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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 133 Cod. Consumo – Garanzia convenzionale

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.

*2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:

**a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;

**b) in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.

*3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.

*4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.

*5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione.

In sintesi

  • Garanzia convenzionale: impegno volontario e gratuito del venditore o produttore
  • Obblighi di chiarezza: deve indicare diritti, oggetto, durata, territorio, responsabile e lingue
  • Forma: deve essere scritta su supporto duraturo accessibile al consumatore
  • Lingua italiana: con caratteri non meno evidenti di altre lingue eventualmente usate
  • Effetto: garanzia incompleta rimane comunque valida e azionabile dal consumatore

La garanzia convenzionale vincolante secondo le modalità indicate nella dichiarazione. Deve indicare chiaramente i diritti del consumatore, l'oggetto, la durata, l'estensione territoriale e il responsabile della garanzia.

Ratio

L'articolo 133 disciplina la garanzia convenzionale, cioè l'impegno ulteriore e facoltativo del venditore o produttore oltre le garanzie legali (conformità, sicurezza). La sua funzione è duplice: (1) assicurare che il consumatore sappia cosa gli viene garantito in più; (2) impedire che la garanzia sia uno strumento di confusione e inganno commerciale. La moltiplicazione di garanzie diverse e poco chiare è comune pratica commerciale predatoria. La norma mira a trasparenza totale.

L'imperatività della forma scritta e della lingua italiana riflette il rango costituzionale della tutela del consumatore e della lingua italiana come lingua della comunità civile italiana.

Analisi

Il comma 1 stabilisce che la garanzia convenzionale vincola «chi la offre» (venditore o produttore) secondo «le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità». Non vincolano impegni generici o vaghi; solo quelli esplicitati nel documento di garanzia o nella pubblicità contemporanea.

Il comma 2 elenca i requisiti minimi che deve contenere: (a) specificazione che il consumatore ha diritti sulla conformità (art. 129-131 CDC) e che la garanzia li lascia «impregiudicati» (cioè non li limita); (b) in modo chiaro e comprensibile, l'oggetto della garanzia, gli elementi essenziali per farla valere, durata, estensione territoriale, nome/ditta e domicilio di chi la offre. Questi elementi sono obbligatori: la loro assenza non rende nulla la garanzia, ma la rende problematica.

Il comma 3 richiede che su richiesta del consumatore, la garanzia sia disponibile per iscritto o su supporto duraturo accessibile (email, PDF, carta). Non accettabili garantie orali o «promesse» vaghe.

Il comma 4 impone lingua italiana con caratteri non meno evidenti di altre lingue. Se il contratto è in inglese e italiano, il testo italiano della garanzia deve avere lo stesso rilievo visivo.

Il comma 5 è una salvaguardia: anche se la garanzia non rispetta i requisiti di forma (commi 2-4), rimane comunque valida. Il consumatore può continuare a farla valere e esigere l'applicazione secondo i termini dichiarati, anche se il documento è carente o poco chiaro.

Quando si applica

Si applica ogni volta che venditore o produttore offrono una garanzia supplementare (es. garanzia estesa di 3 anni, protezione da urti, copertura danni accidentali). La garanzia può essere gratuita (fornita come servizio aggiuntivo) o a titolo oneroso (es. costo di estensione della garanzia al momento dell'acquisto).

Non si applica alle garanzie legali (conformità, sicurezza) disciplinate dagli artt. 129-131, che sono imperative e non necessitano di forma particolare.

Connessioni

Collegata agli artt. 128-135 sul regime delle garanzie, soprattutto art. 134 (imperatività) che vieta di escludere o limitare le garanzie legali mediante la garanzia convenzionale. Rinvia al codice civile per i principi sulla trasparenza nei contratti con consumatori (art. 1469-bis cc) e sulla interpretazione contra proferentem delle clausole oscure (art. 1370 cc).

La norma riflette i principi di trasparenza della direttiva UE 1999/44/CE e della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra garanzia legale e garanzia convenzionale?

Garanzia legale: obbligo automatico sulla conformità (art. 129-131), non richiedere firma né forma. Garanzia convenzionale: impegno facoltativo e ulteriore offerto dal venditore/produttore, deve essere in forma scritta e chiara.

La garanzia convenzionale deve essere gratuita?

Sì, secondo l'art. 128, comma 2 (lett. c): è «senza costi supplementari» al consumatore. Se il venditore vende una garanzia estesa a pagamento, quella è una garanzia a titolo oneroso (un prodotto separato), non una garanzia convenzionale ulteriore.

Quali informazioni deve contenere obbligatoriamente la garanzia?

Secondo il comma 2: oggetto della garanzia, durata, estensione territoriale, nome e domicilio di chi la offre, descrizione dei diritti legali del consumatore (che rimangono impregiudicati), e gli elementi essenziali per farla valere.

Posso pretendere la garanzia per iscritto se l'ho ricevuta solo oralmente?

Sì: il comma 3 consente di richiederla per iscritto o su supporto duraturo. Se il venditore l'ha offerta oralmente, puoi chiedere che la metta per iscritto (email, carta) prima di completare il contratto.

Se la garanzia è incompleta o poco chiara, rimane valida?

Sì: il comma 5 dice che la garanzia rimane comunque valida, anche se non rispetta i requisiti formali dei commi 2-4. Puoi continuare a farla valere.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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