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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 137 Cod. Consumo – Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito l’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

*2. L’iscrizione nell’elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, dei seguenti requisiti:

**a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

**b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l’indicazione delle quote versate direttamente all’associazione per gli scopi statutari;

**c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell’associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

**d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

**e) svolgimento di un’attività continuativa nei tre anni precedenti;

**f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all’attività dell’associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l’associazione.

*3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

*4. Il Ministero delle attività produttive provvede annualmente all’aggiornamento dell’elenco.

*5. All’elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell’associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

*6. Il Ministero delle attività produttive comunica alla Commissione europea l’elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all’articolo 139, comma 2, nonché i relativi aggiornamenti al fine dell’iscrizione nell’elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Elenco ministeriale associazioni consumatori rappresentative a livello nazionale
  • Requisiti rigorosi: tre anni costituzione, statuto democratico, assenza lucro, iscritti minimo
  • Verifica bilancio, attività continuativa, assenza condanne rappresentanti legali
  • Divieto assoluto attività commerciale o collegamento con imprese produttrici e distributive
  • Aggiornamento annuale; esenzioni parziali per minoranze linguistiche

L'elenco associazioni rappresentative a livello nazionale istituito presso il Ministero richiede tre anni di attività, base democratica, numero minimo iscritti.

Ratio

L'art. 137 disciplina il sistema di identificazione delle associazioni consumatori legittimate. Garantisce che solo organizzazioni genuine, indipendenti e con base sociale reale possano esercitare funzioni di tutela.

Analisi

Requisiti stringenti: costituzione legale da almeno tre anni, statuto democratico, no lucro, elenco iscritti aggiornato, numero minimo 0,5 per mille popolazione nazionale in almeno cinque regioni.

Quando si applica

Quando un'associazione intende iscriversi all'elenco ministeriale o durante aggiornamento annuale. Strumento di controllo per verificare requisiti organizzativi genuine.

Connessioni

Correlati: art. 136, 138, 139. Art. 2 tutela interessi collettivi, artt. 140-141 procedure giudiziali. Raccomandazioni UE rappresentatività organismi consumatori.

Domande frequenti

Qual è il numero minimo iscritti richiesto?

0,5 per mille popolazione nazionale italiana, circa 300000 abitanti al 2026, con distribuzione in almeno 5 regioni. Esenzione per minoranze linguistiche: 0,5 per mille popolazione regionale.

Un'associazione può fare pubblicità a prodotti aziendali?

No, assolutamente vietato. Art. 137 comma 3 preclude ogni attività promozione commerciale e collegamento interessi con imprese produzione distribuzione.

Quanto tempo serve per fondare e iscrivere?

Minimo tre anni dalla costituzione. Inoltre documenta tre anni attività continuativa e bilanci annuali regolari. Percorso richiede generalmente 3-4 anni.

Se rappresentante legale ha condanna?

Se ha condanna passata in giudicato in relazione attività associazione, non può iscriversi. Se rinuncia il rappresentante, associazione potrebbe riscrivere domanda con nuovo presidente.

Chi aggiorna l'elenco e frequenza?

Ministero attività produttive provvede aggiornamento annuale. Inoltre trasmette dato alla Commissione europea per rete comunitaria organismi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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