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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 21 c.p.c. – Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice del luogo dove è posto l’immobile o l’azienda [1]. Qualora l’immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie, è competente il giudice della circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non è sottoposto a tributo, è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell’immobile.

Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto è competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato.

[1] Periodo così sostituito dal D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Diritti reali immobili: competente giudice dove è posto l'immobile o l'azienda
  • Locazione e comodato di immobili: competente giudice luogo immobile
  • Distanze, piantamento alberi e siepi: competente giudice luogo immobile
  • Azioni possessorie e denuncia di nuova opera: giudice luogo fatto denunciato

Per cause su diritti reali immobili, locazione, comodato, distanze e termini, competente giudice della circoscrizione dove è sito l'immobile. Per azioni possessorie: luogo del fatto.

Ratio

L'articolo 21 c.p.c. stabilisce il criterio di competenza territoriale per le cause che riguardano diritti reali su beni immobili e azioni possessorie. La ratio è ovvia e fondamentale: il giudice territorialmente più vicino al bene in questione è il più idoneo a conoscere la causa, avendo accesso agevole ai luoghi, potendo ispezionare il bene e acquisire meglio la prova. Questo principio si fonda sulla geograficità della proprietà e del possesso.

Analisi

Il primo comma stabilisce che per cause su diritti reali (proprietà, usufrutto, nuda proprietà), per locazione e comodato di immobili, per controversie su apposizione di termini e osservanza di distanze (muri, siepi, alberi), è competente il giudice del luogo dove l'immobile è situato. Se l'immobile è in più circoscrizioni, è competente il giudice della circoscrizione dove si trova la parte maggiormente tassata verso lo Stato; se non tassata, ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte. Il secondo comma differenzia le azioni possessorie (reintegrazione del possesso, manutenzione del possesso) e la denuncia di nuova opera o danno temuto: per queste, competente è il giudice del luogo dove il fatto è avvenuto (sequestro, invasione, costruzione abusiva).

Quando si applica

Tizio proprietario di una casa a Roma contesta al vicino Caio l'invasione di parte della sua proprietà. Il giudice competente è quello di Roma, dove l'immobile è sito. Se invece Tizio scopre che Caio sta costruendo un muro vicinale a distanze non conformi alla legge, denunzia di nuova opera è competenza del giudice di Roma. Se Caio aveva il possesso della casa per decenni e Tizio successivamente lo muta, Tizio agisce per reintegrazione del possesso davanti al giudice di Roma (luogo del bene).

Connessioni

Coordinate con artt. 7 c.p.c. (competenza per materia), 19-20 c.p.c. (altri fori territoriali), 1100 ss. c.c. (diritti reali), 1140 ss. c.c. (possesso), 1127 ss. c.c. (comunione di immobili), 1171 ss. c.c. (servitù), 844-851 c.c. (distanze costruzioni e alberi), 1098 ss. c.c. (comodato). Rilevante il Reg. (UE) n. 1215/2012 per cause transnazionali. Norma storicamente modificata dal D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

Domande frequenti

Se un immobile è in due province diverse, quale giudice è competente?

Se l'immobile si trova in più circoscrizioni giudiziarie, è competente il giudice della circoscrizione dove è compresa la parte dell'immobile maggiormente tassata verso lo Stato. Se nessuna parte è tassata, ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile è competente.

Per una causa di locazione, devo necessariamente citare in giudizio dove è l'appartamento?

Sì. L'articolo 21 stabilisce che per cause di locazione di immobili la competenza è il giudice del luogo dove è sito l'immobile (salvo eccezioni per tutela consumatore nei contratti residenziali).

Cosa si intende per 'azioni possessorie'?

Sono azioni per tutelare il possesso: reintegrazione del possesso (se sono stato spossessato), manutenzione del possesso (se qualcuno mi molesta), ed azione di nunciazione di nuovo danno o opera (se qualcuno minaccia il mio possesso).

Se una denuncia di nuova opera avviene a distanza, dove vado?

Il giudice competente è quello del luogo dove il fatto denunciato avviene (es. dove la costruzione abusiva inizia), non dove l'opera dovrebbe concludersi o dove il ricorrente abita.

Vale l'articolo 21 anche per uso, abitazione e nuda proprietà?

Sì. L'articolo 21 si applica a tutti i diritti reali su immobili, inclusi uso, abitazione, nuda proprietà e diritto dell'enfiteuta. Competente rimane sempre il giudice del luogo dell'immobile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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