← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1226 c.c. Valutazione equitativa del danno

In vigore

Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.

In sintesi

  • Se in un processo civile è certo che hai subito un danno ma non riesci a dimostrarne con precisione l'importo, il giudice può comunque condannare il responsabile a risarcirti.
  • Il giudice determina la somma da pagare secondo equità, cioè usando il buon senso e la sua esperienza, tenendo conto di tutte le circostanze del caso.
  • Questa norma non dispensa dal provare che il danno esiste: bisogna sempre dimostrare l'esistenza del pregiudizio, anche se non il suo esatto valore economico.
  • La valutazione equitativa si applica sia ai danni patrimoniali (perdite economiche difficilmente quantificabili) sia ai danni non patrimoniali come il danno morale o biologico.
  • La somma fissata dal giudice non è arbitraria: deve essere motivata e ragionevolmente collegata agli elementi di prova disponibili.
Commento del professionista
Inquadramento e ratio normativa

L'art. 1226 c.c. rappresenta una norma di chiusura del sistema risarcitorio italiano, collocata nel titolo dedicato all'inadempimento delle obbligazioni ma applicabile, per consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale, anche alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2056 c.c. La disposizione risponde a una precisa esigenza di giustizia sostanziale: evitare che la difficoltà oggettiva di determinare con precisione il quantum del danno si traduca in un diniego di tutela per la parte lesa. Il legislatore del 1942, consapevole che taluni pregiudizi sfuggono per loro natura a una misurazione esatta, ha attribuito al giudice il potere, e il dovere, di procedere a una liquidazione equitativa, bilanciando il principio dispositivo con le esigenze di effettività della tutela risarcitoria.

Presupposti applicativi

L'operatività dell'art. 1226 c.c. è subordinata alla ricorrenza di due condizioni distinte e cumulative. In primo luogo, deve essere accertata con certezza l'esistenza del danno: la norma non esonera il danneggiato dall'onere di provare l'an debeatur, ovvero il fatto che il pregiudizio si è effettivamente verificato. La Cassazione è costante nel ribadire che la valutazione equitativa presuppone la prova, anche indiziaria o presuntiva, dell'esistenza del danno, non potendo essa sopperire a una carenza probatoria assoluta. In secondo luogo, è necessario che la determinazione del preciso ammontare risulti impossibile o estremamente difficile: la difficoltà deve essere oggettiva, non imputabile a negligenza del danneggiato nella raccolta delle prove. Ove invece il creditore avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, procurarsi la documentazione necessaria, il ricorso all'equità non è giustificato.

Il potere equitativo del giudice

Il potere riconosciuto dal legislatore non è discrezionalità pura né arbitrio: si tratta di un giudizio di equità correttiva o integrativa, che deve essere esercitato in modo motivato e controllabile. Il giudice è tenuto a indicare i criteri seguiti e gli elementi di fatto valorizzati nella determinazione della somma, in modo da consentire il sindacato in sede di impugnazione. La Corte di Cassazione ha più volte precisato che la liquidazione equitativa, pur non potendo essere matematicamente precisa, deve risultare ancorata a parametri oggettivi: prezzi di mercato, statistiche, tabelle, massime di esperienza, elementi probatori parziali acquisiti al processo. Il giudice può avvalersi di consulenza tecnica d'ufficio, di notorietà dei fatti, di presunzioni semplici, nonché delle tabelle elaborate dai tribunali, specialmente quelle del Tribunale di Milano, ormai assurte a valore nazionale per il danno non patrimoniale da lesione della persona.

Rapporto con l'onere della prova

La norma in esame si pone in rapporto di complementarità, e non di deroga, con le regole generali sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. Il danneggiato non è liberato dall'onere probatorio, ma tale onere è attenuato sul versante quantitativo: è sufficiente che egli fornisca al giudice gli elementi di prova disponibili, anche indiretti, che consentano di formulare una stima ragionevole. La giurisprudenza distingue nettamente tra l'impossibilità di provare l'esistenza del danno, che impedisce qualsiasi risarcimento, e l'impossibilità di determinarne l'ammontare preciso, che legittima il ricorso all'equità. Questa distinzione è di fondamentale importanza pratica: chi agisce in giudizio deve costruire la propria strategia probatoria avendo chiaro che sull'an non sono ammesse scorciatoie, mentre sul quantum la norma offre uno strumento di salvaguardia.

Ambiti applicativi e giurisprudenza

Gli ambiti in cui l'art. 1226 c.c. trova applicazione più frequente sono molteplici. Nel danno da perdita di chance, la Cassazione ha elaborato un sistema in cui la liquidazione equitativa diventa lo strumento principale, poiché per definizione la probabilità perduta non è misurabile con certezza. Nel danno non patrimoniale, biologico, morale, esistenziale, la valutazione equitativa è strutturale, atteso che non esiste un mercato di riferimento per la sofferenza o la menomazione dell'integrità psico-fisica. Nel danno da inadempimento contrattuale, si ricorre all'equità quando, ad esempio, è provata la perdita di clientela o di avviamento ma non ne è dimostrabile il valore preciso. In tema di violazione della privacy e di danni da illecito concorrenziale, i giudici utilizzano stabilmente l'art. 1226 c.c. per liquidare pregiudizi immateriali difficilmente monetizzabili. La Suprema Corte ribadisce che il giudice di merito gode di ampio margine di apprezzamento nella liquidazione equitativa, censurabile in Cassazione solo per vizi di motivazione o per la violazione dei criteri logici e giuridici che devono presiedere alla valutazione.

Domande frequenti

Posso chiedere il risarcimento del danno anche se non ho le fatture o i documenti che provano l'importo esatto?

Sì. Se riesci a dimostrare che il danno esiste (ad esempio con testimoni o altri elementi), il giudice può stabilire la somma da risarcire in modo equitativo, anche senza una documentazione precisa sull'importo. Devi però fornire almeno alcuni elementi utili a stimare il pregiudizio subito.

La valutazione equitativa del giudice è vincolante o posso impugnarla in appello?

La sentenza è impugnabile, ma i margini sono limitati. Il giudice d'appello può modificare la liquidazione equitativa solo se il giudice di primo grado non ha motivato la sua scelta o ha violato criteri logici e giuridici. Non basta ritenere la somma troppo bassa o troppo alta.

L'art. 1226 c.c. vale anche per i danni fisici subiti in un incidente stradale?

Sì. La norma si applica anche alla responsabilità extracontrattuale, quindi anche agli incidenti stradali. Per il danno biologico e il danno morale, difficilmente quantificabili in euro, i giudici usano apposite tabelle (come quelle del Tribunale di Milano) come strumento di valutazione equitativa.

Se non riesco a provare che il danno esiste, posso comunque chiedere la valutazione equitativa?

No. L'art. 1226 c.c. richiede che tu provi l'esistenza del danno: la valutazione equitativa riguarda solo la determinazione dell'importo. Se non dimostri che il pregiudizio si è verificato, il giudice non può riconoscerti alcun risarcimento, nemmeno in via equitativa.

Quanto tempo ci vuole perché il giudice liquidi il danno in via equitativa?

I tempi dipendono dall'iter processuale ordinario, non dall'applicazione di questa norma in sé. La valutazione equitativa non accelera né rallenta il processo: è semplicemente il metodo con cui il giudice, nella sentenza finale, determina l'importo dovuto quando non è possibile una prova precisa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-06
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.