← Torna a Codice di Procedura Civile
Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 14 c.p.c. – Cause relative a somme di danaro e a beni mobili

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall’attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito.

Il convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa, il valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione.

Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito.

In sintesi

  • Valore delle cause su somme di denaro: importo dichiarato dall'attore salvo prova contraria
  • Convenuto può contestare il valore solo nella prima difesa
  • Giudice decide sulla competenza in base agli atti, senza istruzione speciale
  • Se non contesta, il valore rimane fisso anche per il merito

Nelle cause su somme di denaro il valore si determina in base all'importo indicato dall'attore. Il convenuto può contestare soltanto nella prima difesa.

Ratio
L'articolo 14 stabilisce il principio di certezza processuale nelle cause su somme di denaro e beni mobili. La norma consente al ricorrente di fissare il valore economico della controversia mediante dichiarazione, elemento cruciale per determinare la competenza territoriale e il rito applicabile. La ratio è evitare contenziosi infiniti sul valore della causa, permettendo al convenuto di impugnarlo solo tempestivamente.
Analisi
Il primo comma prevede che il valore si determina sulla base della somma indicata dall'attore nella domanda, oppure, per i beni mobili, sul valore da lui dichiarato. In assenza di indicazione, la causa si presume di competenza del giudice che l'ha ricevuta. Il secondo comma consente al convenuto una sola occasione-la prima difesa-per contestare tale valore, e il giudice decide secondo gli elementi che risultano dagli atti, senza necessità di una vera e propria istruzione probatoria. Il terzo comma precisa che se il convenuto non contesta, il valore diviene definitivo anche per il merito della controversia.
Quando si applica
Si applica in ogni controversia avente ad oggetto somme di denaro (debiti, contratti di prestito, danni, fatture non pagate) o beni mobili corporali (automobili, gioielli, merce). Frequenti sono le cause su crediti commerciali: Tizio fornitore agisce contro Caio debitore per €15.000 di fatture non pagate. L'attore indica il valore e il convenuto, se non contesta entro la prima difesa, rimane vincolato da tale importo.
Connessioni
La disposizione si coordina con gli artt. 7 c.p.c. (competenza per valore), 166 c.p.c. (competenza territoriale), 183 c.p.c. (costituzione in giudizio). Correlata anche all'art. 17 c.p.c. (cause di opposizione all'esecuzione), all'art. 633 c.p.c. (competenza in materia d'esecuzione). Per transazioni internazionali, rilevante il Reg. (UE) n. 1215/2012 e il principio di prevedibilità della competenza.

Domande frequenti

Cosa succede se l'attore non dichiara il valore della causa?

Se non c'è indicazione di valore, la legge presume che la causa sia di competenza del giudice che l'ha ricevuta (solitamente il giudice di pace). Il convenuto può comunque provare in seguito che il valore è superiore e chiedere il trasferimento a una sede competente.

Fino a quando il convenuto può contestare il valore dichiarato?

Il convenuto deve contestare il valore soltanto nella sua prima difesa scritta o comparsa. Se non lo fa in questa occasione, perde il diritto di contestarlo successivamente.

Il giudice come decide sulla contestazione del valore?

Il giudice decide basandosi esclusivamente su ciò che risulta dagli atti del processo (documenti, lettere, contratti, fatture) senza ordinare una speciale istruzione. Non c'è spazio per prove orali o testimoni su questo punto.

Se il convenuto non contesta, è vincolato dal valore anche per la sentenza?

Sì. Se non contesta il valore dichiarato nella prima difesa, tale valore rimane fissato 'anche agli effetti del merito', cioè il giudice lo considerato definitivo anche nella sentenza finale.

Vale la stessa regola anche per i beni mobili non denaro?

Sì. L'articolo si applica sia alle cause su somme di denaro che a quelle su beni mobili. Per i mobili, il valore si determina in base alla dichiarazione di valore dell'attore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.