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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 16 c.p.c. – [Abrogato]

Articolo abrogato.

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In sintesi

  • Art. 16 CPC completamente abrogato
  • Non contiene disposizioni in vigore
  • Non vi sono regole applicabili derivanti da questo articolo
  • Consultare articoli adiacenti per norme sulla competenza e procedura

Articolo 16 del Codice di Procedura Civile è stato abrogato. Non contiene più disposizioni in vigore. Nessuna regola si applica a partire dalla data di abrogazione.

Ratio

L'articolo 16 del Codice di Procedura Civile, una volta vigente a partire dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940), è stato successivamente abrogato. L'abrogazione è il risultato di riforme legislative che hanno ridisegnato la materia di competenza e procedura civile, eliminando disposizioni ritenute obsolete o in conflitto con nuove normative. L'assenza di contenuto normativo attivo comporta che non vi sia alcuna ratio contemporanea da interpretare.

Analisi

In virtù dell'abrogazione, l'articolo 16 non produce alcun effetto giuridico. Storicamente, prima dell'abrogazione, conteneva disposizioni procedurali che regolavano aspetti specifici della competenza o della procedura civile. Con l'abrogazione, quei contenuti sono stati eliminati dal sistema normativo e non sono più applicabili. Chiunque consulti il Codice deve saltare questo articolo e fare riferimento alle norme ancora vigenti adiacenti o correlate.

Quando si applica

Non si applica in alcun caso. Non vi è alcuna situazione giudiziale o procedimentale rispetto alla quale l'articolo 16 fornisca regole. Controversie che un tempo potrebbero essere state regolate da questa disposizione devono ora essere affrontate secondo altre norme ancora vigenti. Gli operatori del diritto devono ignorare completamente questo articolo nella pratica procedurale contemporanea.

Connessioni

L'articolo 16, pur abrogato, si inseriva storicamente nel capo del Codice di Procedura Civile dedicato alla competenza. Con la sua eliminazione, i riferimenti normativi di quella disciplina rimangono solo negli articoli 7-23 c.p.c. ancora vigenti. Nessun collegamento normativo attivo con altre leggi o articoli può essere stabilito poiché la norma non è più operativa. Per questioni procedurali in materia di competenza, consultare artt. 7-15 e 17-23 c.p.c.

Domande frequenti

Posso applicare l'articolo 16 CPC nella mia causa?

No. L'articolo 16 è abrogato e non contiene alcuna disposizione vigente. Non può essere invocato né applicato in alcuna procedura civile contemporanea.

Dove posso trovare la norma che ha sostituito l'articolo 16?

Non esiste una norma che lo sostituisce direttamente, poiché l'abrogazione è stata una soppressione pura. Le materie di competenza sono ora disciplinate dagli articoli 7-15 e 17-23 del Codice di Procedura Civile ancora vigenti.

Se trovo riferimenti antichi all'articolo 16, sono ancora validi?

No. Qualsiasi riferimento normativo o giurisprudenziale all'articolo 16 è obsoleto. Consultare fonti aggiornate al diritto vigente per la disciplina della competenza processuale.

L'articolo 16 era importante prima dell'abrogazione?

Probabilmente sì, dato che è stato parte del Codice di Procedura Civile dal 1942. Tuttavia, le ragioni della sua abrogazione indicano che il suo contenuto era divenuto obsoleto o incompatibile con il sistema procedurale riformato.

Cosa devo fare se una sentenza vecchia cita l'articolo 16?

Se una sentenza storica richiama l'articolo 16, quel riferimento è parte della storia giuridica ma non è applicabile ai casi contemporanei. Consultare il commentario legale e il diritto vigente per interpretare correttamente la situazione attuale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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