Art. 133 Cod. Consumo – Garanzia convenzionale
In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)
*1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.
*2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
**a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
**b) in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
*3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
*4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
*5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione.
In sintesi
La garanzia convenzionale vincolante secondo le modalità indicate nella dichiarazione. Deve indicare chiaramente i diritti del consumatore, l'oggetto, la durata, l'estensione territoriale e il responsabile della garanzia.
Ratio
L'articolo 133 disciplina la garanzia convenzionale, cioè l'impegno ulteriore e facoltativo del venditore o produttore oltre le garanzie legali (conformità, sicurezza). La sua funzione è duplice: (1) assicurare che il consumatore sappia cosa gli viene garantito in più; (2) impedire che la garanzia sia uno strumento di confusione e inganno commerciale. La moltiplicazione di garanzie diverse e poco chiare è comune pratica commerciale predatoria. La norma mira a trasparenza totale.
L'imperatività della forma scritta e della lingua italiana riflette il rango costituzionale della tutela del consumatore e della lingua italiana come lingua della comunità civile italiana.
Analisi
Il comma 1 stabilisce che la garanzia convenzionale vincola «chi la offre» (venditore o produttore) secondo «le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità». Non vincolano impegni generici o vaghi; solo quelli esplicitati nel documento di garanzia o nella pubblicità contemporanea.
Il comma 2 elenca i requisiti minimi che deve contenere: (a) specificazione che il consumatore ha diritti sulla conformità (art. 129-131 CDC) e che la garanzia li lascia «impregiudicati» (cioè non li limita); (b) in modo chiaro e comprensibile, l'oggetto della garanzia, gli elementi essenziali per farla valere, durata, estensione territoriale, nome/ditta e domicilio di chi la offre. Questi elementi sono obbligatori: la loro assenza non rende nulla la garanzia, ma la rende problematica.
Il comma 3 richiede che su richiesta del consumatore, la garanzia sia disponibile per iscritto o su supporto duraturo accessibile (email, PDF, carta). Non accettabili garantie orali o «promesse» vaghe.
Il comma 4 impone lingua italiana con caratteri non meno evidenti di altre lingue. Se il contratto è in inglese e italiano, il testo italiano della garanzia deve avere lo stesso rilievo visivo.
Il comma 5 è una salvaguardia: anche se la garanzia non rispetta i requisiti di forma (commi 2-4), rimane comunque valida. Il consumatore può continuare a farla valere e esigere l'applicazione secondo i termini dichiarati, anche se il documento è carente o poco chiaro.
Quando si applica
Si applica ogni volta che venditore o produttore offrono una garanzia supplementare (es. garanzia estesa di 3 anni, protezione da urti, copertura danni accidentali). La garanzia può essere gratuita (fornita come servizio aggiuntivo) o a titolo oneroso (es. costo di estensione della garanzia al momento dell'acquisto).
Non si applica alle garanzie legali (conformità, sicurezza) disciplinate dagli artt. 129-131, che sono imperative e non necessitano di forma particolare.
Connessioni
Collegata agli artt. 128-135 sul regime delle garanzie, soprattutto art. 134 (imperatività) che vieta di escludere o limitare le garanzie legali mediante la garanzia convenzionale. Rinvia al codice civile per i principi sulla trasparenza nei contratti con consumatori (art. 1469-bis cc) e sulla interpretazione contra proferentem delle clausole oscure (art. 1370 cc).
La norma riflette i principi di trasparenza della direttiva UE 1999/44/CE e della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra garanzia legale e garanzia convenzionale?
Garanzia legale: obbligo automatico sulla conformità (art. 129-131), non richiedere firma né forma. Garanzia convenzionale: impegno facoltativo e ulteriore offerto dal venditore/produttore, deve essere in forma scritta e chiara.
La garanzia convenzionale deve essere gratuita?
Sì, secondo l'art. 128, comma 2 (lett. c): è «senza costi supplementari» al consumatore. Se il venditore vende una garanzia estesa a pagamento, quella è una garanzia a titolo oneroso (un prodotto separato), non una garanzia convenzionale ulteriore.
Quali informazioni deve contenere obbligatoriamente la garanzia?
Secondo il comma 2: oggetto della garanzia, durata, estensione territoriale, nome e domicilio di chi la offre, descrizione dei diritti legali del consumatore (che rimangono impregiudicati), e gli elementi essenziali per farla valere.
Posso pretendere la garanzia per iscritto se l'ho ricevuta solo oralmente?
Sì: il comma 3 consente di richiederla per iscritto o su supporto duraturo. Se il venditore l'ha offerta oralmente, puoi chiedere che la metta per iscritto (email, carta) prima di completare il contratto.
Se la garanzia è incompleta o poco chiara, rimane valida?
Sì: il comma 5 dice che la garanzia rimane comunque valida, anche se non rispetta i requisiti formali dei commi 2-4. Puoi continuare a farla valere.