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Art. 126 c.c. Separazione dei coniugi in pendenza del
In vigore
giudizio Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d’ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Durante il giudizio di nullità matrimoniale, il Tribunale può ordinare la separazione temporanea dei coniugi, anche d'ufficio se uno di essi è minore o interdetto.
Ratio
La norma risponde all'esigenza di tutelare i coniugi, e in particolare i soggetti vulnerabili, durante la fase, spesso lunga, del giudizio di nullità matrimoniale. La convivenza forzata nelle more del processo potrebbe aggravare la situazione conflittuale o pregiudicare gli interessi dei coniugi incapaci; la separazione temporanea costituisce pertanto uno strumento di tutela cautelare inteso a regolare le relazioni personali e patrimoniali nelle more della decisione definitiva.Analisi
L'art. 126 c.c. attribuisce al Tribunale competente a conoscere la nullità del matrimonio un duplice potere: uno a carattere dispositivo, esercitabile su istanza di parte, e uno officioso, azionabile anche in assenza di domanda. Il potere officioso è tuttavia limitato alle ipotesi in cui almeno uno dei coniugi sia minore di età o interdetto, in quanto tali soggetti non possono compiutamente tutelare i propri interessi processuali. La separazione così disposta ha natura meramente temporanea e strumentale rispetto al giudizio principale: non produce gli effetti tipici della separazione personale ex art. 150 c.c. e non incide sullo status coniugale, il quale rimane sospeso sino alla pronuncia definitiva. I provvedimenti emanati in sede cautelare sono suscettibili di modifica o revoca al mutare delle circostanze.Quando si applica
La disposizione opera esclusivamente in pendenza di un giudizio di nullità matrimoniale promosso davanti al Tribunale ordinario. Il presupposto è la proposizione della domanda di nullità; la separazione temporanea può essere richiesta da uno dei coniugi in qualsiasi momento del giudizio. Il potere officioso del giudice si attiva quando almeno uno dei coniugi risulti minore di età o interdetto al momento dell'istanza o d'ufficio.Connessioni
La norma si raccorda con gli artt. 117-123 c.c. (cause di nullità del matrimonio), con l'art. 128 c.c. (matrimonio putativo) e con le disposizioni processuali in materia di misure cautelari. In sede di separazione temporanea il giudice potrà adottare, in via analogica, i provvedimenti previsti dagli artt. 155 ss. c.c. riguardo ai figli. Norma di carattere procedurale correlata all'art. 706 c.p.c. e seguenti in materia di procedimenti matrimoniali.Domande frequenti
In quali situazioni il tribunale ordina separazione temporanea?
Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, su istanza di uno sposo o d'ufficio se minori o interdetti.
Che effetto ha la separazione temporanea durante il giudizio?
I coniugi vivono separati finché dura il processo di nullità, pur mantenendo lo status di coniugi.
La separazione temporanea è definitiva?
No, è provvisoria e dura per tutta la pendenza del giudizio di nullità.
Il tribunale ordina d'ufficio la separazione per minori?
Sì, se uno sposo è minore, il giudice ordina d'ufficio la separazione temporanea per proteggerlo.
Quali sono le conseguenze sulla comunione dei beni?
La separazione ha effetti sugli assegni e sulla divisione dei beni durante il giudizio.
Fonti consultate: 1 fonte verificate