Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 122 Cod. Consumo – Colpa del danneggiato

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell’articolo 1227 del codice civile.

*2. Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.

*3. Nell’ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa è parificata alla colpa del danneggiato.

In sintesi

  • Colpa del danneggiato riduce il risarcimento secondo art. 1227 c.c.
  • No risarcimento se danneggiato consapevole del difetto e pericolo e volontariamente esposto
  • Per danno a cosa, colpa del detentore equiparata a colpa del danneggiato
Indice dei contenuti

Se il danneggiato ha colpa, il risarcimento si riduce secondo l'articolo 1227 del Codice civile. Non è dovuto se consapevole del difetto.

Ratio

L'articolo 122 tempera la severità della responsabilità oggettiva del produttore: il sistema non è assoluto. Se il consumatore stesso ha contribuito al danno (per negligenza, consapevolezza, comportamento temerario), il risarcimento si riduce equitativamente. Questo rispecchia il principio generale di responsabilità civile: chi ha colpa concorrente vede diminuito il suo diritto. Inoltre, prevede che non c'è risarcimento se l'utente sapeva del difetto e vi si è esposto volontariamente (assunzione consapevole del rischio).

Analisi

Comma 1: se c'è colpa concorrente del danneggiato, il risarcimento si valuta secondo art. 1227 c.c. (se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate). Comma 2: non è dovuto risarcimento se il danneggiato era consapevole del difetto, consapevole del pericolo che ne derivava, e nondimeno vi si è volontariamente esposto. Comma 3: nel caso di danno a cosa (non persona), la colpa del detentore della cosa è equiparata alla colpa del danneggiato (es. se il frigorifero difettoso causa danno all'arredamento, la negligenza di chi lo ha installato male conta).

Quando si applica

Tizio usa una scala difettosa che si rompe. Se Tizio ha visto che un piolo era già rotto ma ha salito comunque, la sua colpa riduce il risarcimento. Se Sempronio sa che il freno della bici è malfunzionante e va comunque in discesa a velocità pazza, cadendo, la sua consapevolezza volontaria del rischio esclude il risarcimento. Se un televisore difettoso causa danno al mobile se Mevio non lo aveva assicurato a muro come consigliato, la colpa nell'installazione riduce il risarcimento.

Connessioni

Art. 122 modula l'art. 117 (responsabilità per difetto) con principi di equità. Rimandi: art. 1227 c.c. (concorso del fatto colposo), art. 1226 c.c. (responsabilità per danno derivante da colpa comune), art. 121 (responsabilità solidale). Direttiva 85/374 Art. 8 lett. b (riduzione risarcimento per colpa danneggiato).

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Caio acquista una stufa difettosa

Il manuale avverte: Non usare in ambienti con carta e combustibili. Caio la colloca comunque di fianco a scaffali di libri per riscaldare la biblioteca. La stufa si surriscalda (difetto) e incendia i libri. Caio chiede 5000 euro di risarcimento. Il giudice riconosce il difetto, ma applica art. 1227 c.c.: Caio sapeva il rischio e ha collocato male la stufa. Risarcimento ridotto (es. a 2500 euro) per colpa concorrente.

Caso 2: Caso 2

Filano acquista un cacciavite che si spezza per difetto costruttivo durante l'uso. Filano si ferisce a una mano e chiede 1000 euro. Ma Filano sapeva che il cacciavite era rugginoso (lo aveva visto) e lo ha usato comunque senza protezione per le dita. La consapevolezza volontaria del difetto e del pericolo potrebbe comportare riduzione del risarcimento secondo art. 1227 c.c. Se il giudice valuta la consapevolezza assoluta, potrebbe escludere il risarcimento del tutto (art. 122 comma 2).

Domande frequenti

Se ignoro che un prodotto è difettoso, il mio risarcimento è pieno?

Sì, se non hai colpa. Colpa significa negligenza nel controllare, nel leggere le istruzioni, nell'usare il prodotto in modo irragionevole.

Cosa si intende per consapevolezza volontaria del difetto?

Sapere che il prodotto è difettoso (es. vedere che il cavo è danneggiato) e comunque usarlo a tuo rischio. Se lo sapevi e non lo hai usato, non c'è risarcimento per art. 122 comma 2.

Se la colpa è solo mia, il produttore non paga nulla?

Dipende. Se la colpa è al 100% tua (es. hai fatto cadere il prodotto appositamente), niente risarcimento. Se è 50%-50%, paghi il produttore per la metà.

Che differenza tra colpa concorrente e consapevolezza volontaria?

Colpa concorrente = negligenza tua nel maneggio. Consapevolezza volontaria = sapevi il pericolo e lo hai accettato consapevolmente (es. freno rotto visto a vista).

Se il danno è a una cosa (non a me), contano le stesse regole?

Sì, con una sfumatura: la colpa di chi detiene la cosa (es. proprietario) è equiparata alla tua colpa. Es. frigorifero su tappeto bagnato → parte della colpa al proprietario che lo ha piazzato male.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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