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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 126 c.c. – Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d’ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 125 - Art. 125 Codice Civile: Azione del pubblico ministero→Cod. civ. art. 127 - Art. 127 Codice Civile: Intrasmissibilità dell’azione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 124 Codice Civile: Vincolo di precedente matrimonio→Art. 128 c.c.: Matrimonio putativo – Testo aggiornato→Art. 123 Codice Civile: Simulazione→Art. 129 Codice Civile: Diritti dei coniugi in buona fede→Art. 129 bis Codice Civile: Responsabilità del coniuge in mala f→Art. 122 Codice Civile: Violenza ed errore→Art. 130 Codice Civile: Atto di celebrazione del matrimonio
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Durante il giudizio di nullità matrimoniale, il Tribunale può ordinare la separazione temporanea dei coniugi, anche d'ufficio se uno di essi è minore o interdetto.
Ratio
La norma risponde all'esigenza di tutelare i coniugi, e in particolare i soggetti vulnerabili, durante la fase, spesso lunga, del giudizio di nullità matrimoniale. La convivenza forzata nelle more del processo potrebbe aggravare la situazione conflittuale o pregiudicare gli interessi dei coniugi incapaci; la separazione temporanea costituisce pertanto uno strumento di tutela cautelare inteso a regolare le relazioni personali e patrimoniali nelle more della decisione definitiva.Analisi
L'art. 126 c.c. attribuisce al Tribunale competente a conoscere la nullità del matrimonio un duplice potere: uno a carattere dispositivo, esercitabile su istanza di parte, e uno officioso, azionabile anche in assenza di domanda. Il potere officioso è tuttavia limitato alle ipotesi in cui almeno uno dei coniugi sia minore di età o interdetto, in quanto tali soggetti non possono compiutamente tutelare i propri interessi processuali. La separazione così disposta ha natura meramente temporanea e strumentale rispetto al giudizio principale: non produce gli effetti tipici della separazione personale ex art. 150 c.c. e non incide sullo status coniugale, il quale rimane sospeso sino alla pronuncia definitiva. I provvedimenti emanati in sede cautelare sono suscettibili di modifica o revoca al mutare delle circostanze.Quando si applica
La disposizione opera esclusivamente in pendenza di un giudizio di nullità matrimoniale promosso davanti al Tribunale ordinario. Il presupposto è la proposizione della domanda di nullità; la separazione temporanea può essere richiesta da uno dei coniugi in qualsiasi momento del giudizio. Il potere officioso del giudice si attiva quando almeno uno dei coniugi risulti minore di età o interdetto al momento dell'istanza o d'ufficio.Connessioni
La norma si raccorda con gli artt. 117-123 c.c. (cause di nullità del matrimonio), con l'art. 128 c.c. (matrimonio putativo) e con le disposizioni processuali in materia di misure cautelari. In sede di separazione temporanea il giudice potrà adottare, in via analogica, i provvedimenti previsti dagli artt. 155 ss. c.c. riguardo ai figli. Norma di carattere procedurale correlata all'art. 706 c.p.c. e seguenti in materia di procedimenti matrimoniali.Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio impugna il matrimonio con Caio per violenza; il tribunale, su richiesta, ordina separazione temporanea durante il processo.
Caso 2: Caso 2
Sempronio è minore; il tribunale d'ufficio ordina separazione durante il giudizio di nullità.
Domande frequenti
In quali situazioni il tribunale ordina separazione temporanea?
Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, su istanza di uno sposo o d'ufficio se minori o interdetti.
Che effetto ha la separazione temporanea durante il giudizio?
I coniugi vivono separati finché dura il processo di nullità, pur mantenendo lo status di coniugi.
La separazione temporanea è definitiva?
No, è provvisoria e dura per tutta la pendenza del giudizio di nullità.
Il tribunale ordina d'ufficio la separazione per minori?
Sì, se uno sposo è minore, il giudice ordina d'ufficio la separazione temporanea per proteggerlo.
Quali sono le conseguenze sulla comunione dei beni?
La separazione ha effetti sugli assegni e sulla divisione dei beni durante il giudizio.
Fonti consultate: 1 fonte verificate