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Testo dell'articoloVigente
Art. 133 Cod. Consumo – Garanzia convenzionale
In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)
*1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.
*2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
**a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
**b) in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
*3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
*4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
*5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione.
In sintesi
Indice dei contenuti
La garanzia convenzionale vincolante secondo le modalità indicate nella dichiarazione. Deve indicare chiaramente i diritti del consumatore, l'oggetto, la durata, l'estensione territoriale e il responsabile della garanzia.
Ratio
L'articolo 133 disciplina la garanzia convenzionale, cioè l'impegno ulteriore e facoltativo del venditore o produttore oltre le garanzie legali (conformità, sicurezza). La sua funzione è duplice: (1) assicurare che il consumatore sappia cosa gli viene garantito in più; (2) impedire che la garanzia sia uno strumento di confusione e inganno commerciale. La moltiplicazione di garanzie diverse e poco chiare è comune pratica commerciale predatoria. La norma mira a trasparenza totale.
L'imperatività della forma scritta e della lingua italiana riflette il rango costituzionale della tutela del consumatore e della lingua italiana come lingua della comunità civile italiana.
Analisi
Il comma 1 stabilisce che la garanzia convenzionale vincola «chi la offre» (venditore o produttore) secondo «le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità». Non vincolano impegni generici o vaghi; solo quelli esplicitati nel documento di garanzia o nella pubblicità contemporanea.
Il comma 2 elenca i requisiti minimi che deve contenere: (a) specificazione che il consumatore ha diritti sulla conformità (art. 129-131 CDC) e che la garanzia li lascia «impregiudicati» (cioè non li limita); (b) in modo chiaro e comprensibile, l'oggetto della garanzia, gli elementi essenziali per farla valere, durata, estensione territoriale, nome/ditta e domicilio di chi la offre. Questi elementi sono obbligatori: la loro assenza non rende nulla la garanzia, ma la rende problematica.
Il comma 3 richiede che su richiesta del consumatore, la garanzia sia disponibile per iscritto o su supporto duraturo accessibile (email, PDF, carta). Non accettabili garantie orali o «promesse» vaghe.
Il comma 4 impone lingua italiana con caratteri non meno evidenti di altre lingue. Se il contratto è in inglese e italiano, il testo italiano della garanzia deve avere lo stesso rilievo visivo.
Il comma 5 è una salvaguardia: anche se la garanzia non rispetta i requisiti di forma (commi 2-4), rimane comunque valida. Il consumatore può continuare a farla valere e esigere l'applicazione secondo i termini dichiarati, anche se il documento è carente o poco chiaro.
Quando si applica
Si applica ogni volta che venditore o produttore offrono una garanzia supplementare (es. garanzia estesa di 3 anni, protezione da urti, copertura danni accidentali). La garanzia può essere gratuita (fornita come servizio aggiuntivo) o a titolo oneroso (es. costo di estensione della garanzia al momento dell'acquisto).
Non si applica alle garanzie legali (conformità, sicurezza) disciplinate dagli artt. 129-131, che sono imperative e non necessitano di forma particolare.
Connessioni
Collegata agli artt. 128-135 sul regime delle garanzie, soprattutto art. 134 (imperatività) che vieta di escludere o limitare le garanzie legali mediante la garanzia convenzionale. Rinvia al codice civile per i principi sulla trasparenza nei contratti con consumatori (art. 1469-bis cc) e sulla interpretazione contra proferentem delle clausole oscure (art. 1370 cc).
La norma riflette i principi di trasparenza della direttiva UE 1999/44/CE e della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 288/2013
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Gazzetta Ufficiale
Casi pratici
Caso 1: Tizio compra un televisore in negozio
Il venditore gli offre una garanzia estesa di 5 anni su componenti e manodopera, in modo gratuito. La garanzia viene consegnata in forma cartacea, con indicazione chiara di: oggetto (componenti e manodopera), durata (5 anni), responsabile (il venditore), territorio (Italia), e diritti legali del consumatore (conformità) lasciati impregiudicati. La garanzia risponde ai requisiti dell'art. 133. Se il televisore si rompe nei 5 anni, Tizio può far valere entrambe le garanzie: quella legale (conformità, art. 129-131) e quella convenzionale (estensione 5 anni).
Caso 2: Caio acquista uno smartphone online
Nel carrello gli viene proposta un'opzione di «protezione danni accidentali» a pagamento, spiegato brevemente nel pop-up. Non riceve mai il documento cartaceo di garanzia; gli arriva un'email minimalista senza dettagli su durata, territorio, oggetto esatto. Secondo il comma 5, la garanzia rimane comunque valida, benché il documento sia carente nei requisiti (comma 2). Caio può comunque farla valere sulla base della descrizione del pop-up e dell'email ricevuta, anche se non formalmente completa.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra garanzia legale e garanzia convenzionale?
Garanzia legale: obbligo automatico sulla conformità (art. 129-131), non richiedere firma né forma. Garanzia convenzionale: impegno facoltativo e ulteriore offerto dal venditore/produttore, deve essere in forma scritta e chiara.
La garanzia convenzionale deve essere gratuita?
Sì, secondo l'art. 128, comma 2 (lett. c): è «senza costi supplementari» al consumatore. Se il venditore vende una garanzia estesa a pagamento, quella è una garanzia a titolo oneroso (un prodotto separato), non una garanzia convenzionale ulteriore.
Quali informazioni deve contenere obbligatoriamente la garanzia?
Secondo il comma 2: oggetto della garanzia, durata, estensione territoriale, nome e domicilio di chi la offre, descrizione dei diritti legali del consumatore (che rimangono impregiudicati), e gli elementi essenziali per farla valere.
Posso pretendere la garanzia per iscritto se l'ho ricevuta solo oralmente?
Sì: il comma 3 consente di richiederla per iscritto o su supporto duraturo. Se il venditore l'ha offerta oralmente, puoi chiedere che la metta per iscritto (email, carta) prima di completare il contratto.
Se la garanzia è incompleta o poco chiara, rimane valida?
Sì: il comma 5 dice che la garanzia rimane comunque valida, anche se non rispetta i requisiti formali dei commi 2-4. Puoi continuare a farla valere.
Fonti consultate: 2 fontei verificate