Art. 122 c.c. Violenza ed errore
In vigore
Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo. Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull’identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell’altro coniuge. L’errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell’altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l’errore riguardi: 1) l’esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale; 2) l’esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L’azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile; 3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale; 4) la circostanza che l’altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L’azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile; 5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell’articolo 233, se la gravidanza è stata portata a termine. L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l’errore.
In sintesi
Il matrimonio è impugnabile dal coniuge il cui consenso sia stato estorto con violenza o viziato da errore essenziale sull'identità o su qualità personali dell'altro sposo.
Ratio
L'art. 122 c.c. tutela la libertà e la consapevolezza del consenso matrimoniale, che costituisce il fondamento dell'atto di matrimonio. Il legislatore ha inteso proteggere il coniuge da situazioni in cui la volontà sia stata coartata o formata su presupposti falsi, garantendo che il vincolo coniugale nasca da una scelta genuina e informata. La norma bilancia la stabilità del matrimonio, presidio di interessi familiari e sociali, con la tutela individuale del consenso libero e consapevole.Analisi
La violenza rilevante è quella che determina un timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo: non è sufficiente una generica pressione psicologica, ma occorre una coazione che annulli o comprima gravemente la libertà di scelta. L'errore sull'identità della persona concerne i casi, oggi rari, di sostituzione fisica dello sposo. L'errore sulle qualità personali è invece essenziale solo se ricade nelle categorie tassative dei nn. 1-5, quali malattie fisiche o psichiche che impediscano la vita coniugale, condanne penali per delitti non colposi superiori a cinque anni, delinquenza abituale o professionale, condanne per reati concernenti la prostituzione, o stato di gravidanza da terzo non disconosciuta. Il carattere tassativo dell'elenco esclude un'interpretazione analogica. Il termine di un anno di coabitazione successiva alla scoperta del vizio opera come causa di decadenza, fondato sulla presunzione di acquiescenza al vincolo.Quando si applica
La norma si applica ai matrimoni celebrati in presenza di violenza attuale o timore grave da causa esterna, ovvero quando uno sposo abbia ignorato, al momento delle nozze, una delle qualità elencate al terzo comma. Non si applica agli errori su qualità non elencate, né alla mera inadeguatezza del coniuge rispetto ad aspettative soggettive.Connessioni
La norma si coordina con l'art. 117 c.c. (cause generali di nullità matrimoniale), l'art. 119 c.c. (incapacità di intendere e volere), l'art. 123 c.c. (simulazione), l'art. 129 c.c. (effetti della nullità) e l'art. 129 bis c.c. (responsabilità del coniuge in malafede). Sul piano processuale rileva l'art. 125 c.c. quanto ai limiti dell'azione del pubblico ministero. L'art. 233 c.c. è richiamato espressamente per il disconoscimento di paternità nella fattispecie di cui al n. 5.Domande frequenti
Quale è il primo vizio del consenso nel matrimonio?
La violenza, cioè il ricorso a minacce o coercizione fisica per estorcere il consenso.
Che tipo di timore legittima l'impugnazione?
Il timore di eccezionale gravità, derivante da cause esterne allo sposo, non dalle circostanze.
L'errore su qualità personali rende il matrimonio impugnabile?
Sì, se l'errore è essenziale e il coniuge non avrebbe acconsentito se le avesse conosciute.
Quali qualità personali rientrano nell'errore essenziale?
Malattia fisica o psichica, anomalia sessuale che impedisce la vita coniugale, precedenti penali gravi.
Chi ha il diritto di impugnare per violenza o errore?
Solo il coniuge la cui volontà è stata vizziata; il coniuge che ha usato violenza non può agire.
Fonti consultate: 1 fonte verificate