rimborso per un evento che lui ritiene un'assicurazione dovrebbe coprire, può chiedere al giudice di interpretare "caso fortuito" secondo il significato più favorevole al consumatore, non secondo la definizione tecnico-legale che avvantaggia l'assicuratore.

Domande frequenti

Come faccio a sapere se una clausola è stata redatta in modo 'chiaro e comprensibile'?

Se un consumatore medio, leggendo la clausola, non capisce cosa comporta per lui e cosa comporta per l'azienda, allora è violazione dell'art. 35 comma 1. Non serve competenza legale: devi poter capire l'obbligo. Se trovi parole incomprensibili, fai presente all'azienda; se non cambia, puoi ricorrere al giudice.

L'art. 35 mi tutela anche nei contratti verbali?

No. L'art. 35 comma 1 parla esplicitamente di clausole proposte "per iscritto". Per i contratti verbali, rimangono applicabili il principio di buona fede (art. 1375 CC) e la possibilità di impugnare la clausola se vessatoria per l'assenza di informazione.

Se un'azienda usa un termina tecnico (es. 'IBAN') senza spiegarlo, viola l'art. 35?

Dipende dal contesto. IBAN è acronimo comune nel settore bancario, conosciuto dal consumatore medio moderno. Ma se il termine è specialistico (es. 'saggio lordo annuale' in un contratto assicurativo) e non viene spiegato, è violazione dell'art. 35 comma 1.

Se il giudice applica l'art. 35 comma 2 a mio favore, che succede alla clausola?

La clausola rimane scritta, ma è interpretata secondo il significato favorevole a te. Se è ambigua, prevale la tua interpretazione. Se è manifestamente abusiva, può essere dichiarata nulla (art. 36). L'effetto è retroattivo: il contratto si applica come se la clausola fosse sempre stata intesa a tuo favore.

Posso farmi aiutare da un avvocato a verificare se le clausole sono 'chiare'?

Sì, è consigliato. Un avvocato può valutare se le clausole violano l'art. 35 e, in caso, avanzare una rivendicazione al giudice o all'azienda. Molti sportelli di consulenza ai consumatori offrono servizi gratuiti o a basso costo per questo tipo di verifica.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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