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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 124 Cod. Consumo – Clausole di esonero da responsabilità
In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)
*1. È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista dal presente titolo.
Vedi anche
→Cod. consumo art. 123 - Articolo 123 Codice del Consumo: Danno risarcibile→Cod. consumo art. 125 - Articolo 125 Codice del Consumo: Prescrizione→T.U. Edilizia art. 1 - Art. 1 TUE - Ambito di applicazione→Cost. art. 32 - Tutela della salute→Articolo 122 Codice del Consumo: Colpa del danneggiato→Articolo 126 Codice del Consumo: Decadenza→Articolo 121 Codice del Consumo: Pluralità di responsabili→Art. 127 Cod.Cons.: Responsabilità secondo altre disposizioni di→Art. 120 Codice del Consumo: Prova→Articolo 128 Codice del Consumo: Ambito di applicazione e definizioni→Articolo 119 Codice del Consumo: Messa in circolazione del prodotto→Articolo 129 Codice del Consumo: Conformità al contratto
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente la responsabilità per difetto è nullo. Protezione imperativa del consumatore senza eccezioni.
Ratio
L'articolo 124 è una norma di ordine pubblico consumeristico. La responsabilità civile per difetto non è contrattabile: il produttore non può imporre al consumatore una rinuncia preventiva al diritto di risarcimento. Questa scelta legislativa riflette una gerarchia di valori: la protezione della sicurezza fisica e patrimoniale del consumatore prevale su ogni autonomia contrattuale del produttore.
Analisi
La norma ha formulazione semplice ma assolutamente rigida: è nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità. Non ci sono eccezioni, deroghe, limitazioni. Un produttore non può inserire nel contratto di vendita una clausola tipo il compratore rinuncia a qualsiasi azione per difetto o responsabilità limitata a 100 euro. Anche se il consumatore accetta esplicitamente, la clausola è nulla. La nullità è insanabile (non può essere convalidata) e operante d'ufficio (il giudice la dichiara anche se non eccepita).
Quando si applica
Un produttore di ascensori vende un ascensore a un condominio con clausola: il fornitore non è responsabile per difetti di sicurezza né per danni conseguenti. Clausola nulla. Se l'ascensore causa un incidente, il produttore rimane responsabile nonostante la clausola. Un e-commerce tenta di imporre nel checkout: comprando, il cliente rinuncia a ogni ricorso per prodotto difettoso. Nulla. Se il pacco arriva difettoso, il cliente può comunque agire.
Connessioni
Art. 124 codifica il principio di inderogabilità della responsabilità civile oggettiva. Rimandi: art. 1341-1342 c.c. (clausole abusive nei contratti con consumatori), art. 33-34 Codice del Consumo (clausole vessatorie), Direttiva 85/374 Art. 12 (validità contrattuale delle disposizioni).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 288/2013
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Gazzetta Ufficiale
Casi pratici
Caso 1: Tizio acquista una motocicletta nuova
Nel contratto c'è scritto: Il venditore esclude ogni responsabilità per difetti, inclusa l'usura e anomalie costruttive, limitando il suo dovere a sola sostituzione del pezzo difettoso entro 30 giorni. Clausola assolutamente nulla per art. 124. Se il motore ha un difetto che causa un incidente mesi dopo, Tizio può ricorrere al produttore per l'intero risarcimento dei danni, senza limitazioni contrattuali.
Caso 2: Caio vende online componenti elettroniche
Nel sito promette garanzia limitata a 2 anni e limita l'indennizzo a rimborso del prezzo pagato, escluso lucro cessante. Se un cliente (Sempronio) compra e dopo 18 mesi il componente causa un danno superiore al prezzo (es. guasto di sistema informatico per 10.000 euro), la limitazione contrattuale non regge. Sempronio può chiedere il risarcimento del danno effettivo (10.000 euro), non solo il rimborso del prezzo della componente.
Domande frequenti
Se accetto una clausola che esclude risarcimento, rimane valida?
No. Art. 124 è imperativo: anche se firmi un documento che dice rinuncio al risarcimento per difetto, la clausola è nulla. La protezione vale comunque.
Un produttore può limitare il danno a rimborso del prezzo?
No. Qualsiasi limitazione preventiva è nulla. Se il prodotto difettoso causa danno superiore al prezzo, puoi chiedere l'intero risarcimento.
Vale per contratti B2B (tra aziende) o solo per consumatori?
Art. 124 cita nei confronti del danneggiato. Tecnicamente potrebbe valere anche B2B, ma l'ambito è principalmente consumatore. Consulta un avvocato per contratti tra professionisti.
Un fornitore può offrire una garanzia limitata al prezzo pagato?
La garanzia contrattuale è un plus rispetto alla responsabilità civile. Ma se i danni superano la garanzia, la responsabilità civile per difetto non è escludibile per art. 124.
Se un'azienda accetta i termini, è consumatore per art. 124?
No. Il Codice del Consumo protegge il consumatore (persona fisica che agisce per scopi non commerciali). Un'azienda non è consumatore, quindi art. 124 ha applicazione limitata.
Fonti consultate: 2 fontei verificate