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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 130 c.c. – Atto di celebrazione del matrimonio
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l’atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile.
Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l’atto di celebrazione.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 129-bis - Art. 129 bis Codice Civile: Responsabilità del coniuge in mala f→Cod. civ. art. 131 - Art. 131 Codice Civile: Possesso di stato→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 129 Codice Civile: Diritti dei coniugi in buona fede→Art. 128 c.c.: Matrimonio putativo – Testo aggiornato→Art. 132 Codice Civile: Mancanza dell’atto di celebrazione→Art. 127 Codice Civile: Intrasmissibilità dell’azione→Art. 133 Codice Civile: Prova della celebrazione risultante da→Art. 126 Codice Civile: Separazione dei coniugi in pendenza del→Art. 134 Codice Civile: Omissione di pubblicazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Nessuno può vantare la qualità di coniuge senza presentare l'atto di celebrazione del matrimonio estratto dai registri dello stato civile.
Ratio
L'art. 130 c.c. risponde all'esigenza di certezza giuridica che caratterizza il diritto di famiglia e lo stato civile delle persone. Il legislatore ha inteso ancorare la prova dello status coniugale a un documento pubblico formale, sottraendola all'incertezza propria di elementi fattuali quali il possesso di stato. La tutela degli interessi dei terzi, creditori, eredi, pubbliche amministrazioni, impone che la qualità di coniuge sia verificabile attraverso un atto autentico e consultabile.Analisi
La disposizione introduce una regola di prova legale: chi intende far valere diritti derivanti dalla qualità di coniuge deve necessariamente esibire l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile. L'atto di matrimonio è documento pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. e fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto attestato dall'ufficiale di stato civile. Il secondo comma rafforza la regola escludendo esplicitamente il possesso di stato come prova alternativa o sostitutiva: neppure la concorde allegazione di entrambi i coniugi può ovviare alla mancanza documentale. Tale rigore è temperato dagli artt. 131 e 132 c.c., che prevedono rimedi rispettivamente per i vizi di forma e per la mancanza materiale del registro.Quando si applica
La norma trova applicazione ogni volta che occorra dimostrare lo status di coniuge in sede giudiziaria o amministrativa: procedimenti di separazione e divorzio, azioni di stato, richieste di prestazioni previdenziali, pratiche di successione, accesso a benefici fiscali riservati al coniuge. È altresì rilevante nei procedimenti di riconoscimento di matrimoni celebrati all'estero, ove l'atto straniero va trascritto nei registri italiani.Connessioni
L'art. 130 c.c. si coordina con l'art. 131 c.c. (possesso di stato sanante dei difetti di forma), con l'art. 132 c.c. (prova in caso di mancanza del registro) e con l'art. 133 c.c. (prova risultante da sentenza penale). Sul piano processuale, rileva l'art. 236 c.c. in tema di prove dello stato di famiglia. La disciplina dei registri dello stato civile è contenuta nel D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio dichiara di essere coniugato con Caio, ma non possiede l'atto di celebrazione. Senza questo documento estratto dai registri dello stato civile, non può provare il suo status di coniuge nemmeno allegando il possesso di stato.
Caso 2: Caso 2
Sempronio e Filano vivono insieme per vent'anni come coniugi, ma l'atto matrimoniale è smarrito. Per reclamare i diritti coniugali (successione, assegno), Filano deve comunque produrre l'atto estratto dai registri.
Caso 3: Caso 3
Mevio pretende il riconoscimento di vedovanza per accedere alla pensione, ma manca la documentazione ufficiale dello stato civile. Il possesso di stato da solo non è sufficiente a provare il vincolo matrimoniale.
Domande frequenti
Qual è il documento essenziale per provare il matrimonio?
L'atto di celebrazione del matrimonio estratto dai registri dello stato civile. È il mezzo di prova primario e insostituibile.
Il possesso di stato sostituisce l'atto di celebrazione?
No. Anche il possesso di stato conforme all'atto di matrimonio, provato da entrambi i coniugi, non dispensa dalla presentazione dell'atto ufficiale.
Dove si estrae l'atto di celebrazione?
Dai registri dello stato civile del comune dove la celebrazione è avvenuta, presso l'ufficiale dello stato civile competente.
Che valore ha il possesso di stato?
Il possesso di stato è rilevante per sanare i difetti di forma (art. 131) e per provare l'esistenza del matrimonio in casi eccezionali, ma mai sostituisce l'atto ufficiale.
Cosa rischia chi celebra matrimonio senza possesso di stato?
Se il matrimonio è celebrato in modo conforme all'atto di stato civile, il possesso di stato sana ogni difetto formale secondo l'articolo 131 c.c.
Fonti consultate: 1 fonte verificate