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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 703 c.p.c. – Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al giudice

competente a norma dell’articolo 21.

Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669 bis e seguenti, in quanto compatibili.

L’ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell’articolo 669 terdecies.

Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla

comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l’articolo 669 novies, terzo comma.

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In sintesi

  • Le domande di reintegrazione e manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al giudice competente ex art. 21 c.p.c.
  • Il procedimento segue le regole cautelari degli artt. 669-bis e seguenti in quanto compatibili.
  • L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'art. 669-terdecies.
  • Su richiesta di parte, entro 60 giorni il giudice fissa udienza per la prosecuzione del merito.
  • Si applica l'art. 669-novies, terzo comma, per l'inefficacia del provvedimento.

L'articolo 703 c.p.c. disciplina le modalità di proposizione delle domande possessorie di reintegrazione e manutenzione con ricorso al giudice competente.

Ratio

L'articolo 703 c.p.c. regola il procedimento per la tutela possessoria in via giudiziale, coordinando la disciplina dei provvedimenti possessori con quella cautelare uniforme introdotta dalla riforma del 1990. La norma risponde all'esigenza di garantire una tutela rapida ed effettiva a chi subisce uno spoglio o una molestia nel possesso, riconoscendo una protezione immediata indipendentemente dall'esame del diritto sottostante.

Il richiamo alle norme cautelari uniformi (artt. 669-bis ss.) assicura coerenza sistematica e prevedibilità procedurale, evitando la proliferazione di riti speciali divergenti.

Analisi

Il primo comma individua nella forma del ricorso lo strumento di introduzione del procedimento, con competenza determinata secondo il foro speciale dell'art. 21 c.p.c. (luogo dove è avvenuto il fatto). Il secondo comma opera un rinvio mobile alle disposizioni cautelari uniformi, garantendo l'applicazione delle garanzie procedurali ivi previste (contraddittorio, motivazione, ecc.) compatibilmente con la natura possessoria del rimedio.

Il terzo comma sancisce la reclamabilità dell'ordinanza conclusiva — sia di accoglimento sia di rigetto — davanti al collegio, ai sensi dell'art. 669-terdecies. Il quarto comma introduce la fase di merito eventuale: su istanza di parte presentata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento sul reclamo (o, in sua assenza, del provvedimento di primo grado), il giudice fissa udienza per la prosecuzione del giudizio petitorio, con applicazione dell'art. 669-novies, terzo comma, in tema di inefficacia sopravvenuta.

Quando si applica

La norma si applica in tutte le ipotesi in cui il possessore di un bene — mobile o immobile — intenda ottenere la reintegrazione (azione di spoglio: art. 1168 c.c.) o la manutenzione (azione di manutenzione: art. 1170 c.c.) del proprio possesso a seguito di uno spoglio violento o clandestino oppure di una molestia. Il procedimento riguarda sia il possessore sia il detentore qualificato.

Il rito si innesta nel sistema cautelare uniforme, pertanto trovano applicazione le garanzie del contraddittorio, salva la possibilità di provvedere inaudita altera parte nelle ipotesi di urgenza estrema compatibili con l'art. 669-sexies, secondo comma.

Connessioni

Articoli correlati nel c.p.c.: art. 21 (competenza per territorio nelle azioni possessorie), artt. 669-bis ss. (procedimento cautelare uniforme), art. 669-terdecies (reclamo cautelare), art. 669-novies (inefficacia della misura cautelare), art. 704 (azioni possessorie in pendenza di giudizio petitorio), art. 705 (divieto di giudizio petitorio pendente possessorio). Nel diritto sostanziale: artt. 1168-1170 c.c. (azioni possessorie). Per la competenza: art. 21 c.p.c. collega il foro al luogo dove si trova la cosa o si è verificato il fatto.

Domande frequenti

Come si propone una domanda di reintegrazione nel possesso?

Si propone con ricorso al tribunale del luogo in cui si trova il bene o si è verificato il fatto (art. 21 c.p.c.). Il ricorso deve descrivere i fatti costitutivi dello spoglio o della molestia e le prove a sostegno.

Entro quanto tempo bisogna agire per ottenere la reintegrazione nel possesso?

L'azione di reintegrazione deve essere proposta entro un anno dallo spoglio (art. 1168 c.c.). Decorso tale termine, il rimedio possessorio non è più esperibile e rimane solo l'azione petitoria.

Il giudice può emettere il provvedimento senza sentire l'altra parte?

Sì, in caso di urgenza estrema il giudice può provvedere inaudita altera parte, fissando contestualmente udienza per la comparizione delle parti e la conferma, modifica o revoca del provvedimento.

È possibile impugnare l'ordinanza possessoria?

Sì, l'ordinanza che accoglie o respinge la domanda possessoria è reclamabile davanti al collegio ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione o notificazione.

Dopo il provvedimento possessorio, si può proseguire anche il giudizio di merito sul diritto?

Sì, su richiesta di parte presentata entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo, il giudice fissa udienza per la prosecuzione del giudizio di merito (petitorio), che si svolge davanti allo stesso giudice.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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