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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 125 Cod. Consumo – Prescrizione

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile.

*2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l’esercizio di un’azione giudiziaria.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Prescrizione ordinaria: 3 anni dalla conoscenza del danno
  • Termine decorrente dal giorno in cui il danno era conoscibile con ordinaria diligenza
  • Per aggravamento: la prescrizione inizia dal primo danno di gravità rilevante
  • Riguarda diritti al risarcimento per difetto di conformità e sicurezza

Il diritto al risarcimento per danno da prodotto difettoso si prescrive in tre anni dal giorno in cui il consumatore ha avuto conoscenza del danno e della responsabilità.

Ratio

La norma stabilisce un termine di prescrizione ordinaria per tutelare il consumatore garantendogli un tempo ragionevole per agire in giudizio, bilanciando la certezza del diritto del produttore con la protezione del danneggiato. La scelta di tre anni riflette i tempi medi per identificare il danno e il nesso con il prodotto difettoso.

La prescrizione non decorre dalla messa in circolazione del prodotto, bensì dalla conoscenza effettiva o presunta del danno, allineandosi ai principi di buona fede e diligenza ordinaria.

Analisi

Il comma 1 fissa in tre anni il termine, computato dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile. La norma unisce tre elementi — danno, difetto, responsabilità — in un'unica condizione della conoscenza.

Il comma 2 prevede un'ipotesi speciale per l'aggravamento successivo del danno: quando il danno iniziale fosse di lieve entità ma si aggrava successivamente, la prescrizione decorre dal giorno in cui il consumatore ha potuto conoscere il danno di gravità idonea a giustificare l'esercizio dell'azione.

Quando si applica

Si applica a ogni azione di risarcimento danni derivante da difetto di conformità, mancanza di sicurezza o violazione degli obblighi di informazione relativi a beni di consumo. Riguarda anche i danni alla persona e al patrimonio causati da prodotti difettosi immessi nel mercato dell'UE in poi.

Non si applica ai danni nucleari (disciplinati da normativa specifica) né a quelli da prodotti messi in circolazione prima del 30 luglio 1988 (ex art. 127, comma 3).

Connessioni

Collegata all'art. 126 (decadenza decennale assoluta), all'art. 130 (garanzie sulla conformità), all'art. 132 (termini per denuncia del difetto) e all'art. 127 (esclusioni di applicabilità). Rinvia ai principi generali sulla prescrizione del codice civile (art. 2935 cc) per gli aspetti non disciplinati dal CDC.

La prescrizione è inoltre collegata alla responsabilità civile oggettiva per danno da prodotto secondo la direttiva CE 1999/34, recepita negli artt. 114-127 del CDC.

Domande frequenti

Da quando si conta il termine di tre anni di prescrizione?

Dal giorno in cui il consumatore ha effettivamente scoperto il danno oppure avrebbe dovuto scoprirlo con ordinaria diligenza. Non dalla data di acquisto, ma dalla conoscenza dell'evento dannoso.

Se il danno è inizialmente lieve ma poi peggiora, il termine riprende da capo?

Sì: la prescrizione decorre dal momento in cui il danno raggiunge una gravità sufficiente a giustificare un'azione giudiziaria (comma 2). Un piccolo difetto che peggiora nel tempo riparte il termine dalla data di aggravamento rilevante.

Cosa succede se non riesco a identificare il produttore nei tre anni?

La prescrizione decorre comunque. La norma richiede la conoscenza (o presunta conoscenza) dell'identità del responsabile. Se non la identifichi entro tre anni dalla scoperta del danno, perdi il diritto al risarcimento.

I tre anni di prescrizione sono perentori o rinviabili?

Sono perentori ma sospensibili: il diritto si prescrive comunque (diversamente dalla decadenza), ma il termine si interrompe con azioni giudiziali, riconoscimenti del diritto o altre cause di interruzione previste dal codice civile (art. 2943 cc).

Vale la prescrizione anche per i difetti non idonei a causare danno grave?

Sì: la prescrizione vale per ogni azione di risarcimento derivante da difetto di conformità o di sicurezza, indipendentemente dall'entità del danno (purché sussista).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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