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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 709-bis c.p.c. – Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo e dal quarto al decimo. Si applica altresì l’articolo 184.

Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l’affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione.

Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio.

Articolo 709-ter (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni)

Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

ammonire il genitore inadempiente;

disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;

disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;

condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le norme degli artt. 180 e 183 c.p.c. in quanto compatibili.
  • Se il processo prosegue per addebito, affidamento dei figli o questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva sulla separazione.
  • Contro la sentenza non definitiva è ammesso solo appello immediato, deciso in camera di consiglio.
  • Il giudice del procedimento in corso è competente per le controversie sull'esercizio della potestà genitoriale e le modalità di affidamento.
  • In caso di gravi inadempienze, il giudice può ammonire il genitore, disporre risarcimenti e irrogare sanzioni pecuniarie fino a 5.000 euro.

L'articolo 709-bis c.p.c. disciplina l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore nella separazione e la soluzione delle controversie sull'affidamento dei figli.

Ratio

L'articolo 709-bis c.p.c. — e il contiguo art. 709-ter, il cui testo è incorporato nell'articolo in esame — perseguono una duplice finalità. Da un lato, l'art. 709-bis coordina la fase istruttoria del giudizio di separazione con il regime ordinario del processo di cognizione (artt. 180, 183 e 184), evitando la creazione di un rito totalmente autonomo. Dall'altro, introduce la possibilità di una pronuncia anticipata sulla separazione in sé (sentenza non definitiva), separando la questione dello stato personale dalla più complessa liquidazione delle questioni accessorie.

L'art. 709-ter risponde invece all'esigenza pratica di dotare il giudice della separazione (o del divorzio, o dell'affidamento) di strumenti sanzionatori efficaci per far rispettare i provvedimenti sull'affidamento e la potestà genitoriale, anche dopo la pronuncia definitiva.

Analisi

Il primo comma dell'art. 709-bis richiama le disposizioni del rito ordinario sull'udienza di prima comparizione (art. 180) e sulla trattazione (art. 183, commi 1, 2, 4-10), nonché sull'ammissione delle prove (art. 184). Tale tecnica di rinvio garantisce uniformità con il rito civile ordinario e consente l'applicazione delle garanzie processuali ivi previste (memorie istruttorie, indicazione delle prove, ecc.).

Il secondo comma introduce la sentenza non definitiva sulla separazione: quando il processo deve proseguire per addebito, affidamento o questioni economiche (mantenimento, divisione dei beni), il tribunale può emettere subito sentenza sul solo status di separati. Il terzo comma limita l'impugnazione di tale sentenza al solo appello immediato in camera di consiglio, escludendo il ricorso per cassazione diretto e accelerando la formazione del giudicato sullo status.

L'art. 709-ter (incorporato nel testo) attribuisce al giudice del procedimento in corso la competenza per le controversie sull'esercizio della potestà genitoriale (ora «responsabilità genitoriale»: cfr. D.Lgs. 154/2013) e le modalità dell'affidamento; per i procedimenti ex art. 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. In caso di gravi inadempienze, il giudice può: ammonire il genitore inadempiente; disporre risarcimento del danno al minore; disporre risarcimento del danno all'altro genitore; condannare al pagamento di una sanzione pecuniaria da 75 a 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

Quando si applica

L'art. 709-bis si applica nella fase istruttoria del giudizio di separazione giudiziale, dopo la fase presidenziale. La sentenza non definitiva è uno strumento utile quando la questione dello stato (separazione in sé) è chiara, ma le questioni accessorie (addebito, figli, patrimonio) sono complesse e richiedono ulteriore istruttoria. L'art. 709-ter si applica in qualsiasi momento in cui insorga una controversia sull'affidamento o si verifichino gravi inadempienze genitoriali, anche dopo la pronuncia della sentenza di separazione.

Connessioni

Articoli correlati: art. 709 c.p.c. (notificazione e fissazione udienza), art. 710 c.p.c. (modificazione dei provvedimenti sulla prole), artt. 180, 183, 184 c.p.c. (udienza di prima comparizione e trattazione), art. 337-ter c.c. (provvedimenti sull'affidamento), D.Lgs. 154/2013 (riforma della filiazione, che ha sostituito «potestà» con «responsabilità genitoriale»), L. 54/2006 (affidamento condiviso). Per le sanzioni pecuniarie: art. 709-ter, comma 2, nn. 4 (Cassa delle ammende).

Domande frequenti

Cos'è la sentenza non definitiva sulla separazione e quando viene emessa?

È una sentenza che pronuncia la separazione in sé, separandola dalle questioni accessorie (addebito, figli, mantenimento). Viene emessa quando queste ultime richiedono ulteriore istruttoria, consentendo alle parti di acquisire subito lo status di separati.

Come si impugna la sentenza non definitiva di separazione?

Solo con appello immediato, che la corte d'appello decide in camera di consiglio (art. 709-bis, terzo comma). Non è ammesso il ricorso per cassazione diretto avverso tale sentenza.

Cosa può fare il giudice se un genitore non rispetta i provvedimenti sull'affidamento?

Ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c., può ammonire il genitore inadempiente, disporre il risarcimento del danno al minore o all'altro genitore, e condannare a una sanzione pecuniaria da 75 a 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

A quale giudice mi rivolgo se sorge una controversia sulle modalità di affidamento dei figli?

Al giudice del procedimento in corso (art. 709-ter, primo comma). Per i procedimenti di modifica ex art. 710 c.p.c. è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

La fase davanti al giudice istruttore nella separazione segue regole speciali?

In parte: l'art. 709-bis richiama le norme del rito ordinario (artt. 180, 183, 184 c.p.c.) in quanto compatibili. Alcune specificità del procedimento familiare rimangono, ma l'impianto generale è quello del processo di cognizione ordinario.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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