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Art. 1227 c.c. Concorso del fatto colposo del creditore
In vigore
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Commento del professionista
Inquadramento e ratio
L'articolo 1227 c.c. costituisce una delle norme cardine del sistema risarcitorio italiano. La disposizione introduce il principio del concorso del fatto colposo del creditore, articolato in due distinte regole che rispondono a una medesima ratio: il risarcimento deve ristorare il danno ingiustamente subito, non premiare comportamenti negligenti della stessa parte danneggiata. Il fondamento si rinviene nel principio generale di autoresponsabilità: chi non si conduce con la diligenza dell'uomo medio non può pretendere che le conseguenze negative ricadano integralmente su altri.
Concorso colposo del creditore (comma 1): riduzione del risarcimento
Il primo comma disciplina l'ipotesi in cui il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno. Occorrono tre elementi: un comportamento del creditore qualificabile come colposo (in senso oggettivo, come scostamento dallo standard di diligenza esigibile); un nesso causale tra tale comportamento e il danno; la concorrenza con il fatto del debitore. La conseguenza è la riduzione proporzionale del risarcimento, operata dal giudice secondo due parametri: la gravità della colpa del creditore e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nei casi estremi in cui il creditore si ponga come causa esclusiva o preponderante, il risarcimento può essere integralmente escluso.
Mancata mitigazione del danno (comma 2): esclusione del risarcimento
Il secondo comma introduce il duty to mitigate: il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. A differenza del comma 1 (condotta nella fase genetica del danno), il comma 2 opera nella fase successiva: il danno si è già prodotto, ma il creditore non ha adottato misure ragionevoli per contenerne le conseguenze. L'«ordinaria diligenza» non impone sforzi eccezionali, ma vieta la passività di fronte a danni evitabili. Sul piano degli effetti, il comma 2 prevede l'esclusione (non la mera riduzione) del risarcimento per i danni che avrebbero potuto essere evitati.
Distinzione tra i due commi
Il comma 1 presuppone un concorso causale nella produzione del danno (condotta contestuale o antecedente all'evento); la conseguenza è una riduzione graduabile. Il comma 2 presuppone che il danno iniziale sia già imputabile al debitore, ma che il creditore con la sua successiva inerzia abbia permesso che le conseguenze si aggravassero; la conseguenza è l'esclusione totale di quella voce di danno evitabile.
Applicazione in sede extracontrattuale (art. 2056 c.c.)
L'art. 2056 c.c. richiama espressamente l'art. 1227 c.c. estendendo entrambi i commi alla responsabilità extracontrattuale. Questo rinvio ha importanza pratica elevatissima, poiché la maggior parte del contenzioso in tema di concorso colposo riguarda i danni da fatto illecito: incidenti stradali, infortuni sul lavoro, responsabilità medica. Il giudice valuta se il danneggiato abbia tenuto comportamenti imprudenti prima dell'evento (comma 1) o abbia omesso misure ragionevoli dopo (comma 2).
Rilevanza pratica
L'art. 1227 c.c. è uno strumento difensivo di primo piano per il convenuto in giudizio. Il fatto colposo del creditore può essere rilevato d'ufficio dal giudice, anche senza specifica eccezione di parte, purché risulti dagli atti di causa. L'onere della prova del concorso grava su chi lo invoca: deve allegare e provare il fatto colposo del creditore e il relativo nesso causale. Per il comma 2, deve dimostrare che le misure omesse erano concretamente esigibili e avrebbero evitato quella specifica voce di danno.
Domande frequenti
Cosa significa che il creditore ha «concorso a cagionare il danno»?
Significa che il suo comportamento ha contribuito, insieme a quello del debitore, a produrre il danno. Non è necessario che sia il responsabile principale: basta che la sua imprudenza o negligenza abbia avuto un ruolo causale. In questi casi il giudice riduce il risarcimento in proporzione alla gravità di tale contributo.
Il giudice può ridurre il risarcimento anche senza che il convenuto lo chieda?
Sì. Il fatto colposo del creditore può essere rilevato d'ufficio dal giudice, anche senza una specifica eccezione della parte convenuta, purché emerga dagli atti e dalle prove acquisite nel processo.
Cosa si intende per «ordinaria diligenza» nell'obbligo di mitigare il danno?
Si intende il comportamento di una persona di normale avvedutezza nelle medesime circostanze. Non si richiede al danneggiato sforzi straordinari o spese eccessive: è sufficiente che adotti le misure ragionevoli e facilmente praticabili per contenere le conseguenze. Se non lo fa, quella parte di danno non viene risarcita.
Qual è la differenza pratica tra il primo e il secondo comma?
Il primo comma riguarda la condotta del creditore prima o durante il fatto lesivo: se ha contribuito a causare il danno, il risarcimento viene ridotto proporzionalmente. Il secondo comma riguarda ciò che accade dopo il danno: se il creditore non ha adottato misure ragionevoli per limitarne le conseguenze, la parte di danno che avrebbe potuto evitare non gli viene risarcita affatto.
L'art. 1227 c.c. si applica anche in caso di incidente stradale?
Sì. L'art. 2056 c.c. richiama espressamente l'art. 1227 c.c. per la responsabilità extracontrattuale. Ad esempio, se il pedone investito stava attraversando con il semaforo rosso, il giudice potrà ridurre il risarcimento in misura proporzionale alla sua colpa nel determinare o aggravare il danno.
Schema dell'articolo
Art. 1227 c.c., Meccanismo operativo