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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 123 Cod. Consumo – Danno risarcibile

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. È risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:

**a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;

**b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato.

*2. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette.

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In sintesi

  • Danno risarcibile: morte e lesioni personali (integralmente)
  • Danno risarcibile: distruzione/deterioramento di cosa privata per uso/consumo
  • Danno a cose risarcibile solo se eccede soglia 387 euro
  • Esclude danno ai beni commerciali e professionali

È risarcibile il danno da morte, lesioni personali e distruzione di cose private destinate all'uso/consumo. Danno a cose solo se eccede 387 euro.

Ratio

L'articolo 123 circoscrive i danni risarcibili secondo una gerarchia valoriale: protegge anzitutto la vita e l'integrità personale del consumatore, poi i suoi beni di uso privato, ma introduce una soglia (387 euro per danno a cosa) per evitare contenzioso minuto. La Direttiva 85/374 originaria non imponeva soglia, ma l'Italia l'ha aggiunta per ridurre il carico giudiziale.

Analisi

Comma 1: (a) sono risarcibili integralmente i danni da morte e lesioni personali (senza limite); (b) è risarcibile la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato. Il limite esclude i beni commerciali (merce di un negoziante, materie prime di fabbrica) e i beni professionali. Comma 2: il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda 387 euro. Non è dunque risarcibile il danno da 1 a 386 euro.

Quando si applica

Un televisore difettoso esplode e ferisce Tizio alla mano (risarcibile integralmente, art. 123 comma 1 lett. a)). Lo stesso televisore distrugge un tavolo di legno in salotto (risarcibile solo se il danno eccede 387 euro, art. 123 comma 2). Se il televisore era in un negozio di elettronica (uso commerciale), il danno ai beni del negozio non è coperto (art. 123 comma 1 lett. b) principalmente utilizzata dal privato).

Connessioni

Art. 123 integra: art. 117 (definizione di difetto), art. 120 (onere della prova), art. 122 (colpa concorrente). Rimandi: Direttiva 85/374 Art. 9 (soglia dei danni a cose), art. 2043 c.c. (danno ingiusto), art. 1223 c.c. (danno evento).

Domande frequenti

Il danno a un arredamento è risarcibile integralmente?

No. Art. 123 comma 2 prevede una franchigia: il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda 387 euro. Se il danno è 300 euro, non è risarcibile.

Vale la soglia di 387 euro anche per danno alla persona (ferite, morte)?

No. Art. 123 comma 1 lett. a) non pone limite alcuno per danno da morte o lesioni personali. È risarcibile integralmente, anche se la ferita vale solo 50 euro di medicazioni.

Se il prodotto difettoso mi danneggia il cellulare, è risarcibile?

No. Art. 123 comma 1 lett. b) specifica diversa dal prodotto difettoso. Il danno al prodotto stesso non è risarcibile; lo è il danno ad ALTRE cose.

Un negoziante che acquista il prodotto è consumatore per la soglia?

No. Art. 123 comma 1 lett. b) richiede che la cosa sia principalmente utilizzata dal danneggiato per uso/consumo privato. Se è merce commerciale, non vale.

Come si calcola il danno a cosa se eccede 387 euro?

È il costo della riparazione o della sostituzione della cosa, valutato al momento del danno. Se il danno è irrimediabile, è il valore di mercato della cosa danneggiata.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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