Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 708 c.p.c. – Tentativo di conciliazione, provvedimenti del presidente
Articolo abrogato D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 707 - Art. 707 c.p.c.: Comparizione personale delle parti→Cod. proc. civ. art. 709 - Art. 709 c.p.c.: Notificazione dell’ordinanza e fissazione dell’→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 709-bis c.p.c.: Udienza di comparizione e trattazione davan→Articolo 706 Codice di Procedura Civile: Forma della domanda→Art. 710 c.p.c.: Modificabilità dei provvedimenti relativi alla→Art. 705 c.p.c.: Divieto di proporre giudizio petitorio→Articolo 711 Codice di Procedura Civile: Separazione consensuale→Art. 704 c.p.c.: Domande di provvedimento possessorio nel corso→Articolo 712 Codice di Procedura Civile: Forma della domanda
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 708 c.p.c. disciplina il tentativo di conciliazione dei coniugi davanti al presidente e i provvedimenti temporanei urgenti emessi in caso di mancata conciliazione.
Ratio
L'articolo 708 c.p.c. è il cuore della fase presidenziale del procedimento di separazione: in esso si concentrano la funzione conciliativa e quella di tutela urgente della famiglia. Il legislatore, consapevole che la crisi coniugale mette a rischio l'equilibrio economico e affettivo dei coniugi e dei figli, ha attribuito al presidente poteri ampi di intervento immediato, prima ancora che il giudizio di merito prenda avvio davanti al giudice istruttore.
La struttura della norma rivela una duplice tensione: da un lato, l'ordinamento non vuole facilitare le separazioni, imponendo un tentativo obbligatorio di conciliazione; dall'altro, quando la rottura è irreversibile, esige una regolamentazione provvisoria rapida e concreta della situazione familiare.
Analisi
Il primo comma descrive il modus operandi presidenziale: ascolto separato (per favorire la franchezza) e poi congiunto (per il confronto diretto). Il secondo comma prevede la verbalizzazione dell'eventuale conciliazione, che chiude il procedimento. Il terzo comma, il più rilevante in pratica, regola l'ipotesi di mancata conciliazione o di contumacia del convenuto: il presidente emette ordinanza con provvedimenti temporanei e urgenti «nell'interesse dei coniugi e della prole», nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza davanti a questi.
Il quarto comma consente al giudice istruttore di revocare o modificare l'ordinanza presidenziale al mutare delle circostanze, ai sensi dell'art. 177 c.p.c. Il quinto e sesto comma replicano per la seconda udienza (quella di trattazione davanti al presidente) la struttura del tentativo di conciliazione e del provvedimento d'urgenza, con la variante che ora il presidente sente anche i difensori. L'ultimo comma ammette il reclamo alla corte d'appello in camera di consiglio contro i provvedimenti del terzo comma, con termine perentorio di 10 giorni dalla notificazione.
Quando si applica
La norma si applica in ogni procedimento di separazione giudiziale, all'udienza presidenziale. I provvedimenti del terzo comma sono particolarmente rilevanti quando vi siano figli minori (affidamento, collocamento, mantenimento) o quando la situazione patrimoniale dei coniugi richieda una regolamentazione urgente (assegno di mantenimento, attribuzione della casa coniugale).
Connessioni
Articoli correlati: art. 706 (forma della domanda), art. 707 (comparizione personale), art. 709 (notificazione e fissazione udienza), art. 177 c.p.c. (modificabilità dei provvedimenti istruttori), art. 669-terdecies (reclamo cautelare, per analogia). Nel diritto sostanziale: art. 337-ter c.c. (provvedimenti sull'affidamento), artt. 150-158 c.c. Per il reclamo: il termine di 10 giorni è perentorio e decorre dalla notificazione del provvedimento, non dalla sua comunicazione.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio e Tizia compaiono davanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione giudiziale. Il presidente li ascolta separatamente: Tizio manifesta disponibilità a riconciliarsi, Tizia no. Nell'audizione congiunta la situazione non muta. Il presidente dichiara fallito il tentativo di conciliazione e, con ordinanza, dispone l'affidamento condiviso dei due figli minori con collocamento prevalente presso Tizia, assegna a quest'ultima la casa coniugale, pone a carico di Tizio un assegno mensile di mantenimento per i figli, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza davanti a questi. Tizio propone reclamo alla corte d'appello avverso l'ordinanza sull'assegno, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notificazione.
Caso 2: Sempronio e Mevio (coppia) sono in causa di separazione
Nelle more del giudizio, le condizioni economiche di Sempronio migliorano sensibilmente per un'eredità ricevuta. Mevio chiede al giudice istruttore la modifica dei provvedimenti presidenziali sull'assegno di mantenimento già disposto dall'ordinanza ex art. 708 c.p.c. Il giudice istruttore, ai sensi del quarto comma e dell'art. 177 c.p.c., modifica l'ordinanza presidenziale riducendo l'assegno in proporzione al mutamento delle circostanze economiche.
Domande frequenti
Il tentativo di conciliazione davanti al presidente è obbligatorio nel procedimento di separazione?
Sì, il presidente è tenuto per legge a tentare la conciliazione tra i coniugi, sentendoli prima separatamente e poi congiuntamente (art. 708 c.p.c.). La conciliazione chiude il procedimento; in caso contrario, si prosegue.
Cosa può disporre il presidente se i coniugi non si conciliano?
Il presidente emette con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole: affidamento dei figli, assegno di mantenimento, assegnazione della casa coniugale, ecc.
I provvedimenti presidenziali sono definitivi?
No, sono temporanei e urgenti. Possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore se cambiano le circostanze (art. 708, quarto comma, c.p.c.), e cesseranno di avere efficacia con la sentenza definitiva.
Posso impugnare il provvedimento presidenziale sull'assegno o sull'affidamento?
Sì. I provvedimenti del terzo comma dell'art. 708 c.p.c. sono reclamabili alla corte d'appello in camera di consiglio entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notificazione del provvedimento.
Se non mi concilio, quando inizia il vero giudizio di separazione?
Il presidente, in caso di mancata conciliazione, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza davanti a questi. Da quel momento ha inizio la fase istruttoria del giudizio di separazione.