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Art. 129 c.c. Diritti dei coniugi in buona fede
In vigore
Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l’obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell’altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze. Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l’articolo 155.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Dichiarato nullo il matrimonio putativo, il giudice può imporre a un coniuge il pagamento di somme periodiche all'altro privo di redditi adeguati, per un massimo di tre anni.
Ratio
La norma tutela il coniuge che, avendo contratto matrimonio in buona fede, si trovi improvvisamente privo di un sostegno economico a seguito della declaratoria di nullità. Poiché il matrimonio putativo bilaterale produce gli stessi effetti del matrimonio valido sino alla sentenza, l'annullamento retroattivo del vincolo potrebbe lasciare il coniuge economicamente più debole in una condizione di grave difficoltà. Il legislatore ha perciò previsto un obbligo temporaneo di sostegno, calibrato sulle risorse del coniuge obbligato, senza tuttavia creare un assegno a tempo indeterminato come quello divorzile.Analisi
L'art. 129 c.c. presuppone il verificarsi delle condizioni del matrimonio putativo (art. 128 c.c.) in capo a entrambi i coniugi: se la buona fede è unilaterale, trovano applicazione le più ampie tutele previste dall'art. 129-bis c.c. a carico del coniuge in malafede. Il sostegno economico previsto dall'art. 129 è temporaneo (massimo tre anni), proporzionato alle sostanze, e non al reddito, dell'obbligato, ed è condizionato: (a) all'assenza di redditi adeguati del beneficiario; (b) al fatto che il beneficiario non abbia contratto nuove nozze. Il giudice ha un potere discrezionale nell'an e nel quantum della condanna. Il secondo comma rimanda all'art. 155 c.c. per i provvedimenti relativi ai figli.Quando si applica
La norma si applica esclusivamente nelle ipotesi di matrimonio putativo con buona fede di entrambi i coniugi (art. 128, comma 1, c.c.). Non trova applicazione nei casi di malafede di uno dei coniugi (disciplinati dall'art. 129-bis c.c.) né quando il coniuge richiedente abbia redditi propri adeguati o sia passato a nuove nozze prima o durante il periodo di corresponsione.Connessioni
La norma si collega direttamente all'art. 128 c.c. (matrimonio putativo), all'art. 129-bis c.c. (responsabilità del coniuge in malafede), all'art. 155 c.c. (provvedimenti riguardo ai figli) e alle disposizioni in materia di alimenti (artt. 433 ss. c.c.). Il riferimento alla proporzionalità rispetto alle «sostanze» richiama criteri analoghi a quelli utilizzati nelle obbligazioni alimentari.Domande frequenti
Cosa si intende per matrimonio putativo?
Matrimonio nullo o annullabile celebrato in buona fede da almeno uno dei coniugi, che ha tuttavia prodotto effetti civili fino alla sentenza che lo dichiara nullo.
Quali sono i diritti dei coniugi in buona fede?
Il coniuge in buona fede ha diritto a un'indennità congrua e al mantenimento per almeno tre anni, qualora privo di redditi propri e non risposato.
Per quanto tempo dura l'obbligo di mantenimento?
L'obbligo di corrispondere somme periodiche non può superare tre anni da quando il giudice lo dispone, salvo diversa valutazione delle circostanze.
Come si calcola l'importo del mantenimento?
L'importo è determinato in proporzione alle sostanze del coniuge obbligato e alle esigenze del coniuge in buona fede privo di redditi adeguati.
Cosa accade ai figli nel matrimonio putativo?
I figli godono della disciplina di cui all'articolo 155 c.c., garantita dal giudice nel provvedimento di annullamento del matrimonio.
Fonti consultate: 1 fonte verificate