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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 124 Cod. Consumo – Clausole di esonero da responsabilità

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista dal presente titolo.

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In sintesi

  • Nulle le clausole che escludono o limitano la responsabilità per difetto
  • Invalidità assoluta: valgono sempre a favore del consumatore
  • Nessuna possibilità contrattuale di deroga alla responsabilità oggettiva

Qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente la responsabilità per difetto è nullo. Protezione imperativa del consumatore senza eccezioni.

Ratio

L'articolo 124 è una norma di ordine pubblico consumeristico. La responsabilità civile per difetto non è contrattabile: il produttore non può imporre al consumatore una rinuncia preventiva al diritto di risarcimento. Questa scelta legislativa riflette una gerarchia di valori: la protezione della sicurezza fisica e patrimoniale del consumatore prevale su ogni autonomia contrattuale del produttore.

Analisi

La norma ha formulazione semplice ma assolutamente rigida: è nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità. Non ci sono eccezioni, deroghe, limitazioni. Un produttore non può inserire nel contratto di vendita una clausola tipo il compratore rinuncia a qualsiasi azione per difetto o responsabilità limitata a 100 euro. Anche se il consumatore accetta esplicitamente, la clausola è nulla. La nullità è insanabile (non può essere convalidata) e operante d'ufficio (il giudice la dichiara anche se non eccepita).

Quando si applica

Un produttore di ascensori vende un ascensore a un condominio con clausola: il fornitore non è responsabile per difetti di sicurezza né per danni conseguenti. Clausola nulla. Se l'ascensore causa un incidente, il produttore rimane responsabile nonostante la clausola. Un e-commerce tenta di imporre nel checkout: comprando, il cliente rinuncia a ogni ricorso per prodotto difettoso. Nulla. Se il pacco arriva difettoso, il cliente può comunque agire.

Connessioni

Art. 124 codifica il principio di inderogabilità della responsabilità civile oggettiva. Rimandi: art. 1341-1342 c.c. (clausole abusive nei contratti con consumatori), art. 33-34 Codice del Consumo (clausole vessatorie), Direttiva 85/374 Art. 12 (validità contrattuale delle disposizioni).

Domande frequenti

Se accetto una clausola che esclude risarcimento, rimane valida?

No. Art. 124 è imperativo: anche se firmi un documento che dice rinuncio al risarcimento per difetto, la clausola è nulla. La protezione vale comunque.

Un produttore può limitare il danno a rimborso del prezzo?

No. Qualsiasi limitazione preventiva è nulla. Se il prodotto difettoso causa danno superiore al prezzo, puoi chiedere l'intero risarcimento.

Vale per contratti B2B (tra aziende) o solo per consumatori?

Art. 124 cita nei confronti del danneggiato. Tecnicamente potrebbe valere anche B2B, ma l'ambito è principalmente consumatore. Consulta un avvocato per contratti tra professionisti.

Un fornitore può offrire una garanzia limitata al prezzo pagato?

La garanzia contrattuale è un plus rispetto alla responsabilità civile. Ma se i danni superano la garanzia, la responsabilità civile per difetto non è escludibile per art. 124.

Se un'azienda accetta i termini, è consumatore per art. 124?

No. Il Codice del Consumo protegge il consumatore (persona fisica che agisce per scopi non commerciali). Un'azienda non è consumatore, quindi art. 124 ha applicazione limitata.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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Redazione Legge in Chiaro
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