Art. 708 c.p.c. – Tentativo di conciliazione, provvedimenti del presidente
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.
Se il coniuge convenuto non comparisce o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione delle parti davanti a questo.
Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l’ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell’articolo 177.
All’udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.
Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.
Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.
In sintesi
L'articolo 708 c.p.c. disciplina il tentativo di conciliazione dei coniugi davanti al presidente e i provvedimenti temporanei urgenti emessi in caso di mancata conciliazione.
Ratio
L'articolo 708 c.p.c. è il cuore della fase presidenziale del procedimento di separazione: in esso si concentrano la funzione conciliativa e quella di tutela urgente della famiglia. Il legislatore, consapevole che la crisi coniugale mette a rischio l'equilibrio economico e affettivo dei coniugi e dei figli, ha attribuito al presidente poteri ampi di intervento immediato, prima ancora che il giudizio di merito prenda avvio davanti al giudice istruttore.
La struttura della norma rivela una duplice tensione: da un lato, l'ordinamento non vuole facilitare le separazioni, imponendo un tentativo obbligatorio di conciliazione; dall'altro, quando la rottura è irreversibile, esige una regolamentazione provvisoria rapida e concreta della situazione familiare.
Analisi
Il primo comma descrive il modus operandi presidenziale: ascolto separato (per favorire la franchezza) e poi congiunto (per il confronto diretto). Il secondo comma prevede la verbalizzazione dell'eventuale conciliazione, che chiude il procedimento. Il terzo comma, il più rilevante in pratica, regola l'ipotesi di mancata conciliazione o di contumacia del convenuto: il presidente emette ordinanza con provvedimenti temporanei e urgenti «nell'interesse dei coniugi e della prole», nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza davanti a questi.
Il quarto comma consente al giudice istruttore di revocare o modificare l'ordinanza presidenziale al mutare delle circostanze, ai sensi dell'art. 177 c.p.c. Il quinto e sesto comma replicano per la seconda udienza (quella di trattazione davanti al presidente) la struttura del tentativo di conciliazione e del provvedimento d'urgenza, con la variante che ora il presidente sente anche i difensori. L'ultimo comma ammette il reclamo alla corte d'appello in camera di consiglio contro i provvedimenti del terzo comma, con termine perentorio di 10 giorni dalla notificazione.
Quando si applica
La norma si applica in ogni procedimento di separazione giudiziale, all'udienza presidenziale. I provvedimenti del terzo comma sono particolarmente rilevanti quando vi siano figli minori (affidamento, collocamento, mantenimento) o quando la situazione patrimoniale dei coniugi richieda una regolamentazione urgente (assegno di mantenimento, attribuzione della casa coniugale).
Connessioni
Articoli correlati: art. 706 (forma della domanda), art. 707 (comparizione personale), art. 709 (notificazione e fissazione udienza), art. 177 c.p.c. (modificabilità dei provvedimenti istruttori), art. 669-terdecies (reclamo cautelare, per analogia). Nel diritto sostanziale: art. 337-ter c.c. (provvedimenti sull'affidamento), artt. 150-158 c.c. Per il reclamo: il termine di 10 giorni è perentorio e decorre dalla notificazione del provvedimento, non dalla sua comunicazione.
Domande frequenti
Il tentativo di conciliazione davanti al presidente è obbligatorio nel procedimento di separazione?
Sì, il presidente è tenuto per legge a tentare la conciliazione tra i coniugi, sentendoli prima separatamente e poi congiuntamente (art. 708 c.p.c.). La conciliazione chiude il procedimento; in caso contrario, si prosegue.
Cosa può disporre il presidente se i coniugi non si conciliano?
Il presidente emette con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole: affidamento dei figli, assegno di mantenimento, assegnazione della casa coniugale, ecc.
I provvedimenti presidenziali sono definitivi?
No, sono temporanei e urgenti. Possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore se cambiano le circostanze (art. 708, quarto comma, c.p.c.), e cesseranno di avere efficacia con la sentenza definitiva.
Posso impugnare il provvedimento presidenziale sull'assegno o sull'affidamento?
Sì. I provvedimenti del terzo comma dell'art. 708 c.p.c. sono reclamabili alla corte d'appello in camera di consiglio entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notificazione del provvedimento.
Se non mi concilio, quando inizia il vero giudizio di separazione?
Il presidente, in caso di mancata conciliazione, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza davanti a questi. Da quel momento ha inizio la fase istruttoria del giudizio di separazione.