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Art. 19 c.p.c. – Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede. È competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda.
Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo.
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In sintesi
Per le persone giuridiche è competente il giudice del luogo della sede o dello stabilimento con rappresentante autorizzato; per società di persone, associazioni non riconosciute e comitati, vale il luogo dell'attività continuativa.
Ratio della norma
L'art. 19 c.p.c. estende alle persone giuridiche il principio actor sequitur forum rei, adattandolo alla particolarità del soggetto convenuto. La sede legale è il luogo di riferimento principale, ma la norma valorizza anche la presenza territoriale operativa dell'ente: dove esiste uno stabilimento con rappresentante autorizzato, le esigenze processuali del soggetto possono essere efficacemente curate localmente, e l'attore può chiedere tutela presso quel giudice. Il secondo comma estende una regola sostanzialmente analoga ai soggetti non personificati (società di persone, associazioni non riconosciute, comitati), individuando il luogo di attività continuativa come «sede di fatto».
Analisi del testo
Comma 1, prima parte: «giudice del luogo dove la persona giuridica ha sede». La sede è quella indicata nell'atto costitutivo e iscritta nel registro delle imprese (per le società) o nel registro persone giuridiche (per fondazioni e associazioni riconosciute). Si tratta della sede legale, che fa fede salvo prova contraria di una sede effettiva differente. Comma 1, seconda parte: «altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda». Tre requisiti cumulativi: (a) stabilimento (struttura stabile e organizzata, distinta dalla sede); (b) rappresentante autorizzato a stare in giudizio (institore, procuratore, dirigente con poteri); (c) la rappresentanza deve essere riferita all'oggetto della domanda, non in via generica. Comma 2: per le società di persone, associazioni non riconosciute (art. 36 c.c.), comitati (artt. 39 ss. c.c.), la sede è quella dell'attività continuativa: si guarda al dato di fatto, non a una formale registrazione.
Quando si applica
L'art. 19 si applica come regola generale ma cede ai fori speciali previsti dalla legge. Per le società commerciali, va coordinato con: il foro del consumatore (residenza o domicilio del consumatore, quando questi è attore o convenuto); il foro del lavoro (art. 413 c.p.c.: luogo di esecuzione della prestazione); il foro dei contratti e delle obbligazioni (art. 20 c.p.c.). Per le società straniere con stabili organizzazioni in Italia, l'art. 19 può fondare la giurisdizione e la competenza territoriale. La verifica si fa al momento della proposizione della domanda (art. 5 c.p.c.) e l'eccezione di incompetenza territoriale va proposta nella comparsa di risposta a pena di decadenza (art. 38 c.p.c.).
Connessioni con altre norme
L'art. 19 si raccorda con l'art. 46 c.c. (sede delle persone giuridiche, criterio della sede effettiva), con gli artt. 36-42 c.c. (associazioni non riconosciute, comitati, fondazioni), con gli artt. 2196-2200 c.c. (registrazione delle imprese), con l'art. 2197 c.c. (sedi secondarie). In materia processuale, si combina con l'art. 18 (foro persone fisiche, pendant), gli artt. 20-30 (fori speciali e alternativi), l'art. 33 codice del consumo (foro consumatore inderogabile). Per le società di capitali, va considerata la disciplina speciale dell'art. 25 c.p.c. (foro della pubblica amministrazione, applicabile a enti pubblici economici per particolari controversie). In materia internazionale, opera congiuntamente al Regolamento UE 1215/2012 (artt. 4-7 in particolare).
Domande frequenti
Qual è il foro generale per citare una società di capitali?
Il giudice del luogo dove la società ha la sede legale (quella iscritta nel registro delle imprese), o, in alternativa, il giudice del luogo dove ha uno stabilimento con un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto specifico della domanda. L'attore può scegliere tra i due fori, che sono concorrenti e non subordinati.
Cos'è uno «stabilimento» ai sensi dell'art. 19 c.p.c.?
È una struttura stabile, organizzata e distinta dalla sede principale, dotata di propri mezzi e personale (per esempio una filiale, una succursale, una sede secondaria). Per fondare la competenza territoriale ex art. 19 occorrono però due condizioni cumulative: la presenza di un rappresentante con potere di rappresentanza in giudizio, e che tale potere riguardi specificamente l'oggetto della domanda.
Per le società di persone vale lo stesso criterio?
Solo in parte. Le società di persone (s.n.c., s.a.s.) e le associazioni non riconosciute, comitati ex artt. 36-42 c.c. seguono il criterio del comma 2: rileva il luogo di attività continuativa. La sede formale può non coincidere con quella effettiva: in caso di discordanza, prevale il dato fattuale dell'attività continuativa.
Il foro speciale del consumatore prevale sul foro della società ex art. 19?
Sì. Il foro del consumatore (residenza o domicilio del consumatore, art. 33, comma 2, lett. u, codice del consumo) è inderogabile e prevale sull'art. 19 quando una delle parti è un consumatore. La giurisprudenza è costante nel ritenere nulle, perché vessatorie, le clausole contrattuali che derogano al foro del consumatore in favore del foro della società.
Come si individua la sede di una società straniera operante in Italia?
Per le controversie relative all'attività svolta in Italia, l'art. 19 può fondare la competenza nel luogo dello stabilimento italiano se vi è un rappresentante autorizzato. Sul piano della giurisdizione internazionale operano i criteri del Regolamento UE 1215/2012 (in particolare gli artt. 4-7) e, per cause extra-UE, l'art. 3 della L. 218/1995. La sede legale all'estero non esclude di per sé la competenza italiana per le attività realmente svolte sul territorio.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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