Art. 706 c.p.c. – Forma della domanda
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva
sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.
Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
In sintesi
L'articolo 706 c.p.c. stabilisce le regole di forma e competenza per la domanda di separazione personale dei coniugi, proposta con ricorso al tribunale.
Ratio
L'articolo 706 c.p.c. è la norma cardine del procedimento di separazione personale giudiziale. Essa stabilisce le coordinate fondamentali del rito: la forma del ricorso (distinta dall'atto di citazione), la competenza territoriale e il contenuto minimo dell'atto introduttivo. La scelta del ricorso al presidente del tribunale riflette la natura non contenziosa originaria del procedimento di separazione, orientato in prima battuta alla conciliazione e alla tutela dei coniugi e della prole.
La previsione di termini acceleratori (5 giorni per la fissazione dell'udienza, 90 giorni per la sua tenuta) risponde all'esigenza di una rapida definizione della situazione familiare, particolarmente avvertita quando vi siano figli minori.
Analisi
Il primo comma individua il foro competente: in prima battuta, il tribunale dell'ultima residenza comune; in subordine, quello di residenza o domicilio del convenuto. Il ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti su cui la domanda è fondata. Il secondo comma disciplina i casi di convenuto residente all'estero o irreperibile, spostando la competenza al foro del ricorrente e, in ultima istanza, a qualsiasi tribunale della Repubblica.
Il terzo comma regola l'attività presidenziale successiva al deposito: entro 5 giorni il presidente fissa con decreto la data dell'udienza (entro 90 giorni), il termine per la notifica al convenuto e quello per il deposito della memoria difensiva da parte del convenuto. A ricorso e memoria vanno allegate le ultime dichiarazioni dei redditi, strumento essenziale per valutare le condizioni economiche dei coniugi in vista dei provvedimenti presidenziali. Il quarto comma impone di indicare nel ricorso l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio, dato rilevante per i provvedimenti sull'affidamento e il mantenimento.
Quando si applica
La norma si applica ogniqualvolta un coniuge intenda proporre domanda di separazione giudiziale (non consensuale) ai sensi dell'art. 150 c.c. Il procedimento di separazione consensuale segue invece il rito di volontaria giurisdizione. La disciplina riguarda anche le coppie con figli nati fuori dal matrimonio per la parte relativa all'affidamento, in forza dei rinvii operati dalla normativa speciale.
Connessioni
Norme collegate nel c.p.c.: art. 707 (comparizione personale), art. 708 (tentativo di conciliazione e provvedimenti presidenziali), art. 709 (notificazione e fissazione udienza), artt. 163-bis (termini a comparire), art. 166-167 (costituzione del convenuto). Nel diritto sostanziale: artt. 150-158 c.c. (separazione dei coniugi), art. 337-ter c.c. (provvedimenti sull'affidamento). Rilevante anche la L. 54/2006 sull'affidamento condiviso e le successive modifiche introdotte dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022).
Domande frequenti
Dove si presenta il ricorso per la separazione giudiziale?
Al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi. Se non vi è stata una residenza comune o il convenuto risiede altrove, si ricorre al tribunale di residenza o domicilio del convenuto (art. 706 c.p.c.).
Quali documenti vanno allegati al ricorso di separazione?
Devono essere allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate da entrambi i coniugi. Il ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti e indicare l'esistenza di figli comuni.
Entro quanto tempo viene fissata l'udienza dopo il deposito del ricorso?
Il presidente fissa l'udienza entro 5 giorni dal deposito in cancelleria. L'udienza deve tenersi entro 90 giorni dal deposito del ricorso.
Cosa succede se il coniuge convenuto risiede all'estero?
Se il convenuto risiede all'estero o è irreperibile, il ricorso si propone al tribunale del luogo di residenza del ricorrente. Se anche questi è all'estero, a qualsiasi tribunale della Repubblica.
La separazione giudiziale e quella consensuale seguono lo stesso procedimento?
No. La separazione giudiziale segue il rito contenzioso degli artt. 706 ss. c.p.c. La separazione consensuale segue un procedimento semplificato (omologazione), che non prevede il contraddittorio ma richiede l'accordo di entrambi i coniugi.