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Art. 15-bis c.p.c. – Esecuzione forzata
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Per l’espropriazione forzata di cose mobili è competente il giudice di pace.
Per l’espropriazione forzata di cose immobili e di crediti è competente il tribunale.
Se cose mobili sono soggette all’espropriazione forzata insieme con l’immobile nel quale si trovano, per l’espropriazione è competente il tribunale anche relativamente ad esse.
Per la consegna e il rilascio di cose nonché per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il tribunale.
Articolo che verrà introdotto secondo l’art. 27 comma 1a, numero 2, D.L. 13 luglio 2017, n. 116 che entrerà in vigore il 31 ottobre 2021.
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In sintesi
Giudice di pace competente per espropriazione forzata mobili; tribunale per immobili e crediti. Tribunale anche se mobili legati all'immobile espropriato.
Ratio
L'articolo 15-bis c.p.c., introdotto dal decreto-legge 2017 n. 116 (in vigore dal 31 ottobre 2021), ridistribuisce la competenza nelle cause di esecuzione forzata secondo il tipo di bene sottoposto a espropriazione e la complessità della procedura. La ratio è assegnare ai giudici competenti per ampiezza e complessità: il giudice di pace per espropriazioni mobili di minore rilievo, il tribunale per beni immobili e crediti, che richiedono maggior articolazione procedurale.
Analisi
Il primo comma attribuisce al giudice di pace la competenza esclusiva per espropriazione forzata di cose mobili. Il secondo comma assegna al tribunale l'espropriazione di cose immobili e di crediti. Il terzo comma chiarisce un'eccezione: se cose mobili si trovano nell'immobile ed è in corso espropriazione dello stesso immobile, il tribunale diviene competente anche per i mobili (unità della procedura). Il quarto comma estende la competenza tribunalizio a consegna e rilascio di beni nonché a esecuzione di obblighi di fare e non fare, tutte situazioni che richiedono supervisione giudiziale di maggior grado.
Quando si applica
Frequente il caso in cui creditore esecutante aggredisce il patrimonio mobile del debitore: mobili di casa, automobili, strumenti di lavoro. Se il debitore possiede un terreno agricolo e il creditore lo espropria insieme al trattore e alle attrezzature poste sul fondo, la competenza per l'intera procedura passa al tribunale. Altro caso: debito di denaro con obbligo di non fare (es. non cedere un brevetto): competenza tribunale per far eseguire il divieto.
Connessioni
Strettamente correlata agli artt. 474 ss. c.p.c. (esecuzione forzata), 581 ss. c.p.c. (espropriazione immobiliare), 513 ss. c.p.c. (espropriazione mobiliare). Coordina con l'art. 7 c.p.c. (competenza per materia e valore). Riferimenti normativi: artt. 2740 ss. c.c. (tutela creditori), 2910 ss. c.c. (prescrizione). Rilevante anche il Codice della Privacy (GDPR) per dati personali acquisiti in fase di esecuzione.
Domande frequenti
Chi è competente se voglio eseguire un debito sottoforma di automobile del debitore?
Il giudice di pace è competente per l'espropriazione forzata dell'automobile, in quanto bene mobile, a meno che l'automobile si trovi in un immobile contemporaneamente oggetto di espropriazione immobiliare, nel qual caso competente è il tribunale.
Se il debitore ha un negozio e vi trovo merce in vendita, chi espropria?
La merce è mobile. Se non è contemporaneamente espropriato anche l'immobile (il negozio stesso), è competente il giudice di pace. Se invece esproprio anche il fondo, il tribunale ha competenza totale.
Cosa significa 'obblighi di fare e di non fare'?
Sono obblighi per cui il debitore deve compiere un'azione (es. completare una costruzione) oppure astenersi da un'azione (es. non commerciare con un determinato brand). Questi richiedono controllo giudiziale e sono competenza del tribunale.
Se contesto il sequestro di un'auto, a quale giudice rivolgermi?
Se il sequestro riguarda un'auto isolatamente, è competente il giudice di pace. Se l'auto è parte di una procedura di espropriazione su immobile, è competente il tribunale.
Il tribunale è sempre competente per crediti?
Sì. Quando si tratta di espropriazione di crediti (es. credito verso terzi che il debitore vanta), la competenza è sempre del tribunale, vista la natura complessa di tali operazioni esecutive.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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