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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 126 Cod. Consumo – Decadenza

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l’importatore nella Unione europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.

*2. La decadenza è impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, dalla domanda di ammissione del credito in una procedura concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile.

*3. L’atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei responsabili non ha effetto riguardo agli altri.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Decadenza assoluta: 10 anni dalla messa in circolazione del prodotto
  • Non è prescrizione ma termine assoluto inderogabile
  • Interruzione solo con domanda giudiziale, ammissione del credito in procedura concorsuale o riconoscimento del diritto
  • L'atto non ha effetto automatico su altri responsabili della catena distributiva

Il diritto al risarcimento si estingue per decadenza dieci anni dopo la messa in circolazione del prodotto difettoso da parte del produttore, salvo interruzione con domanda giudiziale.

Ratio

La decadenza decennale persegue finalità diverse dalla prescrizione: protegge il produttore dalla responsabilità indefinita nel tempo e crea certezza giuridica per il mercato. A differenza della prescrizione ordinaria (interrompibile con azioni varie), la decadenza è un diritto potestativo che la legge riconosce al produttore: scaduti i dieci anni, il diritto al risarcimento si estingue definitivamente, indipendentemente da interruzioni.

Il termine decorre dalla messa in circolazione del prodotto (non dalla scoperta del danno), proprio per assicurare al produttore una scadenza certa, non dipendente da quando il consumatore avverte il danno.

Analisi

Il comma 1 stabilisce che il diritto si estingue 10 anni dopo che il produttore o l'importatore europeo ha immesso il prodotto nel mercato. È il termine massimo: una volta scaduto, nessuna azione risarcitoria è ammissibile, indipendentemente dall'epoca della conoscenza del danno.

Il comma 2 elenca gli atti che impediscono la decadenza: (a) domanda giudiziale; (b) domanda di ammissione del credito in procedura concorsuale; (c) riconoscimento del diritto da parte del responsabile. Questi atti sospendono il termine solo per il responsabile contro cui sono posti.

Il comma 3 chiarisce che l'atto di interruzione efficace nei confronti di un responsabile (es. il produttore A) non giova automaticamente contro altri responsabili della catena (produttore B, importatore, distributore intermedio). Ogni responsabile ha il suo decennio.

Quando si applica

Si applica universalmente a ogni danno da prodotto immesso in circolo dal 30 luglio 1988 in poi (data di entrata in vigore della direttiva madre 85/374/CEE). Riguarda danni alla persona, danni patrimoniali, perdite di lucro derivanti da difetto di conformità o di sicurezza del prodotto.

Non si applica ai danni nucleari (art. 127, comma 2) né ai prodotti immessi prima del 30 luglio 1988 (art. 127, comma 3), che restano disciplinati dalle norme del codice civile sulla responsabilità contrattuale e aquiliana.

Connessioni

Strettamente collegata all'art. 125 (prescrizione triennale), con cui coesiste in un sistema misto: il consumatore ha 3 anni dalla conoscenza del danno (art. 125), ma comunque massimo 10 anni dalla messa in circolazione (art. 126). Rinvia agli artt. 114-127 CDC sul danno da prodotto, agli artt. 130-135 sulle garanzie, e al codice civile per il riconoscimento del diritto e gli atti interruttivi equivalenti.

La decadenza è inoltre regolata da principi dell'Unione (direttiva 1999/34/CE) e del codice civile (art. 2964 cc per l'estensione della decadenza ai debitori solidali).

Domande frequenti

Qual è la differenza tra prescrizione (art. 125) e decadenza (art. 126)?

La prescrizione è triennale e parte dalla conoscenza del danno, ma è interrompibile con varie azioni. La decadenza è decennale e parte dalla messa in circolazione, inderogabile: scaduto il decennio, il diritto si estingue comunque, anche se il danno non è stato scoperto.

Cosa impedisce la decadenza di 10 anni?

Solo tre atti: una domanda giudiziale già proposta, una domanda di ammissione del credito in una procedura concorsuale, oppure il riconoscimento del diritto da parte del responsabile. Una semplice lettera di diffida non basta.

Se agisco giudizialmente entro 10 anni, il processo può continuare oltre il decennio?

Sì: la domanda giudiziale posta prima della scadenza della decadenza sospende il termine. Il procedimento può protrarsi oltre i 10 anni senza perdita della pretesa.

Se c'è una catena di venditori (importatore → grossista → negozio → consumatore), la decadenza vale per tutti?

Sì, ma separatamente: ogni responsabile ha il suo decennio dalla messa in circolazione. L'atto che interrompe la decadenza verso uno (es. il produttore) non giova contro gli altri nella catena.

Prodotti comprati prima del 30 luglio 1988 sono protetti dalla decadenza decennale?

No: la decadenza decennale vale solo per prodotti messi in circolazione dal 30 luglio 1988 in poi. Prodotti precedenti seguono le norme ordinarie del codice civile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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