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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 129 Cod. Consumo – Conformità al contratto

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

*2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

**a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;

**b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;

**c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o

sull’etichettatura;

**d) sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

*3. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

*4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:

**a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l’ordinaria diligenza;

**b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;

**c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione.

*5. Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l’installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Obbligo legale di conformità: il venditore garantisce beni corrispondenti al contratto
  • Presunzione di conformità se il bene è idoneo all'uso ordinario e risponde alle caratteristiche dichiarate
  • Qualità e prestazioni ragionevolmente attese dal consumatore: standard oggettivo, non soggettivo
  • Difetti di installazione sono equiparati a difetti del bene se l'installazione è a carico del venditore
  • Non è difetto se il consumatore era a conoscenza e non poteva ignorarlo con diligenza ordinaria

Il venditore deve consegnare beni conformi al contratto. Si presume conformità se il bene è idoneo all'uso ordinario, corrisponde alla descrizione e ha qualità ragionevolmente attese dal consumatore.

Ratio

L'articolo 129 trasloda il principio basilare della responsabilità contrattuale verso il consumatore: il venditore deve garantire conformità, cioè corrispondenza tra bene consegnato e contratto stipulato. La presunzione di conformità sposta l'onere della prova: è il venditore a dover provare che il bene era conforme (o che il consumatore sapeva del difetto), non il contrario. Ciò riequilibra lo squilibrio informativo tra professionista e consumatore.

L'introduzione di uno standard oggettivo — «qualità ragionevolmente attesa» — evita l'arbitrarietà soggettiva. Non conta cosa il singolo consumatore personalmente aspettava, ma ciò che un consumatore medio ragionevolmente attende da quel tipo di bene.

Analisi

Il comma 1 pone l'obbligo: «il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita». È un obbligo di risultato, non di diligenza. Il venditore è responsabile se il bene non è conforme, indipendentemente dalla colpa.

Il comma 2 elenca quattro circostanze che presuntivamente indicano conformità: (a) idoneità all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; (b) conformità alla descrizione del venditore e alle qualità mostrate come campione; (c) qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, ragionevolmente attese; (d) idoneità all'uso particolare voluto dal consumatore, portato a conoscenza del venditore e da questi accettato. Queste quattro sono cumulative (coesistono).

Il comma 3 esclude la responsabilità del venditore se il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con ordinaria diligenza. È una causa d'esclusione: il consumatore sapeva o avrebbe dovuto sapere del difetto al momento della conclusione del contratto.

Il comma 4 ridimensiona il potere delle dichiarazioni pubbliche del venditore e del produttore: il venditore non è vincolato dalla pubblicità se dimostra di non esserne a conoscenza e di non potercene conoscere con diligenza ordinaria, oppure se la dichiarazione è stata corretta prima della conclusione, oppure se la decisione di acquistare non è stata influenzata da essa.

Il comma 5 equipara difetti di installazione a difetti del bene, purché l'installazione sia a carico del venditore o del produttore. Se il consumatore installa male un bene concepito per automontaggio, la responsabilità ricade sulla carenza delle istruzioni d'installazione, non sul bene.

Quando si applica

Si applica a ogni vendita di bene di consumo. La presunzione di conformità opera automaticamente: il venditore è presumibilmente responsabile se il bene non funziona come dovrebbe secondo gli usi ordinari. Il consumatore non deve provare che il venditore ha agito con colpa; il bene parla da sé.

Lo standard di qualità «ragionevolmente attesa» ha contorni oggettivi: un computer nuovo deve avere un hard disk funzionante; una scarpa deve resistere all'uso ordinario di una stagione; un'auto non deve avere difetti di verniciatura visibili a distanza normale.

Connessioni

Collegata agli artt. 130 (diritti del consumatore), 131 (diritto di regresso), 132 (termini), 133 (garanzia convenzionale), 134 (imperatività), 135 (altre tutele). Il principio di conformità è il nucleo del capo sulle garanzie (artt. 128-135). Rinvia al codice civile per i principi generali sulla responsabilità contrattuale (artt. 1494-1496 cc sui vizi della cosa, art. 1498 cc sulla presunzione di vizi).

La presunzione di conformità è uno strumento di responsabilità oggettiva, diffusa nella normativa di protezione del consumatore dell'UE (direttiva 1999/44/CE).

Domande frequenti

Il venditore è responsabile solo se ha agito con colpa nel vendere il bene difettoso?

No: la responsabilità è oggettiva. Secondo l'art. 129, comma 1, il venditore risponde del vizio di conformità indipendentemente dalla colpa. Se il bene non è conforme, il venditore è responsabile.

Cosa significa «bene conforme» secondo il CDC?

Un bene idoneo all'uso ordinario, corrispondente alla descrizione fornita dal venditore, e che ha qualità e prestazioni ragionevolmente attese dal consumatore medio di quella categoria. Non è una conformità perfezionista, ma ordinaria.

Se il difetto è nella pubblicità del produttore, è responsabile il venditore?

Sì, salvo che il venditore riesca a provare (comma 4) che non era a conoscenza della dichiarazione, oppure che l'ha corretta prima della conclusione, oppure che la dichiarazione non ha influenzato la decisione di acquistare.

Se installo male un mobile flat-pack, chi è responsabile del difetto d'installazione?

Se il mobile è stato concepito per auto-assemblaggio dal consumatore e le istruzioni sono carenti, il venditore è responsabile del difetto d'installazione (art. 129, comma 5). Se l'installazione è a carico del venditore, qualsiasi difetto d'installazione è suo.

Devo provare che il bene è difettoso, o presume la legge che il vizio era preesistente?

La legge presume: se il difetto si manifesta entro sei mesi dalla consegna, si presume che il vizio esisteva già (art. 132, comma 3). Tu devi solo denunciare il difetto; è il venditore a doversi difendere.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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