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Art. 705 c.p.c. – Divieto di proporre giudizio petitorio
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio, finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita (1).
Il convenuto può tuttavia proporre il giudizio petitorio quando dimostra che l’esecuzione del provvedimento possessorio non può compiersi per fatto dell’attore.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 3 febbraio 1992, n. 25, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria e all’esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 705 c.p.c. vieta al convenuto nel giudizio possessorio di proporre il giudizio petitorio finché il primo non sia definito ed eseguito.
Ratio
L'articolo 705 c.p.c. incarna il principio tradizionale spoliatus ante omnia restituendus, secondo il quale chi ha subito uno spoglio deve essere reintegrato nel possesso prima che si possa discutere del diritto. Il divieto imposto al convenuto nel giudizio possessorio di instaurare contestualmente un giudizio petitorio mira a impedire che questi utilizzi quest'ultimo come manovra dilatatoria per paralizzare o ritardare l'esecuzione del provvedimento possessorio.
La norma riflette la scelta dell'ordinamento di accordare priorità alla tutela del possesso, quale situazione di fatto meritevole di protezione immediata, rispetto all'accertamento del diritto sottostante.
Analisi
Il primo comma stabilisce il divieto nella sua forma generale: il convenuto nel possessorio non può proporre giudizio petitorio finché: (i) il giudizio possessorio non sia definito e (ii) la decisione non sia stata eseguita. I due requisiti sono cumulativi. Il secondo comma introduce l'unica eccezione: il petitorio è proponibile se il convenuto dimostra che l'esecuzione del provvedimento possessorio non può compiersi per fatto dell'attore (ad esempio, perché questi si è impossessato del bene o ne ha reso impossibile la restituzione).
La nota a piè di pagina riporta la sentenza della Corte Costituzionale n. 25 del 1992, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma nella parte in cui esclude la proposizione del petitorio anche quando dalla sua mancata proposizione derivi o possa derivare un pregiudizio irreparabile al convenuto. In seguito a tale pronuncia, il convenuto può instaurare il petitorio in pendenza del possessorio ogniqualvolta dimostri un pregiudizio irreparabile, senza attendere la definizione e l'esecuzione del provvedimento possessorio.
Quando si applica
Il divieto si applica al convenuto nel giudizio possessorio (tipicamente, chi ha commesso lo spoglio o la molestia). L'attore nel possessorio, invece, non è soggetto a tale limitazione e può parallelamente instaurare o proseguire un giudizio petitorio. Il divieto opera finché permangono i presupposti indicati dalla norma (giudizio non definito e decisione non eseguita).
A seguito della pronuncia costituzionale del 1992, il divieto cede quando il convenuto dimostra che dall'impossibilità di instaurare il petitorio gli deriva un pregiudizio irreparabile, da valutarsi caso per caso dal giudice.
Connessioni
Articoli correlati: art. 703 c.p.c. (procedimento possessorio), art. 704 c.p.c. (domande possessorie in pendenza di petitorio), artt. 1168-1170 c.c. (azioni possessorie). Sul piano costituzionale: Corte Cost. n. 25/1992 (illegittimità parziale). Il principio spoliatus ante omnia restituendus è richiamato anche dalla dottrina processualcivilistica quale fondamento del sistema di tutela possessoria.
Domande frequenti
Il convenuto nel giudizio possessorio può fare causa per la proprietà del bene?
Di regola no: ai sensi dell'art. 705 c.p.c., il convenuto nel possessorio non può instaurare il petitorio finché il possessorio non è definito ed eseguito. Fa eccezione il caso in cui dall'attesa derivi un pregiudizio irreparabile (Corte Cost. n. 25/1992).
Cosa succede se il convenuto nel possessorio propone ugualmente il giudizio petitorio?
Il giudice petitorio deve dichiarare l'improponibilità o sospendere il processo, in attesa che siano soddisfatte le condizioni dell'art. 705 c.p.c. (definizione ed esecuzione del possessorio).
Il divieto dell'art. 705 vale anche per l'attore nel possessorio?
No, il divieto è rivolto esclusivamente al convenuto nel giudizio possessorio. L'attore può liberamente instaurare o proseguire un giudizio petitorio parallelamente.
Quando il convenuto può eccezionalmente proporre il petitorio nonostante il possessorio in corso?
Quando dimostra che l'esecuzione del provvedimento possessorio non può compiersi per fatto dell'attore (art. 705, secondo comma) oppure quando dall'impossibilità di instaurare il petitorio deriverebbe un pregiudizio irreparabile (Corte Cost. n. 25/1992).
Quanto dura il divieto previsto dall'art. 705 c.p.c.?
Il divieto dura fino alla definizione del giudizio possessorio e all'esecuzione della relativa decisione. Una volta soddisfatte entrambe le condizioni, il convenuto è libero di proporre il petitorio.