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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 127 c.c. – Intrasmissibilità dell’azione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell’attore.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 126 - Art. 126 Codice Civile: Separazione dei coniugi in pendenza del→Cod. civ. art. 128 - Articolo 128 Codice Civile→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 125 Codice Civile: Azione del pubblico ministero→Art. 129 Codice Civile: Diritti dei coniugi in buona fede→Art. 129 bis Codice Civile: Responsabilità del coniuge in mala f→Art. 124 Codice Civile: Vincolo di precedente matrimonio→Art. 130 Codice Civile: Atto di celebrazione del matrimonio→Art. 123 Codice Civile: Simulazione→Art. 131 Codice Civile: Possesso di stato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'azione di impugnazione del matrimonio non si trasmette agli eredi dell'attore, salvo che il giudizio fosse già pendente al momento del decesso.
Ratio
Il legislatore ha fondato la disciplina sull'intuizione che le azioni matrimoniali afferiscano alla sfera personalissima degli sposi. Consentire agli eredi di avviare ex novo un'azione di nullità dopo la morte del de cuius determinerebbe un'ingerenza nella sfera giuridica e nell'onore della famiglia, nonché un'instabilità degli effetti patrimoniali e personali già consolidatisi. La trasmissibilità è pertanto ammessa solo nel caso in cui il giudizio fosse già radicato, poiché in tale ipotesi la volontà di impugnare il matrimonio è stata manifestata in vita dall'avente diritto.Analisi
L'art. 127 c.c. disciplina una delle eccezioni al principio generale di trasmissibilità dei diritti agli eredi, giustificata dalla natura personalissima dell'azione matrimoniale. La norma distingue due situazioni: (a) morte dell'attore prima della proposizione della domanda, in tal caso l'azione si estingue definitivamente e gli eredi non possono instaurarla; (b) morte dell'attore dopo la proposizione della domanda e in corso di giudizio, in tal caso gli eredi subentrano nella posizione processuale del de cuius e possono proseguire il giudizio già pendente. Il concetto di «pendenza del giudizio» va inteso nel senso tecnico-processuale: il giudizio si considera pendente dalla notifica dell'atto introduttivo. La norma si applica a tutte le ipotesi di azione di impugnazione del matrimonio, indipendentemente dalla causa di nullità o annullabilità dedotta.Quando si applica
La norma opera ogni volta che l'attore in un giudizio di nullità o annullamento del matrimonio deceda nel corso del procedimento o prima di averlo avviato. Trova applicazione sia nelle azioni proposte dai coniugi sia in quelle proposte da altri soggetti legittimati, nei limiti in cui tali azioni siano qualificabili come trasmissibili agli aventi causa.Connessioni
La norma si collega agli artt. 117-125 c.c. (legittimazione e termini per le azioni di nullità), all'art. 300 c.p.c. (interruzione del processo per morte della parte) e all'art. 110 c.p.c. (successione nel processo). Va letta in combinato disposto con le singole norme che individuano i soggetti legittimati per ciascuna causa di nullità.Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio impugna il matrimonio e muore durante il giudizio; gli eredi non possono continuare l'azione se non era pendente.
Caso 2: Caso 2
Caio muore dopo aver proposto l'azione: gli eredi possono sostituirsi nel processo pendente.
Domande frequenti
Gli eredi possono continuare l'azione iniziata dal defunto?
Solo se il giudizio era già pendente alla morte dell'attore; altrimenti l'azione non si trasmette agli eredi.
Che cosa significa 'giudizio già pendente'?
La domanda è stata già proposta in tribunale; il procedimento è in corso davanti al giudice.
Gli eredi possono agire se il deceduto non ha proposto azione?
No, gli eredi non possono iniziare autonomamente l'azione di impugnazione del matrimonio.
Qual è il fondamento di questa limitazione?
L'azione è strettamente personale e si estingue con la morte di chi l'ha proposta.
Può il giudice ordinare ai coniugi superstiti di agire?
No, solo i coniugi viventi hanno titolo per agire; gli eredi non hanno questa legittimazione.
Fonti consultate: 1 fonte verificate